Ti è arrivata un’offerta dalla Svizzera o ti ritrovi già a lavorare per una società Svizzera ma continui ad essere residente in Italia? Potresti aver acquisito lo status di lavoratore frontaliere, beneficiando di alcune agevolazioni fiscali.
Ci sono alcuni aspetti a cui devi prestare attenzione nella tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. In primis per il fatto che la Svizzera è un paese che non appartiene all’Unione Europea.
Secondo la normativa europea è infatti frontaliere quel soggetto che svolge un’attività lavorativa in un luogo diverso rispetto a quello di residenza e ci rientra in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Questa è la definizione che ci viene data dal regolamento CE n. 883/2024.
Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, ufficialmente entrato in vigore da 17 luglio 2023 ed applicabile dal 2024 ha definito come lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore domiciliato nella fascia di confine (20 km) che lavora nell’area di frontiera dell’altro stato.
E’ una fattispecie molto più restrittiva.
Con questo articolo voglio quindi fare chiarezza sul funzionamento della tassazione dei frontalieri in Svizzera spiegandoti le differenze tra vecchio e nuovo regime dei lavoratori frontalieri e portandoti più di un esempio numerico di calcolo dello stipendio netto che riceve un lavoratore frontaliere.
- Residenza fiscale e rischio di doppia tassazione
- Tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Svizzera da residenti italiani
- Chi sono i vecchi e nuovi frontalieri entro fascia?
- Come funziona la nuova tassazione dei frontalieri entro fascia?
- Caso speciale: il regime opzionale sostitutivo del 25% per specifici comuni
- Come viene tassato lo stipendio di un frontaliere in Svizzera?
- Quante tasse paga un frontaliere in Italia?
- Come calcolare le tasse per i frontalieri? Esempio di calcolo
- Conclusioni
Residenza fiscale e rischio di doppia tassazione

Un doveroso preambolo: cosa succede in mancanza di accordi tra paesi?
Se un soggetto risiede in Italia a norma dell’art. 2 del TUIR è tassato in Italia sui redditi ovunque prodotti. Se non è residente e produce redditi in Italia è tassato sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
L’art. 2 del TUIR attrae a residenza quel soggetto che per la maggior parte del periodo di imposta è:
- residente ai sensi del codice civile: ha la dimora abituale in Italia;
- domiciliato: l’Italia è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona;
- iscritto all’anagrafe italiana o residente in un paese a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Sono criteri alternativi, basta un solo criterio per attrarre a residenza il soggetto. Un contribuente residente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a pagare le imposte su tutti i redditi prodotti, anche al di fuori dell’Italia (come in Svizzera).
Valgono regole simili nel caso di residenza nello stato estero.
Se invece si producono dei redditi nello stato estero ma non si è ivi residenti, i redditi saranno tassati nello stato estero, ma non sono attratti ad imposizione gli altri redditi prodotti fuori da questo stato.
Si realizza quindi una doppia imposizione. Prima nello stato estero dove si lavora, spesso con una ritenuta alla fonte, e poi in Italia dato che sono tassati tutti i redditi ovunque prodotti.
Ci vengono in aiuto le convenzioni contro le doppie imposizioni che permettono, in linea di massima, di recuperare nello stato di residenza tutte le imposte versate a titolo definitivo nello stato della fonte (stato dove si è prodotto il reddito).
Tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Svizzera da residenti italiani
Sarò più concreto. Ti presento lo scenario di tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Svizzera da soggetti che sono ancora residenti in Italia.
Lo scenario non riguarda quei frontalieri entro la fascia di confine (20 km dal confine), per i quali si applicano altre agevolazioni che vedremo di seguito.
Come viene tassato un frontaliere fuori dalla fascia dei 20 km?
Prendiamo il caso di un residente italiano a Milano che decide di andare a lavorare come dipendente per un’azienda a Zurigo (Svizzera). Continua ad essere residente in Italia ma produce il proprio reddito in Svizzera.
Sarà tassato alla fonte in Svizzera, nella dichiarazione dei redditi italiana dichiarerà tutti i redditi prodotti (sia in Italia che in Svizzera) e andrà a detrarre le imposte versate a titolo definitivo in Svizzera.
Si va a ridurre la doppia imposizione. A partire dal 1 gennaio 2024, se il rapporto di lavoro è svolto in via continuativa e in paesi limitrofi all’Italia, è prevista un esenzione per euro 10.000 nel caso in cui il rientro avvenga giornalmente (legge n. 83/2023, art. 4).
Per i frontalieri ci sono delle agevolazioni in virtù dell’accordo Italia-Svizzera entrato in vigore il 17 luglio 2023.
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Chi sono i vecchi e nuovi frontalieri entro fascia?

Con l’introduzione della legge n. 83/2023 è cambiato il regime dei frontalieri. Cosa è cambiato per i frontalieri?
