rientro dei cervelli

Come funziona il rientro dei cervelli? Guida per il 2025

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto richieste di approfondimento riguardo al regime dei lavoratori impatriati, meglio conosciuto come “rientro dei cervelli“.

Ho quindi ritenuto opportuno approfondire questo regime agevolativo che prevede una riduzione della base imponibile tra il 50 e il 60%. La riduzione delle imposte dato il nostro sistema a scaglioni è spesso maggiore!

In Italia esistono tre regimi agevolativi per il rientro di cittadini e lavoratori residenti all’estero:

In questo articolo analizzerò il funzionamento del regime impatriati (primo regime) essendo quello che più spesso viene utilizzato.

Vedremo chi sono i soggetti che possono usufruire del rientro dei cervelli e quindi chi ha diritto alla defiscalizzazione concludendo con un esempio pratico per determinare in che misura viene tassato il reddito degli impatriati.

Le agevolazioni per chi rientra in Italia

agevolazioni per chi rientra in Italia

Come avevo anticipato ad oggi esistono tre regimi che agevolano il rientro in Italia di soggetti che non sono stati residenti nel nostro paese per un determinato periodo di tempo.

Prevedono una riduzione delle imposte dovute, calcolate in differente modalità a seconda del regime.

I regimi a disposizione:

  • Regime dei lavoratori impatriati: il regime è destinato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Prevede per cinque anni una detassazione al 50% o al 60% (nel rispetto di date condizioni) del reddito prodotto in Italia entro il limite massimo di un reddito agevolabile di 600.000 euro. E’ necessario non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento;
  • Regime per docenti e ricercatori: è rivolto a docenti e ricercatori che hanno svolto attività all’estero e prevede un’esenzione dall’IRPEF del 90% sui redditi derivanti dall’attività di docenza o ricerca per un periodo di sei anni, estendibile al verificarsi di determinate condizioni;
  • Regime dei “neo residenti: questo regime è destinato a persone fisiche con una grande capacità contributiva (leggasi elevato reddito e/o patrimonio estero). Consente di applicare un’imposta forfettaria pari a 200.000 euro (trasferimenti dal 10 agosto 2024) sui redditi prodotti all’estero. Successivamente al pagamento di questa imposta, tutti i redditi esteri non scontano imposizione in Italia. La durata è pari a 15 anni e può essere estesa ai familiari (con pagamento di un’addizionale).

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I Dottori Commercialisti di Studio Tibaldo sono specializzati in fiscalità internazionale.

Se vuoi usufruire dei regimi del rientro dei cervelli e risparmiare dal 50 al 90% delle imposte non rischiare. Un errore di valutazione potrebbe comportare sanzioni elevate e la restituzione dell’agevolazione.

A differenza dei tradizionali commercialisti abbiamo vissuto in prima persona l’espatrio e il successivo rimpatrio aiutando decine di lavoratori come te ad applicare con successo le agevolazioni.

Come funziona il regime impatriati?

come funziona regime impatriati

Analizziamo più nel dettaglio il funzionamento del regime dei lavoratori impatriati, più generalmente conosciuto come “rientro dei cervelli“.

I trasferimenti di residenza effettuati a partire dal 2024 comportano l’applicazione del nuovo regime dei lavoratori impatriati (art. 5 del D.lgs n. 209/2023).

Il vecchio regime (art. 16 del D.lgs. 147/015) è applicabile per i trasferimenti fino al 2023 compreso, in quanto è stato abrogato dall’art. 5 del D.lgs n. 209/2023.

Assicurava una detassazione dal 70 al 90% del reddito, che considerando l’applicazione di no-tax area ed eventuali detrazioni, spesso comportava il pagamento di nessuna imposta.

Troppo bello per durare indefinitamente.

Da qui la riforma che ha modificato il regime riducendo sia la durata che le aliquote di detassazione.

Con questo non voglio dire che non sia un regime interessante, anzi. Prevede un ottimo risparmio di imposta (per una RAL di 30.000 euro, circa 16.400 euro di beneficio, per una RAL di 100.000 euro, circa 107.800 di beneficio). E’ semplicemente inferiore a prima.

Come cambia il bonus impatriati? Nelle prossime sezioni andremmo ad analizzare il funzionamento del nuovo regime dei lavoratori impatriati.

Chi può usufruire del rientro dei cervelli e chi ha diritto alla defiscalizzazione?

Proviamo a rispondere alle domande: chi ha diritto al rientro dei cervelli e chi sono gli impatriati?

Essendo un rientro, è innanzitutto necessario che ci sia stata della residenza estera. Il primo requisito infatti prevede la non residenza in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti al trasferimenti. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo lavoratore o per un datore del medesimo gruppo il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.

Parliamo poi di cervello. Il secondo requisito prevede che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicata dal D.lgs. n.108/2012 e dal D.lgs. n. 206/2007. Il titolo di laurea è spesso qualificante, è sempre necessario analizzare il caso concreto.

Viene richiesto infine un impegno per il lavoratore nel risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e la prestazione dell’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano.

Sono quindi necessari 3 anni (fiscali) all’estero per il rientro dei cervelli, salvo eccezione di cui ho parlato prima.

Chi è considerato fiscalmente residente in Italia?

Per la determinazione di questi tre anni si posono utilizzare:

  • le previsioni tributarie nazionali (art. 2 del TUIR)
  • le convenzioni contro le doppie imposizioni

E’ quindi possibile applicare il regime del rientro dei cervelli anche per chi si fosse dimenticato di iscriversi all’AIRE. Ne ho parlato in questo articolo: rientro dei cervelli senza AIRE.

La nostra normativa tributaria prevede all’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che a partire dal 2024 si considerano residenti chi per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) ha alternativamente:

  • la residenza ai sensi del codice civile
  • il domicilio nel territorio dello stato: luogo in cui si sviluppano in via principali le relazioni personali e familiari della persona

Solo a partire dal 2024 è ammessa prova contraria nel caso in cui manchi l’iscrizione AIRE. La prova contraria è ammessa (anche pre-2024) nel caso in cui ci si trasferisca in un paradiso fiscale (es. Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti, …).

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono stipulate tra paesi (Italia-Francia, Italia-Svizzera, …) e quindi variano in base allo specifico stato di riferimento.

Sono però realizzate seguendo un modello di convenzione che prevede dei criteri (alternativi e discendenti per ordine di priorità) al fine di dirimere i conflitti di residenza (tie breaker rules):

  • abitazione permanente
  • centro degli interessi vitali
  • nazionalità
  • comune accordo tra le autorità fiscali dei paesi

Come calcolare i 183 giorni? Come indicato nella circolare n. 17/E/2017 rientrano nel computo non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non sono invece computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Per una lista di casistiche più dettagliata si veda anche la circolare n. 201/1996.


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In che misura viene tassato il reddito degli impatriati?

tassazione reddito impatriati

Chiariti i requisiti che permettono di applicare il regime agevolativo del rientro dei cervelli ora vediamo i benefici che permette di ottenere.

Il regime dei lavoratori impatriati prevede che i redditi da lavoro dipendente (e assimilati) e da lavoratore autonomo (derivanti dall’esercizio di arti e professioni) concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% (o al 40% nel rispetto di alcune condizioni) nel limite massimo di 600.000 euro.

Questo comporta l’esclusione dalla tassazione della metà o del 60% del proprio reddito. Ipotizziamo un reddito di 100.000 euro. Non si pagheranno imposte su 50.000 euro o 60.000 euro. Sui restanti 40.000 euro si applicheranno gli scaglioni IRPEF.

Decisamente conveniente considerando che ci permette di evitare l’aliquota massima IRPEF.

Il beneficio è quindi più rilevante per chi ha redditi elevati.

Parlavo di una detassazione tra il 50 e il 60%. E’ possibile ottenere il massimo beneficio fiscale se:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore
  • nasce un figlio o si adotta un minore nel periodo di fruizione.

E’ necessario che il minore sia residente in Italia.

Come perdere la residenza fiscale italiana?

La residenza fiscale italiana si perde quando non si integrano i requisiti di cui all’art. 2 del TUIR: residenza secondo il codice civile e domicilio all’estero per la maggior parte del periodo di imposta.

Da quando decorre la residenza fiscale? La decorrenza della residenza fiscale segue il concetto di “anno di imposta“: se si integrano i requisiti di residenza si sarà considerati fiscalmente residenti anche nel caso in cui il trasferimento non sia precedente all’inizio di detto periodo di imposta.

Concretizziamo. Posso quindi applicare l’agevolazione anche con 2 anni e 2 mesi di effettiva residenza all’estero (trasferimento a Giugno e rientro a Luglio di due anni dopo).

Se sono residente in Italia sono tenuto alla dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui viva all’estero. Questo perché si applica il principio della tassazione globale (worldwide taxation).

Le convenzioni potrebbero comportare la tassazione in uno solo degli stati al verificarsi di determinate condizioni (vedi per esempio le tie break rules). Ogni caso è però da analizzare nel concreto.

Chi è residente all’estero non è quindi tenuto al pagamento delle tasse in Italia con eccezione dei redditi qui prodotti.

Il residente estero è infatti tassato solo sui redditi prodotti nel territorio italiano, e non più su tutti i suoi redditi mondiali.

Per esemplificare, il reddito di immobili locati in Italia sarà tassato in Italia, anche se il residente è estero.


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Quanto dura l’agevolazione per gli impatriati?

durata agevolazione impatriati

L’agevolazione per i lavoratori impatriati è applicabile dal periodo di imposta del trasferimento e per i successivi quattro.

La nuova disposizione conferma la durata pari a 5 periodi di imposta, non prevedendo però la possibilità di rinnovo. Dopo 5 anni si perderanno i benefici fiscali.

Come prolungare il regime degli impatriati?

Non è più possibile prorogare il regime degli impatriati. Il regime sarà quindi applicabile per 5 anni.

Posso applicare il regime impatriati anche senza laurea? Aggiornamento di Marzo 2025

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza. Come precedentemente abbiamo visto, la norma richiede come requisito l’ottenimento di un’elevata qualifica o specializzazione.

La norma a mio avviso è un po’ pasticciata dato che va a citare due decreti che si applicano per l’ottenimento da parte di soggetti stranieri del permesso di soggiorno.

Se quindi era fuori dubbio che il possesso di una laurea triennale era sufficente, molti contribuenti si sono chiesti: posso applicare il regime impatriati anche senza laurea?

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate si era nascosta sostenendo la “mancanza di competenza” in questioni che non erano attinenti agli aspetti fiscali.

Con due interpelli di recente pubblicazione (interpello n. 71/2025 e n. 74/2025) ha cambiato idea confermando l’applicazione per queste due fattispecie: un project manager rientrante senza laurea e uno specialista informatico, anch’esso senza titolo di studio terziario.

In particolare ci dice che i requisiti a cui si deve far riferimento sono quelli contenuti nell’art. 27-quater del TUI (testo unico sull’immigrazione).

Riepilogo brevemente i casi (alternativi):

  • titolo di studio universitario almeno triennale;
  • esercizio di una professione regolamentata (es. infermiere);
  • qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza, paragonabile al titolo universitario e pertinente alla professione o al settore di cui al contratto di lavoro di rientro;
  • qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza negli ultimi 7, per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie e dell’informazione

Finalmente una conferma anche per professionisti di livello che non hanno un titolo di laurea!

Cosa fare quando si rientra in Italia dall’estero?

cosa fare quando si rientra in Italia

Al rientro in Italia dall’estero è necessario armarsi di tanta pazienza e predisporre il dossier documentale. Cosa è il dossier documentale?

Una cartellina che conterrà tutti i documenti che indicano il trasferimento della tua residenza all’estero.

L’Agenzia delle Entrate non ci comunicherà immediatamente se ci considera residenti fiscalmente o meno. Dovemmo aspettare che l’attività di accertamento sia eseguita, quindi dopo 5-6 anni potremmo ricevere una lettera che ci informa di non potere beneficiare delle agevolazioni di cui abbiamo già usufruito nel frattempo.

Dopo 5 anni è estremamente difficile ricostruire analiticamente i propri movimenti.

E’ quindi necessario agire anticipatamente e prepararsi per tempo.

Si potranno cosi evitare accertamenti, sanzioni e il pagamento di interessi e in caso di verifica da parte degli ufficiali di Agenzia delle Entrate si sarà pronti nel fornire i documenti richiesti e concludere velocemente la verifica.

Come richiedere il bonus impatriati?

Per richiedere il bonus impatriati è necessario produrre al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva che indica il rispetto dei requisiti e la richiesta di applicazione del beneficio fiscale.

Il beneficio verrà applicato dal mese successivo alla comunicazione.

Nel caso in cui si sia “in ritardo“, non si perdono mensilità agevolate. Sarà necessario presentare dichiarazione dei redditi dove si ricalcolerà il reddito agevolabile e verrà rimborsato quanto versato in eccedenza.

I lavoratori autonomi invece non potendo beneficiare del sostituto d’imposta, alla presentazione della dichiarazione determineranno il reddito agevolato e verseranno le (minori) imposte.


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In che misura viene tassato il reddito degli impatriati? Caso pratico

Il regime impatriati attribuisce un beneficio in capo al lavoratore dipendente o autonomo. Una vera e propria defiscalizzazione del reddito. Cosa si intende però con questo?

Il reddito in applicazione del beneficio per il rientro dei cervelli è ridotto nella misura del 50%, o del 60% in ipotesi di figli minori, per un periodo di 5 anni (4 esercizi di imposta successivi a quello di trasferimento).

Procediamo con un esempio di calcolo per il beneficio del rientro dei cervelli.

Ipotizziamo quindi lo scenario di un lavoratore dipendente, senza figli a carico e residente in Lombardia. L’analisi prevede l’individuazione di tre fasce di reddito: Euro 30.000, Euro 40.000 e Euro 100.000. Come si può ben immaginare il beneficio tende ad essere sempre più marcato all’aumentare della fascia di reddito, questo in ragione della progressività dell’imposta.

Per semplicità ho utilizzato un calcolatore automatico per determinare l’imposizione IRPEF, le detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed i contributi INPS.

È sempre da ricordare come l’imposizione effettiva dipenda da numerose variabili come le spese mediche, i figli a carico, … Da qui l’utilizzo di un calcolatore automatico.

La tabella seguente è quindi da utilizzare come un indicatore per una generale analisi di convenienza del regime impatriati.

Analisi Regime lavoratori Impatriati Scenari

La non imponibilità risultante dal regime impatriati è applicabile, per i lavoratori dipendenti, alle sole imposte sui redditi.

I contributi INPS, a differenza di quanto accade invece per i lavoratori autonomi, dovranno essere infatti corrisposti in misura piena. La non imponibilità nella misura del 50% comporta quindi un beneficio annuo compreso tra gli Euro 3.200 e gli Euro 21.500.

Questo si traduce in un complessivo risparmio di imposta, considerando un orizzonte temporale pari a 5 anni, compreso tra gli Euro 16.400 e gli Euro 107.000.

Calcola la tua agevolazione

Tramite il modulo che trovi qui di seguito – gentilmente sviluppato dall’Ing. Luca Dibattista – potrai calcolare il risparmio fiscale che ti spetta applicando il nuovo regime dei lavoratori impatriati.

E’ stato sviluppato in inglese. Se non parli la lingua ti guiderò nella compilazione del calcolatore dell’agevolazione rientro dei cervelli.

Devi solo inserire il tuo reddito annuo lordo (RAL) che puoi facilmente determinare moltiplicando per 13 o 14 mensilità il tuo stipendio lordo mensile. La RAL deve essere inserita nel box “Gross Annual Income“.

Dovrai infine selezionare la tua regione di residenza nel campo “Where are you moving to” per procedere al calcolo del beneficio fiscale.

Se ti trasferisci con un figlio minore spunta la casella “Minor Child“. Il trasferimento con un figlio minore permette infatti di incrementare l’agevolazione dal 50% al 60%.

Lo stipendio netto è calcolato su base annuale nella riga evidenziata “Net income“: nella prima colonna viene indicato lo stipendio senza agevolazione, nella seconda colonna lo stipendio con l’agevolazione.

Per calcolare il risparmio fiscale dovrai sottrarre lo stipendio netto della seconda colonna dallo stipendio lordo della prima e moltiplicare il risultato per i 5 anni di agevolazione.

Se il procedimento non ti è chiaro lascia un commento tramite il modulo che trovi qui sotto e ti risponderò al più presto.

Conclusioni

Nonostante la riduzione dell’aliquota di non imponibilità, dal 70% (o 90% in specifici casi) fino al 2023, all’attuale 50% (o 60% in specifici casi), il regime dei lavoratori impatriati resta certamente di forte interesse, in particolare per quei lavoratori che hanno redditi da lavoro di un certo ammontare.

Considerando l’entità del beneficio consigliamo sempre di farsi assistere da professionisti specializzati in questa materia.

I professionisti di Studio Tibaldo si rendono disponibili ad assisterti: contattaci tramite il form che trovi nel menù principale. Puoi accedere anche tramite questo link: Contattaci!

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Commenti

130 risposte a “Come funziona il rientro dei cervelli? Guida per il 2025”

  1. Buongiorno, non mi è chiaro cosa si intenda per “Nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo datore di lavoro o per un datore del medesimo gruppo il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.”

    Esempio 1: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per Z. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni all’estero.

    Esempio 2: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per X. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni o servono 6 anni di permanenza all’estero?

    Esempio 3: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per Y. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni o servono 6 anni di permanenza all’estero?

    Esempio 4: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per X. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per X. In questo caso i benefici non si applicano. Servirebbero 7 anni di permanenza all’estero.

    Grazie per il vostro chiarimento.

    1. Buongiorno Andrea, esemplifico la casistica:
      – lavoro per X, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Z: requisito di 3 anni di permanenza all’estero
      – lavoro per X, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Y: requisito di 6 anni di permanenza all’estero
      – lavoro per Y, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Y: requisito di 7 anni di permanenza all’estero
      Rileva sia lo stesso soggetto che un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
      Per un’analisi concreta del caso puoi contattarci tramite questa pagina: Contattaci

      1. Buongiorno Luca,
        Grazie per il riscontro. L’unico caso che manca è il seguente.
        Lavoro in Italia per X, mi trasferisco all’estero per lavorare per Y, torno in Italia per lavorare nuovamente per X. In questo caso vale il requisito dei 3 anni?

        Grazie e saluti.

        1. Buongiorno Andrea, confermo che si applicano i 3 anni se all’estero non ha lavorato per il datore di lavoro per cui rientra a lavorare in Italia.

  2. Salve Dottore , i miei complimenti per l’interessante articolo.
    Esempio pratico per il calcolo degli anni di residenza fiscale all’estero.
    Trasferimento all’estero a Settembre 2021 = redditi 2021 tassati in Italia.
    Gennaio 2022 Iscrizione AIRE = redditi 2022 tassati all’estero.
    Anno 2023 = redditi 2023 tassati all’estero.
    Agosto 2024 rientro in Italia per società intra-gruppo = redditi 2024 tassati all’estero e cambio residenza anagrafica (rimozione da AIRE).
    Novembre 2024 dimissioni ed inizio lavoro per nuova impresa non appartenete al gruppo precedente.