Iniziamo da una prima distinzione.
Chi è vecchio frontaliere? Quando si è vecchi frontalieri?
Il lavoratore che svolge alla data del 17 luglio 2023 o ha svolto tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera e risiedeva in Italia in uno dei paesi indicati nel precedente accordo (semplifico, non c’era una lista ufficiale ma è stata redatta dalla Svizzera e accettata tacitamente dall’Italia). Qui la lista dei comuni riconosciuti dalla svizzera come di confine.
Non rientri in questa lista o hai iniziato a lavorare in Svizzera dopo questo periodo? Allora sei considerato nuovo frontaliere e in quanto tale non puoi applicare il regime transitorio.
In breve, il regime transitorio prevede la possibilità per i vecchi frontalieri di continuare a pagare le imposte alla fonte unicamente in Svizzera. Non saranno quindi dovute imposte in Italia.
Attenzione però: le liste dei due comuni di fascia (vecchio e nuovo accordo) sono parzialmente diverse. E’ stata quindi prevista un’esenzione di cui ti parlerò successivamente per i frontalieri che non rientravano nella lista dei comuni di fascia del precedente accordo e che rientrano tra i comuni di fascia nel nuovo accordo.
Per farla breve, ci sono dei lavoratori che non possono applicare il regime transitorio e quindi esentare i redditi da tassazione italiana. Ne parlerò a breve.
Come funziona la nuova tassazione dei frontalieri entro fascia?
Abbiamo detto che ai fini dell’accordo Italia-Svizzera entrato in vigore il 17 luglio 2023 per il tramite della legge n. 83/2023, un lavoratore è frontaliere (e di seguito per non confonderci con la normativa europea lo chiamero fontaliere entro fascia) quando:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro stato per un datore di lavoro/una stabile organizzazione/una base fissa ivi residente;
- ritorna in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio di residenza
Per essere frontaliere entro fascia è necessario essere residente entro i 20 km dal confine. Per una lista completa dei comuni considerati entro fascia ti rimando a questo elenco predisposto dall’ufficio imposte Svizzero.
Sono aree di frontiera in Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la pronvicia autonoma di Bolzano, per la Svizzera i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Al verificarsi di queste condizioni è prevista una riduzione del 20% del reddito tassato in Svizzera. Sarà quindi oggetto di tassazione in Svizzera l’80% del reddito.
In italia si calcoleranno ordinariamente le imposte sul reddito, prevedendo una soglia di esenzione di 10.000 euro e detraendo le imposte versate in Svizzera.
Ti faccio un esempio concreto.
Hai un reddito di 100.000 euro in Svizzera (mantengo per semplicità la stessa valuta).
In Svizzera pagherai imposte su 80.000. Ipotizziamo all’aliquota del 15%, ovvero 80.000 x 15% = 12.000 euro.
In Italia andrai ad applicare gli scaglioni IRPEF su un reddito pari a 100.000 – 10.000 (esenzione). E’ cosi determinata un’IRPEF di 31.340 euro. Da questa andrai a detrarre le imposte svizzere di 12.000 euro andando a pagare allo stato italiano la differenza (31.340 – 12.000 = 19.340 euro).
Quindi ricapitolando, se sei frontaliere entro la fascia di confine (20 km) su un reddito di 100.000 euro verserai 12.000 euro allo stato svizzero e 19.340 euro allo stato italiano.
Caso speciale: il regime opzionale sostitutivo del 25% per specifici comuni

Nei paragrafi precedenti ti avevo parlato del problema che si era originato dal fatto di aver avuto delle liste di comuni differenti tra il precedente accordo (del 1974) e il nuovo accordo (17 luglio 2023).
Non rientravano nella lista di comuni di fascia del precedente accordo ma vi rientrano nel nuovo. Questo comporta un’impossibilità di applicare il regime transitorio dei vecchi frontalieri a chi comunque era nella sotanza un vecchio frontaliere.
Più semplicemente, questo fatto determina una tassazione in Italia dei redditi prodotti in Svizzera e non una tassazione esclusiva in Svizzera.
L’art. 6 del D.l. 1113/2024 a partire dal periodo di imposta 2024 introduce per una serie di comuni (allegato 1) la possibilità di applicare in Italia un’imposta sostitutiva pari al 25% sul reddito italiano nel caso in cui il lavoratore, qualificato come frontaliere ai sensi del nuovo accordo, abbia prestato attività lavoratoriva in Ticino, Grigioni o Vallese dal 17 luglio 2023 o tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.
Da questa imposta sostitutiva non si possono scomputare le imposte versate in Svizzera.
E’ un regime opzionale, se non applicato comporta l’imposizione ordinaria in Italia.
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Come viene tassato lo stipendio di un frontaliere in Svizzera?
Riepilogo in modo da creare uno schema.