    Dal 2025 si ha diritto all’agevolazione pur essendo rientrati anagraficamente in Italia durante il terzo anno fiscalmente all’estero ed avendo cambiato il datore di lavoro? o forse l’agevolazione non spetta poichè si è rientrati in Italia con un soggetto intra-gruppo?
    Grazie.

    1. Buonasera Francesco, la ringrazio per il commento. La residenza fiscale la si acquisisce nel 2025 in Italia. Tra il 2022 e il 2024 lei è stato residente all’estero, integrando quindi il requisito triennale. La norma ci dice che “se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo …” si ha estensione del requisito temporale. Ritengo che la ratio della norma sottenda la necessità di penalizzare trasferimenti di personale intragruppo con agevolazione di reddito. Lavorando per una nuova impresa manca l’integrazione di questo requisito. Nonostante queste mie considerazioni, la norma non è chiara in tal senso. Per evitare sanzioni e il disconoscimento del beneficio procederei con la presentazione di un interpello ad Agenzia delle Entrate. Mi contatti tramite l’apposito modulo che trova nel menu principale per discutere più nel dettaglio la sua posizione.

    2. Ciao Francesco, mi trovo in un caso molto simile al tuo.. come hai risolto ? Ti va di confrontarci ? anche privatamente se vuoi

      1. Buongiorno Matteo, pubblico il commento. Se avesse interesse ad una consulenza professionale, può contattarmi tramite l’apposito form che trova qui: Contattaci!

        1. A tal proposito penso possa fare al caso nostro la risposta all’interpello n.66/2025 uscita proprio qualche giorno fa.

          In questo caso immagino sia io che Francesco avremo una chance di successo in caso di accertamenti

          1. Buon pomeriggio Matteo. Approvo il commento cosi è fruibile da tutti i lettori.

  3. Salve bisogna essere obbligatoriamente laureati? io ho preso titoli di istruttore e qualifiche professionali coach/ ed istruttore equestre per abili e diabili in UK, queste mi sono riconosciute? sono titoli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, grazie, non trovo nessuna informazione su questo.

    1. Buonasera Cristina, secondo il D.lgs. n. 108/2012 è necessario un titolo di istruzione superiore rilasciato anche da uno stato estero ma di durata almeno triennale. In Italia gli istituti di istruzione superiore sono le università e gli istituti equivalenti, il sistema AFAM (musica e formazione artistica) e il sistema ITS (formazione terziaria tecnologica). Non è quindi strettamente necessaria la laurea anche se questa è la forma più comune con la quale si soddisfa il requisito. L’attività deve inoltre rientrare in una delle classificazioni ISTAT: legislatori, imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, professioni tecniche della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia. Si potrebbe alternativamente applicare il D.lgs. n. 206/2007 ma è limitato a specifiche professionisti (architetto, farmacista, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere). Per un’analisi più approfondita ci contatti.

  4. grazie per il vostro veloce riscontro, mi chiedo quindi in venti anni passati in Uk, prendendo questi titoli dalla British Horse Society e riconosciuti internazionalmente – quindi non sono in grado di usufruire dell’agevolazione, mi sembra assurdo.

    1. Buonasera, come le anticipavo non escluderei a priori la possibilità di accedere al regime agevolato. Ritengo necessario analizzare più nel concreto la sua posizione ed eventualmente coinvolgere Agenzia delle Entrate nella conferma dell’integrazione del requisito.

    2. Avatar Ilaria Gambelli
      Ilaria Gambelli

      Buongiorno e grazie per l’articolo molto esplicativo. Io sono una cittadina italiana laureata residente da ormai 8 anni all’estero e sto pensando di tornare a inizio 2025 in Italia. Io penso di rientrare senza problemi nei criteri per usufruire dello sgravo fiscale.
      La mia domanda è per mio marito, cittadino tedesco ma spostato con me da quasi 3 anni, dopo 3 anni di matrimonio vivendo all’estero lui può richiedere la cittadinanza italiana e se dovessimo trasferire entrambi la residenza fiscale nel 2025 in Italia mi chiedo se anche lui può usufruire di questi sgravi fiscali. Non ho trovato da nessuna parte che il lavoratore impatriato debba essere un cittadino italiano ma anche in questo caso lui da settembre 2024 lo potrebbe diventare.
      Ha già avuto casi simili?
      Grazie per il suo aiuto

      1. Buongiorno Ilaria. La cittadinanza non è requisito di accesso al regime ma aiuta nel processo di trasferimento. Mi contatti per approfondire il suo caso.

  5. Buongiorno,

    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicabilità del regime degli impatriati nel mio caso specifico.
    • Ho conseguito una laurea triennale in Svizzera.
    • Ho iniziato a lavorare all’estero UK dal 1° settembre 2018 (ultimo cedolino italiano al 31 agosto 2018).
    • Sto valutando un rientro in Italia per riprendere un’attività lavorativa dal 1° settembre 2025 ( assunzione in quella data ) con lo stesso datore di lavoro che avevo prima del trasferimento all’estero (contratto dirigente).

    In questo scenario, rientrerei nei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime degli impatriati?

    Grazie in anticipo per il riscontro.

    Cordiali saluti,

    1. Buongiorno Andrea, sì ma dal 2026 se rientra in Italia nell intorno di settembre 2025. Mi contatti per un’analisi più approfondita e/o per essere assistito nella procedura di rientro e richiesta dell agevolazione.

  6. Buongiorno,

    io mi sono trasferito in Germania nel Dicembre del 2023 (con datore di lavoro differente). Il mio contratto tedesco parte il 01/12/2023, Il 08/12/2023 ho riceuto conferma da parte del consolato di avvenuta registrazione Aire. E’ corretto dire che potrò beneficiare dei vantiggi fiscali del rientro dei cervelli, eventualmente a partire da 01/01/2027? Grazie mille

    1. Buongiorno Giuseppe, parrebbe esserci la possibilità di beneficiare del regime dal 2027, salvo cambio della normativa in corsa. Faccia attenzione al trasferimento da Italia a Germania sotto il profilo fiscale, non è sufficiente la sola iscrizione AIRE.

      1. Buongiorno Luca e grazie per la sua risposta. Io sono appunto residente in Germania con iscrizione AIRE. Quali sono gli altri elementi a cui porre attenzione? Grazie mille

        1. Buongiorno Giuseppe, per analizzare gli ulteriori elementi e assisterla nel rientro le chiederei di prenotare una consulenza. Mi contatti tramite questa pagina: Contattaci.

  7. Buongiorno,

    io tengo la doppia nazionalita e sono nato e cresciuto in Germania. Ho sempre lavorato qui in Germania e sono con il mio datore di lavore attuale da quasi 2 anni e ho lavorato in cosulting con PwC in Germania per 5 anni prima di cammbiare. Adesso sto valutanto di trasferirmi permanentemente in italia fine 2026, e lavorare per lo stesso datore di lavoro a Milano (dambiando contratto da la sede tedesca a quella italiana). Tengo una laurea master della Bocconi. Per me valgono le regole dell regime impatriati?

    Grazie!

    1. Buongiorno Federico, mi fa piacere sentire che abbiamo frequentato la medesima università. Se rientri in Italia con il medesimo datore di lavoro, il periodo di permanenza all’estero deve essere almeno pari a 6 anni (fiscali). Cambiando il datore di lavoro invece il requisito temporale è pari a 3 anni. Vorrei analizzare più nel dettaglio la tua posizione ma da questo breve messaggio sembrerebbe applicarsi l’agevolazione.

      1. Ciao Luca, grazie per la risposta. Parliamo anche di 6 anni, se non sono mai stato residente italiano in vita mia? Sono solo stato alla Bocconi per lo studio, ma non come residente italiano. Durante il mio master, ho vissuto a Milano, pero non ho cam. Residenza e lavoro e sempre stata in Germania, quindi voglio trasferirmi in italia per la prima volta (long-term, con residenza fiscale)

        Spero di aver spiegato meglio
        Federico

        1. Il fatto di avere fatto il master in Italia non gioca a tuo favore e se non adeguatamente motivato potrebbe esserti contestata la residenza fiscale in Italia per quegli anni. Contattami tramite questa pagina: Contattaci, posso assisterti nel rientro in sicurezza!

  8. Avatar MAGNO GIUSEPPE
    MAGNO GIUSEPPE

    Buongiorno Luca,

    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicabilità del regime degli impatriati nel mio caso specifico.

    • Non ho conseguito una laurea triennale.
    • Ho certificati di esperienza manageriale (oltre 10 anni) e certificati di corsi di formazione (Cornell University).
    • Lavoro all’estero da oltre 15 anni (iscritto all’ AIRE) e sto valutando un opportunita’ di lavoro (alta dirigenza) in Sicilia con contratto dirigente.

    In questo scenario, rientrerei nei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime degli impatriati?

    Grazie in anticipo per il riscontro.

    Cordiali saluti,
    Giuseppe

    1. Buongiorno Giuseppe, ritengo che possa integrarsi l elevata specializzazione considerando il rientro in Italia con contratto dirigenziale. Al fine di fugare ogni dubbio avvierei un confronto con Agenzia delle Entrate per assicurare la non applicazione di sanzioni e interessi e la restituzione dell importo. Mi contatti per approfondire il caso.

  9. Salve, siamo una coppia sposata rientrati in Italia a fine 2024. Vorrei capire avendo un solo figlio se l’agevolazione del 60% è applicabile ad uno solo dei genitori o ad entrambi. Gli altri requisiti per accedere al 50% li abbiamo entrambi se non è cambiato niente dal 2025.

    1. Buonasera Erika, se il figlio è di entrambi non vedo perché precludere ai due genitori l’agevolazione.

  10. Buonasera,
    la ringrazio per il suo articolo esplicativo, vorrei conferma dell’applicazione del regime agevolato sulla seguente casistica:
    -LAVORATRICE ISCRITTA AIRE DAL 10/03/2022 AL 15/03/2023 E RESIDENTE DAL 18/03/2019 AL 09/03/2023 IN SPAGNA -ISCRIZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA DAL 18/03/2023 -posso applicare regime fiscale per i lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 27.12.2023 n. 209 nel 2025?

    Grazie anticipatamente per il riscontro
    Buon lavoro
    Ilaria

    1. Buonasera Ilaria, con solo queste informazioni non posso confermarti l’applicazione del regime. Il requisito triennale di residenza (salvo la non estensione a 6 o 7 anni) parrebbe integrato nel nuovo regime, valido però per i trasferimenti dal 2024. Ti sei trasferita nel 2023, quindi sembrerebbe applicarsi il precedente regime. Ti chiederei di contattarmi in privato per approfondire la posizione durante una consulenza.

  11. Buongiorno ho lavorato in Olanda dal 2018 , mi sono iscritto all’aire nel dicembre 2020 e sono rientato in Italia in ottobre 2024.
    Nei requisiti si richiede di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento , nel mio caso ho acquisito la residenza fiscale quest’anno ,i tre anni richiesti sono dal 2021 al 2023 o dal 2022 al 2024?

    grazie

    Luigi

    1. Buonasera Luigi, anche in caso di mancata iscrizione AIRE puoi applicare il regime se integri i requisiti previsti dalla convenzione Italia-Olanda. Per analizzare piu nel concreto il tuo caso contattami per una consulenza.

  12. Buongiorno Dr. Tibaldo. La ringrazio per l’articolo chiaro e puntuale.
    Un chiarimento per il calcolo dei 3 anni di residenza fiscale:
    – Trasferimento all’estero ad Agosto 2023 (AIRE) = redditi 2023 tassati in Italia.
    – Anno 2024 = redditi 2024 tassati all’estero (Thailandia/Usa)
    – Anno 2025 = redditi 2025 tassati all’estero (Usa)
    – Agosto 2026 = piu’ di 183gg in Usa (reddito qui prodotto e tassato) e rientro in Italia con altra azienda e iscrizione residenza anagrafica (rimozione da AIRE).

    Si avra’ diritto all’agevolazione pur essendo rientrati anagraficamente in Italia durante il terzo anno fiscale? da quando partirebbe l’agevolazione (gennaio 2027?) Come verrebbe gestito il periodo agosto – dicembre 2026 ?

    Certo di un vs cortese ed esplicativo riscontro, La ringrazio anticipatamente.
    Buon lavoro,
    Giorgio

    1. Buongiorno Giorgio, nel 2023 è considerato fiscalmente residente in Italia ma non è detto che i redditi siano tassati qui, dipende dai redditi e dal paese estero. Se non cambia la normativa nel 2026 (come già avvenuto negli anni passati), e prendendo per buona la residenza estera negli anni 2024, 2025 e 2026, si avrà diritto all’agevolazione da gennaio 2027. I redditi prodotti in Italia da non residente scontano l’imposta italiana (principio di territorialità). Per approfondire la posizione mi può contattare per una consulenza.

  13. Buongiorno dr. Tibaldo.
    Le risulta che il regime fiscale agevolato per rimpatriati si applichi solo se al rientro in Italia sia abbia già un contratto di lavoro? Sembra vi siano contenziosi in materia presso l’AdE.
    Grazie. Roberto

    1. Buongiorno Roberto. La norma parla di “lavoratori che trasferiscono la residenza“. Il licenziamento dal precedente lavoro per l’assunzione da parte di un datore residente è naturale. La normativa non esclude espressamente i lavoratori che rientrano senza un contratto di lavoro, ma hanno l’intenzione di qualificarsi come tali. La norma infatti agevola il reddito da lavoro. In mancanza di reddito non c’è alcun beneficio, quindi la qualifica di lavoratore. Di converso, l’ottenimento di un beneficio comporta il qualificarsi come lavoratore. Avrei necessità di capire meglio quali siano le eccezioni sollevate dall’AdE. Ad ora ritengo non sia causa di disapplicazione.

  14. Buongiorno Dr. Tibaldo, La ringrazio per l’articolo molto chiaro ed informativo.
    Mi chiedevo, se – in presenza dei requisiti richiesti – l’agevolazione fiscale possa poi essere applicata qui in Italia a qualsiasi tipologia di lavoro, cioè anche a lavori che non richiedono un’alta qualificazione. Per esempio, l’agevolazione può essere applicata anche nel caso di un lavoratore rientrato dall’estero e in possesso di un dottorato di ricerca che andasse a svolgere qui in Italia un semplice lavoro di segreteria, per il quale sia richiesto solo un diploma di maturità? Grazie, Valentina

    1. Buon pomeriggio Valentina, la ringrazio per il commento. Ritengo non sia necessario un collegamento tra l’elevata qualificazione acquisita e l’attività lavorativa che si andrà a svolgere benché questa possa essere di aiuto in ipotesi di concordanza. Mi contatti tramite questa pagina Contattaci per un’analisi concreta del suo caso.

  15. Buongiorno,
    vorrei chiederle nel caso di un lavoratore non laureato (diploma di istituto tecnico commerciale / ragioneria) con qualifica di Senior Manager all’interno di una multinazionale americana e 25 anni di carriera alla spalle, rientra in Italia – dopo aver vissuto e lavorato 3 anni in Svizzera-, con una qualifica di Senior Manager all’interno di un’altra società ha diritto ai benefici del regime degli impatriati attualmente in vigore?

    grazie
    Manuela

    1. Buon pomeriggio Manuela, probabilmente no. Avrei necessita di esaminare nel dettaglio il suo caso per giungere ad una risposta definitiva. Mi contatti tramite l’apposito modulo Contattaci per un’analisi personalizzata del suo caso.

  16. Avatar Luca Zucchini
    Luca Zucchini

    Buongiorno, gradirei gentilmente un parere sul seguente scenario. Mi sono trasferito in UK nel Novembre 2022 (fiscalmente residente quindi in Italia per il 2022). Nel 2023 e 2024 e fino ad oggi ho lavorato in UK. E’ corretto affermare che posso usufruire del regime (ho laurea magistrale) se rientro in Italia dopo giugno 2025 (se ho ben compreso con piuù di 180 giorni in UK, per il 2025 sono fiscalmente residere in UK). Grazie, Luca

    1. Buongiorno Luca, per una consulenza mi può contattare tramite la seguente pagina: Contattaci!
      Al solo fine del requisito della permanenza all’estero (3 anni in ipotesi di rientro con datore di lavoro differente), questo è integrato se dal 2023 al 2025, estremi compresi, è stato residente all’estero. L’agevolazione si potrà quindi applicare (previo rispetto degli altri requisiti) da gennaio 2026.

  17. Buongiorno,

    Nel mio caso ho fatto un dottorato all’estero da agosto 2018 e da li ho sempre continuato a lavorare all’estero e dichiarare le tasse all’estero. Quindi ad agosto di quest’ anno saranno 7 anni. Ho due domande:
    1) nel 2021 e nel 2022 ho lavorato in Italia per 5 mesi all’anno, ma ho sempre tenuto la mia residenza fiscale all’estero e dichiarato le tasse li (il mio contratto estero era sempre attivo). Non dovrebbe pregiudicarmi essendo la mia residenza fiscale sempre all’estero?
    2) Torno con un figlio minorenne. Oltre all’esenzione delle tasse dal 50% al 60% ci sono altri benefici per la durata dell’esenzione?

    1. Buongiorno Chiara, in teoria i cinque mesi di permanenza nel territorio dello stato non dovrebbero di per se pregiudicare la residenza estera. Deve però non essere piu rientrata in Italia per la restante porzione di anno e non avere interessi/affetti in Italia. E’ una posizione un po scivolosa da analizzare piu nel dettaglio. Se applica il regime dei lavoratori impatriati non c’è altra agevolazione oltre all’incremento dell’aliquota di detassazione. Se applica invece il regime per docenti e ricercatori, è esteso anche il periodo di fruizione dell’agevolazione. Mi contatti in privato tramite questa pagina per discutere del suo caso: Contattaci!

  18. Buongiorno, grazie per l’articolo molto chiaro.

    Premetto che sono residente all’estero dal 2018, vorrei tornare in Italia e avviare un’attività di self publishing attraverso la piattaforma Amazon KDP.

    Se aprissi Partita IVA con il Codice ATECO 90.03.09, potrei usufruire del Regime Impatriati? Serebbe un codice ATECO lecito?

    E se invece avviassi l’attività con Codice ATECO 47.91.10 (E-commerce di prodotti digitali), questo è escluso?

    I contributi INPS Gestione Separata si calcolano sul reddito netto o sul reddito imponibile (dopo l’agevolazione Impatriati)?

    Grazie in anticipo

    1. Buongiorno Marco, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per redditi da lavoro autonomo (non redditi di impresa). Il codice ATECO dovrà quindi rispecchiare l’attività di lavoro autonomo. Per una valutazione del corretto codice mi contatti in privato tramite questa pagina: Contattaci per esaminare nel dettaglio l’attività. Non essendo pervenuta comunicazione da parte dell’INPS a favore dei lavoratori autonomi (abbiamo solo quella per i lavoratori dipendenti), l’agevolazione non si applica ai contributi previdenziali. Questi verranno applicati all’ordinaria base imponibile. Potrebbe essere più conveniente, considerando l’attività, l’applicazione del regime forfettario.