La Svizzera tassa i redditi di lavoro dipendente prodotti all’interno del suo territorio a prescindere dalla residenza.
Se sei un lavoratore in Svizzera dovrai quindi versare delle imposte a prescindere dalla tua posizione di frontaliere o di residente.
Queste imposte sono calcolate sul 100% del tuo reddito, salvo il caso in cui tu riesca a qualificarti come nuovo lavoratore frontaliere ai sensi dell’accordo Italia-Svizzera entrato in vigore il 17 luglio 2023 per il tramite della legge n. 83/2023.
In questo caso la Svizzerà calcolerà le imposte solo sull’80% del reddito lordo prodotto nel paese.
Quante tasse paga un frontaliere in Italia?

Chi lavora in Svizzera ma è residente in Italia è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi (quindi deve fare il 730 in Italia).
Il datore di lavoro svizzero non ti fornisce la certificazione unica (o un CUD) come i datori di lavoro italiani ma produrra il certificato di salario. Questo documento indica i salari percepiti nell’anno e le imposte alla fonte versate alla Svizzera.
Rispondiamo alla fatidica domanda: Quanto pago di tasse in Italia se lavoro in Svizzera?
Se sei residente in Italia ci sono tre diverse casistiche:
- se ti qualifichi come vecchio frontaliere (salvo lo scenario di mancanza di iscrizione in una delle due liste di cui ti ho parlato prima) non sarai tenuto a versare alcuna imposta in Italia;
- se ti qualifichi come nuovo frontaliere tasserai tutto il tuo reddito in Italia ad eccezione di un importo pari a 10.000 euro (esentato nel caso in cui tu rientri su base giornaliera al tuo domicilio in Italia). Potrai scomputare dalle tasse calcolate in Italia le imposte versate in Svizzera.
Come calcolare le tasse per i frontalieri? Esempio di calcolo
Facciamo qualche esempio per capire quale è il guadagno netto di un frontaliere in Svizzera?
Primo scenario: un lavoratore di 40 anni ha iniziato a lavorare nel gennaio 2019 a Lugano per un’azienda locale.
Guadagna un reddito lordo di 100.000 euro (convertiti da CHF). Andrà a versare circa 15.000 euro di imposte e circa 10.000 euro di contributi previdenziali in Svizzera.
E’ residente in un comune di confine e si qualifica come vecchio frontaliere in virtù del regime transitorio. In Italia non verserà alcuna imposta.
Secondo scenario: un giovane lavoratore di 25 anni che ha iniziato a lavorare nel gennaio 2025 sempre a Lugano per un’azienda locale. E’ residente in un comune di confine (entro i 20 km) e si qualifica come nuovo frontaliere non avendo mai lavorato in Svizzera.
Guadagna un reddito lordo di 100.000 euro (convertiti da CHF). Andrà a versare l’80% delle imposte in Svizzera. Quindi verranno versate in svizzera 15.000 x 0,80 = 12.000 euro di imposte e 10.000 euro di contributi previdenziali.
Essendo nuovo frontaliere sarà tenuto a dichiarare i redditi in Italia. Beneficerà di un’esenzione di 10.000 euro. Andrà quindi a calcolare le sue imposte (IRPEF) su un reddito di 100.000 – 10.000 = 90.000 euro. Saranno quindi dovute imposte lorde per circa 31.000 euro in Italia. Si potrà recuperare l’imposta sui redditi versata in Svizzera e pari a 12.000 euro, andando a pagare allo stato italiano un imposta pari a circa 19.000 euro (31.000 – 12.000).
Il nuovo frontaliere pagherà alla Svizzera 12.000 euro di imposte e 10.000 di contributi previdenziali, all’Italia 19.000 euro di imposte.
Il vecchio frontaliere pagherà invece solo 15.000 euro di imposte e 10.000 euro di contributi previdenziali alla Svizzera.
Conclusioni
Il regime dei vecchi frontalieri era estremamente conveniente in quanto prevedeva un assoggettamento ad imposizione unicamente in Svizzera dei redditi da lavoro ivi prodotti. Il lavoratore quindi non versava alcuna imposta in Italia.
Il regime dei nuovi frontalieri elimina questo beneficio richiedendo, in via ordinaria, la tassazione dei redditi ovunque prodotti in Italia.
Il lavoratore frontaliere andrà quindi ad applicare le imposte in Svizzera (sul 100% se oltre fascia, sull’80% se residente entro la fascia di confine), dichiarerà il suo reddito in Italia, ricalcolerà le imposte in Italia sulla base degli scaglioni IRPEFF e da queste scomputerà le imposte versate in Svizzera. E’ comunque prevista una disposizione agevolativa: i primi 10.000 euro guadagnati in Svizzera vengono esentati da tassazione in Italia.
Se hai quesiti sul tuo caso, i professionisti di Studio Tibaldo si rendono disponibili a supportarti.
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