  19. Avatar guidalberto arslan
    guidalberto arslan

    una domanda per vedere se ho capito a grandi linee:

    io guadagno lordo 1.5m EUR…ho 1 bambino.

    pago tasse su 600k (40%)..

    se guadagno 2m, pago tasse su 600K + tasse sui rimanenti 500k?

    1. Buongiorno Guidalberto, confermo che l’agevolazione è applicabile sui primi 600.000 di reddito da lavoro dipendente o autonomo. Quindi in ipotesi di un figlio e un reddito di 1.5 milioni lordi, ci sarà esclusione dalla base imponibile di 600.000 * 60% = 360.000 euro su cui non si pagheranno imposte. Saranno tassati in via ordinaria i restanti euro 1.14 milioni.

      1. Avatar guidalberto arslan
        guidalberto arslan

        ah molto peggio di quello che pensavo

        1. Considerata la mole del reddito, potrebbe convenire applicare regime agevolativi alternativi come il regime di cui all’art. 24-bis TUIR (tassazione forfettaria dei redditi esteri di 200.000 euro) o utilizzare strutture societarie per la minimizzazione del carico fiscale. Per discutere del suo caso ci contatti tramite questa pagina: Contattaci!

  20. Buonasera, sono rientrata in Italia ad ottobre 2024 dopo un lunga permanenza in stato estero. Ho effettuato la richiesta e la ditta mi ha correttamente applicato il beneficio in busta paga.
    A metà dicembre 2024 la mia ditta è stata assorbita da un’altra ditta. Nonostante vi dovesse essere continuità e fossi stata più volte rassicurata, ricevo le prime due buste paga (metà di dicembre e gennaio) senza agevolazione. Oggi ho ricevuto la busta ed anche oggi non vi è riconosciuta l’agevolazione.

    Questa nuova ditta dalla quale siamo stati assorbiti si sta rifiutando di riconoscere in busta paga. È normale come cosa? Cosa posso fare? Inutile aggiungere che mi stiano creando un bel disagio. Grazie mille per l’aiuto.

    1. Buongiorno Martina, ha inviato autocertificazione anche alla nuova ditta? L’agevolazione non fruita in questi mesi non andrà persa, la potrà recuperare in dichiarazione dei redditi.

  21. Salve grazie per l’articolo.
    volevo maggiori precisazioni riguardo la non estensione. Mi sembrava di ricordare che in caso di nascita di figli o acquisto prima casa nell’arco dei primi 5 anni del rientro, l’agevolazione si sarebbe potuta prolungare per altri 5 anni. Mi confermate non è più il caso? grazie

    1. Buon pomeriggio Alessandro, confermo che la nuova normativa non prevedere l estensione per chi rientra nel 2025.

  22. Buongiorno,
    I tre anni d’ imposta precedenti al trasferimento sono da considerare da quando rientrando in Italia ci iscrive all’anagrafe o da quando si acquisisce la residenza fiscale?

    1. Buongiorno Marina, i tre anni di residenza fiscale all’estero sono da considerarsi in ottica di pieno anno fiscale. Se nel 2025 è residente fiscalmente all’estero, l’agevolazione sarà applicabile dal 1 gennaio 2026. Di converso, se nel 2025 è residente fiscalmente in Italia, l’agevolazione sarà applicabile dal rimpatrio.

      1. Grazie della risposta, un chiarimento sono rientrata in italia in settembre 2024 dopo avere lavorato all’estero dal 2021. Quali sono i tre periodi d’imposta precedenti il mio trasferimento da considerare nel mio caso
        Grazie

        1. Buon pomeriggio Marina, non mi è chiaro il quesito. Per analizzare il suo caso concreto mi contatti tramite l’apposito modulo: Contattaci!

  23. Buongiorno dottor Tibaldo,

    nel caso in cui si ritornasse in Italia ad esempio nel settembre 2025 dopo piu´di 10 anni di lavoro all´estero ma senza inizialmente un lavoro, si avrebbe comunque diritto al agevolazione in Italia una volta trovato un lavoro in Italia, ad esempio nel corso del 2026 ?
    L´agevolazione partirebbe quindi dal 2026 per 5 anni ?

    1. Buongiorno Monica, non è necessario che ci sia un’immediata assunzione. Se rientra nel settembre 2025 e acquisisce la residenza nel 2026, al rispetto di tutte le condizioni può beneficiare dell’agevolazione a partire dal 1 gennaio 2026. Mi contatti per approfondire la fattispecie.

  24. Salve Luca,
    vorrei avere la sua conferma sul mio caso che deduco non rientri nelle agevolazioni di rimpatrio.
    Dopo aver vissuto e lavorato per 30 anni in UK in varie posizioni manageriali e con regolare iscrizione al AIRE comincero’ un nuovo percorso a settembre nel sud Italia come docente di scuola primaria. ( liste GAE)
    Ho cittadinanza italiana ed inglese ma non ho mai finito l’universita’. Deduco on ci siano bonus or agevolazioni per mio caso.Grazie per la risposta e buon lavoro

    1. Buon pomeriggio Lucilla, dalla breve descrizione della sua posizione, non ritengo applicabile l’agevolazione in quanto mancante dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (titolo di studio qualificante o professione regolamentata).

  25. Avatar renato tentorio
    renato tentorio

    Buongiorno Dott. Tibaldo
    vorrei sapere se mia figlia ha i requisiti necessari per usufruire del beneficio fiscale per gli Impatriati. Ha avuto residenza all’estero ( Dubau-Emirati Arabi Uniti) ininterrottamente a partire da giugno 2015, svolgendo attività di assistente di volo in first class con Emirates ed è laureata in mediazione linguistica,laurea triennale.
    A giorni rientrerà in Italia dove a partire dal 1° aprile 2025 inizierà a lavorare per una società operante nel settore del lusso di alta gamma, con il ruolo di Ambassador (gestione ed indirizzo del cliente nel pre e post vendita al fine di presentare i valori e prodotti del marchio). Il quesito si pone per capire se detta mansione rientra fra quelle indicate ad elevata specializzazione, in grado di assicurare il beneficio fiscale.
    La ringrazio

    1. Buongiorno Renato, il requisito di elevata qualificazione o specializzazione è da valutare rispetto al titolo di studio (e quindi l’inquadramento della professione in una delle casistiche ISTAT) e non alla professione che verrà svolta in Italia. Mi contatti privatamente per un’analisi concreta del caso di sua figlia tramite questa pagina: Contattaci!

  26. Buongiorno Dott. Tibaldo, la ringrazio per il suo articolo: vorrei cortesemente chiederle un chiarimento per quanto riguarda il mio caso:

    – mi sono trasferito all’estero a Febbraio 2023 con relativa iscrizione all’AIRE ed ho quindi ho trascorso piu di 183 giorni all’estero
    – ho continuato a risiedere e lavorare all’estero per tutto il 2024
    – vorrei rientrare in Italia nel 2025 (dopo aver fatto trascorrere i 183 giorni)

    Se rientrassi ad esempio a metà Luglio, risulterei essere stato residente all’estero per 3 periodi di imposta e in modo da accedere all’agevolazione?

    Grazie

    1. Buongiorno Onofrio, per semplificare, se è stato fisicamente all’estero per più di 183 giorni ogni anno, quell’anno si considera di residenza fiscale estera. Faccia attenzione al rientro a ridosso dei 6 mesi, il margine di difesa è inferiore in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  27. Buongiorno, grazie per l’articolo. Rimane solo un dubbio sul calcolo dei 3 anni fiscali.

    Ipotizzando una data di partenza/distacco in data 1 maggio 2025, quando dovrei pianificare la data di rientro in Italia al fine di poter beneficiare dell’agevolazione con 3 anni di residenza fiscale estera in USA?
    E se anticipassi la partenza/distacco al 1 aprile 2025, cambierebbe qualcosa sulla data di rientro?
    La ringrazio

    1. Buongiorno Erica, è indifferente il trasferimento a maggio o ad aprile 2025 per qualificare l’esercizio fiscale 2025 come di residenza estera. Salvo cambiamenti della normativa potrà rientrare in Italia dal Luglio-agosto 2027. Ci contatti se necessita di assistenza nel trasferimento in USA. E’ estremamente importante che questo avvenga in sicurezza al fine di non dover rispondere per mancato versamento di imposte (e conseguenti sanzioni e interessi) allo stato italiano.

  28. Salve, io dovrei rientrare in Italia a Maggio 2025 come lavoratore dipendente (dirigente), dopo 25 anni e mezzo all’estero (iscritto all’AIRE dal 1999). Trasferiro’ la residenza in Italia da Maggio…
    Due domande per piacere:
    1) mi e’ stato detto che se compro un’immobile in Italia il periodo di agevolazione fiscale si estende a 10 anni, e’ vero?
    2) che documentazione devo preparare per l’agenzia delle entrate per iniziare ad avere la riduzione in busta paga dal prima possibile?

    Grazie

    1. Buon pomeriggio, è errato. Non c’è più estensione del periodo agevolato in ipotesi di trasferimento di residenza nel 2025. Per assistenza nella predisposizione della documentazione mi contatti in privato tramite questa pagina: Contattaci!

  29. Buongiorno,
    ho iniziato la mia esperienza lavorativa in Francia il 3 luglio 2023 (era un lunedi). Purtroppo in tal caso, contando fino a Dicembre, dovrebbero essere meno di 183 giorni passati all estero nel 2023.

    Io in realtá peró mi sono trasferito in Francia il 30 giugno 2023 (venerdi), primo giorno di affitto di casa.

    In questo caso, puó valere il trasferimento effettivo come inizio della residenza fiscale estera oppure si basa unicamente sul primo giorno di lavoro? Se si, il contratto di affitto vale come attestazione per certificare i miei 183 giorni a partire dal 30 giugno 2023?

    Grazie mille in anticipo!
    Giancarlo

    1. Buon pomeriggio Giancarlo, estrema attenzione ai trasferimenti a cavallo d’anno. Si potrebbe sostenere la residenza fiscale francese in virtu’ della permanenza per piu’ di 183 giorni (soggiorno e dimora abituale in funzione del contratto di affitto). Se è ritornato per le feste in Italia già questo compromette la posizione. Mi contatti per un’analisi concreta del caso.

  30. Avatar Michele Morandi
    Michele Morandi

    Salve,
    una domanda inerente il centro degli interessi vitali: la legge viene applicata nel caso una persona rientri in Italia senza la famiglia (nel mio caso moglie e 2 figli)? Ovvero loro rimarrebbero all’estero e io starei almeno 183 giorni l’anno in Italia.
    Grazie di una risposta.

    1. Buongiorno Michele, la normativa locale prevede la residenza fiscale al ricorrere di uno dei tre requisiti di cui all’art. 2 TUIR (residenza anagrafica, civile e domicilio). Se la residenza anagrafica è in Italia per più della metà dell’anno, Agenzia Entrate presume che lei sia residente fiscalmente in Italia. Per un’analisi concreta del caso mi contatti in privato.

  31. Avatar Roberto Ferrari
    Roberto Ferrari

    Buonasera Dott. Tibaldo,

    la ringrazio dell’articolo, uno dei pochi online ben fatto e dettagliato per chi come me sta pensando di ritornare in Italia dopo alcuni anni di permanenza all’estero.

    Il mio dubbio è se sono stato residente almeno 3 anni all’estero (Paesi Bassi).
    Brevemente le spiego la mia situazione:

    Novembre 2021 –> Gennaio 2022: percettore di Naspi e residente in Italia.

    Febbraio 2022 –> Oggi (Marzo 2025): lavoratore dipendente nei Paesi Bassi.

    Cambio residenza: Febbraio 2022 nei Paesi Bassi

    Iscrizione AIRE: Marzo 2022.

    Posso considerare di essere stato residente fiscalmente all’estero già da 3 anni (2022,
    2023, 2024)?

    In tal caso potrei già trasferirmi (con lavoro da dipendente, effetuando il cambio di residenza e togliendomi dai registri AIRE) in Italia ad aprile/maggio 2025 ed usufruire dell’agevolazione già dal 2025?

    La ringrazio in anticipo. Il suo aiuto è molto importante per chi vorrebbe ritornare nel proprio paese sfruttando tale agevolazione.

    Saluti.

    Roberto

    1. Buongiorno Roberto, la ringrazio per il commento. Banalizzo in modo da essere il più concreto possibile. Se nel periodo 2022-2024:
      – è stato fisicamente in Olanda per la maggior parte di ogni anno;
      – è stato iscritto all’AIRE;
      – ha avuto la prevalenza dei suoi interessi all’estero
      potrebbe essere non considerato fiscalmente residente in Italia. Se decide di rientrare ad aprile/maggio 2025, nel rispetto dei restanti requisiti previsti dalla normativa, potrà applicare l’agevolazione già dal 2025. Mi contatti in privato per un’analisi concreta del suo caso.

  32. Avatar Alessandro
    Alessandro

    Buongiorno,
    Iscritto AIRE da Giugno 2010, rientro in Italia ad Agosto 2025, per lo stesso gruppo essend questi 15 anni passati in distacco in Arabia Saudita; leggo che per lo stesso gruppo basterebbero 7 anni di permanenza estera.
    Non sono laureato ma sono andato in distacco come controller e rientro come direttore amministrativo-finanziario .
    Volevo capire se rientro nella normativa e se fate un parere scritto in caso di consulenza come da modulo di contatto.

    1. Buongiorno Alessandro, la disciplina del distacco all’estero è estremamente scivolosa. Sinteticamente è necessario che la posizione di rientro sia in discontinuità con quella assunta negli anni di distacco. La laurea non è necessaria, ma dovrà integrare almeno uno dei requisiti di elevata specializzazione stabiliti dall’art 27 quater del TUI. Se necessita di una consulenza personalizzata può procedere tramite questa pagina, siamo disponibili a produrre anche un parere scritto, per questo ci contatti tramite il seguente modulo: Contattaci.

  33. Avatar Matteo Rizzo
    Matteo Rizzo

    Salve, ho preso servizio a marzo 2025 in un’ universita’ italiana, dopo piu’ di 25 anni di residenza e lavoro all’estero. Non mi e’ chiaro entro quando debba fare domanda per godere dei benefiti del rientro dei cervelli. Posso anche aspettare un paio d’anni o dopo un tot dalla presa di servizio si perde il diritto a questi benefici?
    Saluti, Matteo

    1. Buongiorno Matteo, l’agevolazione (se spettante) ha applicazione dal primo esercizio di residenza fiscale e per i successivi 4. Può richiederla anche successivamente, ma ne beneficerà non più in busta paga ma in dichiarazione dei redditi. Mi contatti tramite questa pagina per un’analisi del suo caso: consulenza rientro dei cervelli.

  34. Buongiorno,
    Ho risieduto in Francia da settembre 2021 (Master2), iniziato a lavorare dal 6/04/2022, ho regolarmente dichiarato i miei redditi in Francia per gli anni fiscali 2022,2023 e farò ad aprile la dichiarazione 2024 ma non mi sono iscritto all’AIRE.
    Mi è stato offerto un lavoro in Italia dal 1 Luglio 2025 da un’azienda diversa, se accettassi l’offerta e mi trasferissi in Italia a giugno, potrei usufruire dell’agevolazione al 50% dal 2025?

    Cordialmente,
    Angelo.

    1. Buon pomeriggio Angelo, può qualificarsi anche in assenza dell’iscrizione all’AIRE con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel caso concreto utilizzando la convenzione Italia-Francia. Ad integrazione di tutti gli altri requisiti della norma, il rientro effettuato prima di luglio 2025 (salvo una permanenza continuativa in Italia fino a dicembre 2025) permette di applicare l’agevolazione già da quest anno. Per un’analisi concreta del caso mi contatti tramite questa pagina.

  35. Avatar Michele Diotto
    Michele Diotto

    Buongiorno Luca,

    la ringrazio per la sua preziosissima guida e per avere risposto alle domande poste dagli utenti interessati.
    Mi piacerebbe rispondesse ad un caso non ancora presentato dagli utenti.

    Lavoro in Francia da 8 anni per un gruppo americano in campo farmaceutico ricoprendo il ruolo di specilista affari regolatori in ambito farmaceutico.
    Da gennaio 2026 saro’ di ritorno in Italia con un contratto legato fiscalmente alla Francia anche se in smart working al 100%.

    Secondo lei, potrei beneficiare del regime fiscale per i lavoratori impatriati ?

    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Michele

    1. Buongiorno Michele, è possibile in quanto il reddito di lavoro è prodotto nel territorio dello Stato (Italia) ma faccia estrema attenzione, anche al tema della doppia imposizione (Francia-Italia). Mi contatti per un’analisi dedicata del caso tramite questa pagina.

  36. Buongiorno Luca,

    grazie per l’articolo molto interessante.

    Quali sono le condizioni per considerare due aziende appartenenti allo stesso gruppo?

    Ad esempio, io lavoro in un brand facente parte di LVMH, qualsiasi brand all’interno di LVMH va considerato come brand dello stesso gruppo?

    Grazie

    1. Buongiorno Marco, deve esserci un rapporto di controllo (art. 2359 cc, comma 1, n. 1 c.c.) diretto o indiretto o la società è sottoposta al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto del gruppo. Mi contatti per un’analisi dedicata del caso tramite questa pagina.

      1. Salve Luca,

        complimenti ancora per questo spazio: davvero molto professionale e con contenuti spiegati in modo chiaro!

        Avrei bisogno di un chiarimento riguardo al computo dei tre anni necessari per poter usufruire del regime per i lavoratori rimpatriati, in riferimento a una situazione concreta:
        1)Trasferimento in Germania per lavoro con contratto tedesco il 9 settembre 2021 (presumo redditi ancora tassati in Italia per quell’anno);
        2)Iscrizione all’AIRE in Germania effettuata solo a partire da maggio 2022 (con tassazione interamente in Germania per tutto il 2022)
        3)Anno 2023: residente e tassato interamente in Germania;
        4)Anno 2024: residente e tassato interamente in Olanda.

        Mi chiedevo se, alla luce di quanto sopra, fosse possibile rientrare e beneficiare del regime rimpatriati a decorrere dal 12 giugno 2025 (data in cui verrebbe richiesta la residenza in Italia).

        In particolare, vorrei capire se gli anni 2022 (nonostante l’iscrizione all’AIRE sia avvenuta solo il 23 maggio 2022), 2023 e 2024 possano essere considerati validi ai fini del requisito dei tre anni di residenza fiscale all’estero.

        Ti ringrazio anticipatamente!

        1. Buongiorno Valerio, per un’analisi specifica del caso mi contatti tramite questa pagina. Dal 2022 mi comunica di essere residente fiscale in Germania e in Olanda, integrando quindi i 3 anni di permanenza all’estero. Rientrando in Italia nel 2025, se residente – e rispettando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, potrà applicare l’agevolazione sui redditi prodotti nel paese.

  37. Buongiorno Luca,

    Risiedo fiscalmente in Francia da molti anni e conto di rientrare al più presto per raggiungere mio marito che ha trovato un nuovo lavoro in Italia.

    Io purtroppo rischio di rientrare senza lavoro… per questo avrei 3 domande:

    1. Potrò usufruire del regime agevolato una volta trovatone un altro? o deve esserci un collegamento diretto tra rientro e nuovo lavoro?

    2. Se inizio a lavorare in Italia come lavoratore autonomo potrò in seguito continuare ad usufruire del regime con un lavoro dipendente?

    3. Se rientro a partire dal 1 luglio ovvero avrò residenza fiscale soltanto nel 2026, sono sicura di poter usufruire del regime agevolato anche se dovesse cambiare a fine 2025 (non si sa mai…)?

    Grazie mille

    1. Buongiorno Chiara, faccia estrema attenzione se suo marito si è già trasferito in Italia. Potrebbe essere considerata già residente nel paese. Se ha un titolo di studio universitario almeno triennale non è necessario il lavoro. E’ possibile beneficiare sia del regime agevolato sui redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo. Se inizia a svolgere attività da lavoratore autonomo, il regime degli impatriati probabilmente non è quello più conveniente per lei. Qui un articolo che potrebbe fare al caso suo. Per il terzo punto se rientra in Italia il 1 luglio è già residente fiscale nel 2025, a maggior ragione dato che il marito è nel paese. Mi contatti per un’analisi del suo caso tramite questa pagina.

  38. Buongiorno Marco,

    Vorrei un chiarimento anche io se possibile. Mio marito (non italiano) si è trasferito con me in Italia a partire da ottobre 2024. Negli anni precedenti ha visstuo prima nel suo paese di origine poi gli ultimi 3 anni in Germania. La mia confusione ricade sul titolo di alta specializzazione. Lui è laureato in biologia (treinnale) e lavora da 6 anni per multinazionali nel ruolo di esperto in farmacovigilanza. Potrebbe usufruire del beneficio?

    Grazie!

    1. Buongiorno Valentina, il titolo universitario triennale in biologia è sufficiente per integrare il requisito di elevata specializzazione. Potrebbe essere chiesto il riconoscimento in Italia da parte di Agenzia delle Entrate. Mi contatti tramite questa pagina per un’analisi dettagliata del suo caso.

  39. Buongiorno,

    mi sono trasferito in Francia con iscrizione AIRE a Marzo 2023, ed ho ricevuto una proposta lavorativa per rientrare in Italia.
    Mi conferma che rientrando a partire dal 15 luglio avrei accesso al regime fiscale agevolato (anni di residenza fiscale francese 2023-2024-2025)?

    Le tasse che paghero’ in busta paga in Italia per i rimanenti mesi del 2025, possono essere considerate come credito d’imposta nella mia dichiarazione dei redditi francesi relativa all’anno 2025?

    Ovviamente il beneficio fiscale iniziera’ nell’anno 2026. Dovro presentare richiesta al mio nuovo datore di lavoro, in quella data oppure gia’ ad agosto 2025?

    1. Buongiorno Francesco, sembrerebbe integrarsi il requisito della residenza (da verificare gli altri). Attenzione ai rientri a cavallo d’anno, se vengono disconosciuti anche solo un paio di giorni si rischia di perdere l’agevolazione. Mi contatti per un’analisi del suo caso.

  40. Buongiorno,

    io e mia moglie siamo residenti e regolarmente iscritti all’AIRE in Germania dal 2018.
    Io ho lavorato senza interruzioni dal febbraio 2018, mentre mia moglie ha lavorato fino al 2022 e poi ha preso congedo maternità prolungato fino a un max di 3 anni (ammesso dalla legge tedesca).
    Rientrando nel 2025, avremmo entrambi diritti all’agevolazione? Io ho una laurea master e mia moglie sta completando un dottorato di ricerca.

    Grazie mille in anticipo.

    1. Buon pomeriggio Stefano, la nuova normativa non richiede più che sia svolta attività lavorativa in modo continuativo all’estero ma che venga integrata la residenza estera alternativamente tramite l’art. 2 del TUIR o mediante le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il requisito dell’elevata specializzazione è integrato per entrambi avendo un titolo di laurea almeno triennale. In base alla data di rientro potrete già beneficiare dell’agevolazione nel 2025 o alternativamente a partire dal 2026 (al rispetto di tutti i restanti requisiti stabiliti dalla normativa). Per un’analisi del suo caso le chiederei di prenotare una chiamata tramite questa pagina.

  41. Buongiorno, io sono in Germania da Ottobre 2020 e ho fatto l’iscrizione aire un anno dopo. Vorrei aprire un asilo in Italia. Ho due lauree triennali. Posso usufruire di queste agevolazioni?

    1. Buon pomeriggio Mary, l’attività agevolata può essere solo di lavoro autonomo o lavoro dipendente. Non è più agevolato il reddito di impresa. Potrebbe quindi lavorare per singole famiglie (un bambino alla volta) configurando un’attività di lavoro autonomo. Non è invece agevolabile l’apertura di un asilo nido con l’assunzione di personale. Mi contatti tramite questa pagina se desidera un approfondimento della sua posizione.

  42. Avatar Alessandro Duca
    Alessandro Duca

    Buongiorno e complimenti per la chiarezza dell’articolo e delle Vostre spiegazioni. Chiedo gentilmente un chiarimento circa la tassazione della parte Variabile dello stipendio. Beneficerà anch’essa della medesima agevolazione fiscale della RAL, oppure verrà tassata normalmente?
    Esempio pratico: RAL 100.000 Euro e Variabile 20.000 Euro
    Grazie e un cordiale saluto.

    1. Buongiorno Alessandro, in linea di massima si, sono parte della retribuzione e in quanto tali sottoposti ad imposizione IRPEF.

  43. Buongiorno, vorrei chiedere delucidazioni riguardo il calcolo dei 3 anni fiscali da residenza all’estero, che alcuni commercialisti ritengono qualificabili anche come 2 anni e 2 mesi.
    Esemplifico il mio caso particolare:
    Laurea triennale conseguita in Italia.
    Anno 2022: saltuarie prestazioni lavorative in Italia presso il ministero della istruzione in qualità di docente di supplenza fino a quando in Agosto dello stesso anno, trasferimento in Irlanda, proof of address in territorio Irlandese datata 17 Agosto 2022 dalla agenzia immobiliare con cui ho sottoscritto contratto di affitto.
    Contratto di lavoro in Irlanda in data 17 ottobre 2022. (nessuna dichiarazione dei redditi presentatata in Italia per l’anno fiscale 2022 e successivi)
    Richiesta Iscrizione Aire Agosto 2023.
    Ad oggi ancora lavoratore in territorio irlandese.
    Da quando posso essere considerato idoneo ad un rimpatrio per usufruire del regime agevolato?

    Grazie.

    1. Buongiorno Marco, considerando l’acquisizione della residenza irlandese mediante convenzione contro le doppie imposizioni già nel 2023, l’ultimo anno di residenza fiscale per integrare il requisito triennale del regime agevolato per i lavoratori impatriati è il 2025. Potrà quindi applicare l’agevolazione (nel rispetto dei restanti requisiti) da Gennaio 2026. Per un’analisi approfondita del caso ci contatti tramite questa pagina.

      1. Dunque l’effettiva residenza in Irlanda da febbraio 2022 (senza iscrizione aire) ma con regolare contratto lavorativo non va conteggiata nel calcolo dei 3 anni fiscali esteri?
        Grazie

        1. Buongiorno Marco, l’iscrizione Aire non è rilevante per l’applicazione dell’agevolazione (anche se è di aiuto) in quanto è possibile qualificarsi anche per il tramite della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Irlanda.

  44. Salve,

    Complimenti per l’articolo! Molto interessante. Io sono rientrato in Italia a settembre 2022 come lavoratore autonomo con figlio minorenne ed ho anche acquistato casa in Campania. Da quando sono tornato usufruisco delle agevolazioni (IRPEF su 10% del fatturato). La mia domanda è: nel mio caso fa sempre riferimento la normativa al 2022 oppure devo adeguarmi a quella del 2025? Grazie mille e buona serata

    1. Buongiorno Antonio, essendo rientrato prima del 31 dicembre 2023 andrà ad applicare la precedente normativa (articolo 16 del decreto
      legislativo 14 settembre 2015, n. 147). Mi contatti se necessita di ulteriori chiarimenti a riguardo.

  45. Salve, ho iniziato a lavorare all’estero ad aprile 2022, a giugno di quest’anno inizierò un nuovo lavoro con un’azienda che prevede 3 mesi in Italia (con contratto italiano) e poi trasferimento all’estero (con contratto estero con un azienda dello stesso gruppo). In caso volessi tornare in italia nel futuro con la stessa azienda, e date queste premesse, dovrò aspettare 6 o 7 anni fiscali? I tre mesi spesi in italia non andranno a rendermi residente fiscale in italia giusto?

    1. Buongiorno Mattia, in linea di massima i tre mesi spesi in Italia non la renderanno fiscalmente residente in Italia. Se rientra con la medesima azienda in Italia dovrà avere, in via prudenziale, sette anni di residenza fiscale estera. La norma non parla infatti di periodi minimi di lavoro per qualificarsi ma prevede un più generico “se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia“.

  46. Avatar Mauro Ballabio
    Mauro Ballabio

    Il calcolo che riportate quando mostrate il beneficio da applicare in caso di rimpatrio e’ errato. Il 50% del beneficio e’ sulla base imponibile … quindi, negli esempi, una volta tolti i contributi INPS (e si ottiene cosi’ la base imponibile) su questa si applica il 50% di “sconto”.

    Negli esempi invece togliete alla base imponibile non il suo 50% ma il 50% della RAL.

    1. Buongiorno Mauro, il 50% del beneficio non è sulla base imponibile ma sul reddito lordo: la norma parla di un’esclusione, non di una riduzione della base imponibile.
      Non ci sarebbero disallineamenti se, anche nel caso di lavoratori dipendenti, la contribuzione INPS non fosse calcolata senza l’applicazione del beneficio, ma questo nella maggior parte dei casi non si realizza (circolare INPS mancante).
      L’art. 5 del D.lgs . 209/2023 sostiene che “i redditi … concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare“. Dai redditi cosi determinati (50% del reddito) si applicano le deduzioni e le detrazioni spettanti, tra cui i contributi previdenziali, spese sanitarie, crediti di imposta, …

  47. Buongiorno,

    Sono tornato in Italia nel 2021 e dal 2022 sono usufruisco del regime rimpatriato. Vorrei sapere se dopo i 5 anni cioè nel 2027 avendo comprato casa, sarebbe possibile estendere il beneficio per altri 5 anni.

    Grazie e saluti,
    Elvis

    1. Buongiorno Elvis, rientrando nella precedente normativa è possibile estendere il beneficio per ulteriori 5 anni in ipotesi di acquisto di un immobile. Se necessita di assistenza nel procedimento di estensione mi contatti tramite questa pagina.

  48. Buongiorno, sono attualmente residente in Spagna e rientrerò in Italia a settembre 2025 potendo beneficiare , se ho capito bene, da gennaio 2026 della normativa. Da giugno 2024 sono padre di un bambino e la mia compagna è residente in Italia. Il bambino è nato e residente in Italia. Potrei usufruire in questo caso della riduzione al 60%? Non ho mai registrato mio figlio all’anagrafe spagnola ma se dovesse essere utile per questo fine potrei anche farlo. Grazie.

    1. Buongiorno Antonio, considerando che sia la sua compagna che il suo bambino sono già residenti in Italia farei estrema attenzione nel rientrare nella seconda metà dell’anno. Potenzialmente potrebbe già essere considerato fiscalmente residente in Italia. Per usufruire della riduzione del 60% è necessario trasferirsi con un figlio minore o nascita/adozione di un figlio minore nel periodo di fruizione del regime. Per un’analisi personalizzata del suo caso, mi contatti tramite questa pagina.

  49. Buongiorno,
    Grazie per l’articolo dettagliato.
    Ci sono molte informazioni, ma purtroppo non ho trovato nessuna informazione sul fatto che per beneficiare del credito d’imposta 2025 bisogna essere una persona (non sono un cittadino italiano ma un cittadino dell’UE) che rientra nel paese dopo un lungo periodo di vita all’estero, questo è anche un regime per le persone che intendono trasferirsi in Italia per la prima volta e beneficiare del credito d’imposta?

    Vivevo già in Italia ma non ho mai lavorato con un contratto di lavoro italiano, cioè non ho ricevuto una busta paga e quindi non ho presentato la dichiarazione dei redditi.
    Iscrizione ad Anagrafe 10/2017 Cancellazione ad Anagrafe 07/2018
    Reiscrizione ad Anagrafe in Italia 28.04.2025
    Inizierò a lavorare in Italia per la prima volta il 01.06.2025.
    Vorrei inoltre precisare che sono in possesso di un diploma quinquennale (Master) in management e di un contratto di lavoro di primo livello.
    Il solo fatto di essere stato registrato come residente in Italia in passato (ho effettivamente vissuto in Italia) ma di non aver presentato la dichiarazione dei redditi mi considera un rientrante in Italia e posso usufruire del credito d’imposta del 50% dal 2025 (60% per chi si trasferisce con un figlio)?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    1. Buongiorno Ewelina, le confermo che non è necessario essere cittadini italiani per beneficiare dell’agevolazione. Mi contatti in privato tramite questa pagina per un’analisi dettagliata del suo caso.

  50. Buongiorno Dott. Tibaldo,

    Grazie mille per l’articolo dettagliato e ben strutturato.

    Parto dalla domanda: le agevolazioni del sistema di rientro cervelli è compatibile anche con la partita IVA in regime forfettario?

    Dopo aver lavorato 10 anni all’estero (manager marketing, laurea magistrale + master), sono rientrata in Italia l’anno scorso e ora sto pensando di aprire partita iva per fare consulenza di marketing e strategia.

    Grazie mille per la disponibilità.

    1. Buon pomeriggio Cristiana. Trattandosi di un’imposta sostitutiva, il regime forfettario non è compatibile con il regime dei lavoratori impatriati. Sono regimi alternativi. In questo articolo può trovare una comparazione tra il regime del rientro dei cervelli e il regime dei lavoratori impatriati. Mi contatti in privato se necessita di una più puntuale analisi.

  51. vorrei essere certa della mancanza di possibilità di proroga, visto che ho letto che sarebbe prevista per 5 anni per coloro che hanno figli minori o per chi ha acquistato un immobile, nel caso di rimpatriati prima del 2024. Potrebbe cortesemente confermare? grazie

    1. Buonasera Fabrizio, se è rimpatriato prima del 2024 applicherà le precedenti disposizioni e quindi potrà usufruire delle proroghe previste. Se acquisisce la residenza nel 2024 è previsto un regime transitorio in caso di acquisto di un immobile nel 2023.

  52. Buongiorno,

    Essendo Cittadino Exta UE e usufruendo del regime rimpatriato dal 2022 ( rientrato a settembre del 2021), vorrei sapere se posso prorogare il regime per ulteriori 5 anno comprando casa.

    Se si sarebbe possibile prenotare una consulenza?

    Cordiali saluti,

    Walter

    1. Buongiorno Walter, non mi risulta che la proroga sia condizionata alla cittadinanza extra UE. Usufruendo del regime impatriati dal 2022 potrà prorogare con l’acquisto di un immobile.

  53. Buongiorno,
    Io e la mia famiglia siamo residenti negli Stati Uniti da 12 anni, tutti regolarmente iscritti all’aire per questo periodo. Abbiamo la doppia cittadinanza, Italiana e Americana: mi chiedevo se e come questo potesse influire sulle agevolazioni fiscali. Ad esempio, avendo 2 figli minori, mi sembra di capire che la percentuale di non imponibilità dei redditi sarebbe del 60% per 5 anni. Cosa succede lato tasse USA, anche considerando investimenti “su suolo Americano”, come real estate o fondi?
    Grazie,

    Roberto

    1. Buongiorno Roberto, lato Italia se vengono integrati i requisiti della normativa sarà prevista una detassazione del 60% sui redditi da lavoro dipendente maturati in Italia. I redditi da investimento non sono agevolabili, quindi tassati in misura piena. Gli Stati uniti vi attrarranno comunque ad imposizione sulla base della cittadinanza.
      Faccio un passo indietro: dato che avete la cittadinanza statunitense, sarete tassati dagli Stati Uniti sui redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation) anche in ipotesi di non residenza nel territorio americano. Sarà quindi necessario presentare annualmente la dichiarazione dei redditi statunitense eventualmente facendovi assistere da un fiscalista americano.
      L’Italia applica parimenti il principio della worldwide taxation solo per i soggetti residenti. In caso di non residenza si applica una tassazione territoriale, attraendo quindi ad imposizione unicamente i redditi prodotti nel territorio italiano.
      Per evitare una doppia imposizione sui redditi che avete prodotto/produrrete negli Stati Uniti e produrrete in Italia, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti ha previsto un credito di imposta che permette di scomputare dalla dichiarazione dei redditi italiana le imposte versate a titolo definitivo nell’altro paese. In aggiunta gli Stati Uniti prevedono ulteriori agevolazioni come il “Foreign Earned Income Exclusion” (esclusione dal reddito estero guadagnato) e alcune deduzioni specifiche per spese estere.
      Mi raccomando estrema attenzione nella gestione del trasferimento, considerati i profili di doppia imposizione che si verranno ad integrare. Mi potete contattare tramite questa pagina per un’analisi più dettagliata del vostro caso.

  54. Salve, complimenti per il post esaustivo. Prima di iniziare le varie pratiche, vorrei essere certo che rientro nel regime.
    Lavoro all’estero dal 2002, sto considerando rientrare con lo stesso gruppo dove ho iniziato a lavorare 3 anni fa; quindi 4 anni fa ero all’estero per un’altra azienda. Potreste darmi conferma?
    Grazie
    saluti

    1. Buon pomeriggio Daniele, per un’analisi concreta del caso la invito a contattarmi per una consulenza. Dalle informazioni che mi ha fornito, mi risulta che il periodo minimo di permanenza all’estero debba essere di almeno 6 anni. Resto a disposizione

  55. Buongiorno Luca,

    Mi sono trasferita all’estero a luglio 2019 per lavorare con l’azienda X e, successivamente, ho proseguito la mia carriera sempre all’estero con l’azienda Y. A maggio 2024 sono rientrata in Italia, sempre con l’azienda Y.

    Considerando che il mio periodo all’estero è stato praticamente di 5 anni pieni, crede che io possa comunque rientrare nei requisiti per accedere al regime degli impatriati, anche se tecnicamente “al pelo” rispetto alla soglia dei 5 periodi d’imposta rientrando con la stessa azienda?

    La ringrazio in anticipo per il riscontro.
    Un saluto,
    Francesca

    1. Buon pomeriggio Francesca, la soglia per i rientri con il medesimo gruppo è di 6 anni e non 5 (eventualmente 7 nel caso in cui il datore di lavoro Y, sia lo stesso per cui era impiegata in Italia precedentemente al trasferimento). Anche considerando il 2019 come anno di imposta estero (al limite, dato trasferimento a luglio), non integra il requisito essendo rientrata nel maggio 2024. Potrebbe rientrare con una società diversa, beneficiando quindi dell’agevolazione.

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