rientro dei cervelli

Come funziona il rientro dei cervelli? Guida per il 2025

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto richieste di approfondimento riguardo al regime dei lavoratori impatriati, meglio conosciuto come “rientro dei cervelli“.

Ho quindi ritenuto opportuno approfondire questo regime agevolativo che prevede una riduzione della base imponibile tra il 50 e il 60%. La riduzione delle imposte dato il nostro sistema a scaglioni è spesso maggiore!

In Italia esistono tre regimi agevolativi per il rientro di cittadini e lavoratori residenti all’estero:

In questo articolo analizzerò il funzionamento del regime impatriati (primo regime) essendo quello che più spesso viene utilizzato.

Vedremo chi sono i soggetti che possono usufruire del rientro dei cervelli e quindi chi ha diritto alla defiscalizzazione concludendo con un esempio pratico per determinare in che misura viene tassato il reddito degli impatriati.

Le agevolazioni per chi rientra in Italia

agevolazioni per chi rientra in Italia

Come avevo anticipato ad oggi esistono tre regimi che agevolano il rientro in Italia di soggetti che non sono stati residenti nel nostro paese per un determinato periodo di tempo.

Prevedono una riduzione delle imposte dovute, calcolate in differente modalità a seconda del regime.

I regimi a disposizione:

  • Regime dei lavoratori impatriati: il regime è destinato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Prevede per cinque anni una detassazione al 50% o al 60% (nel rispetto di date condizioni) del reddito prodotto in Italia entro il limite massimo di un reddito agevolabile di 600.000 euro. E’ necessario non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento;
  • Regime per docenti e ricercatori: è rivolto a docenti e ricercatori che hanno svolto attività all’estero e prevede un’esenzione dall’IRPEF del 90% sui redditi derivanti dall’attività di docenza o ricerca per un periodo di sei anni, estendibile al verificarsi di determinate condizioni;
  • Regime dei “neo residenti: questo regime è destinato a persone fisiche con una grande capacità contributiva (leggasi elevato reddito e/o patrimonio estero). Consente di applicare un’imposta forfettaria pari a 200.000 euro (trasferimenti dal 10 agosto 2024) sui redditi prodotti all’estero. Successivamente al pagamento di questa imposta, tutti i redditi esteri non scontano imposizione in Italia. La durata è pari a 15 anni e può essere estesa ai familiari (con pagamento di un’addizionale).

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I Dottori Commercialisti di Studio Tibaldo sono specializzati in fiscalità internazionale.

Se vuoi usufruire dei regimi del rientro dei cervelli e risparmiare dal 50 al 90% delle imposte non rischiare. Un errore di valutazione potrebbe comportare sanzioni elevate e la restituzione dell’agevolazione.

A differenza dei tradizionali commercialisti abbiamo vissuto in prima persona l’espatrio e il successivo rimpatrio aiutando decine di lavoratori come te ad applicare con successo le agevolazioni.

Come funziona il regime impatriati?

come funziona regime impatriati

Analizziamo più nel dettaglio il funzionamento del regime dei lavoratori impatriati, più generalmente conosciuto come “rientro dei cervelli“.

I trasferimenti di residenza effettuati a partire dal 2024 comportano l’applicazione del nuovo regime dei lavoratori impatriati (art. 5 del D.lgs n. 209/2023).

Il vecchio regime (art. 16 del D.lgs. 147/015) è applicabile per i trasferimenti fino al 2023 compreso, in quanto è stato abrogato dall’art. 5 del D.lgs n. 209/2023.

Assicurava una detassazione dal 70 al 90% del reddito, che considerando l’applicazione di no-tax area ed eventuali detrazioni, spesso comportava il pagamento di nessuna imposta.

Troppo bello per durare indefinitamente.

Da qui la riforma che ha modificato il regime riducendo sia la durata che le aliquote di detassazione.

Con questo non voglio dire che non sia un regime interessante, anzi. Prevede un ottimo risparmio di imposta (per una RAL di 30.000 euro, circa 16.400 euro di beneficio, per una RAL di 100.000 euro, circa 107.800 di beneficio). E’ semplicemente inferiore a prima.

Come cambia il bonus impatriati? Nelle prossime sezioni andremmo ad analizzare il funzionamento del nuovo regime dei lavoratori impatriati.

Chi può usufruire del rientro dei cervelli e chi ha diritto alla defiscalizzazione?

Proviamo a rispondere alle domande: chi ha diritto al rientro dei cervelli e chi sono gli impatriati?

Essendo un rientro, è innanzitutto necessario che ci sia stata della residenza estera. Il primo requisito infatti prevede la non residenza in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti al trasferimenti. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo lavoratore o per un datore del medesimo gruppo il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.

Parliamo poi di cervello. Il secondo requisito prevede che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicata dal D.lgs. n.108/2012 e dal D.lgs. n. 206/2007. Il titolo di laurea è spesso qualificante, è sempre necessario analizzare il caso concreto.

Viene richiesto infine un impegno per il lavoratore nel risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e la prestazione dell’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano.

Sono quindi necessari 3 anni (fiscali) all’estero per il rientro dei cervelli, salvo eccezione di cui ho parlato prima.

Chi è considerato fiscalmente residente in Italia?

Per la determinazione di questi tre anni si posono utilizzare:

  • le previsioni tributarie nazionali (art. 2 del TUIR)
  • le convenzioni contro le doppie imposizioni

E’ quindi possibile applicare il regime del rientro dei cervelli anche per chi si fosse dimenticato di iscriversi all’AIRE. Ne ho parlato in questo articolo: rientro dei cervelli senza AIRE.

La nostra normativa tributaria prevede all’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che a partire dal 2024 si considerano residenti chi per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) ha alternativamente:

  • la residenza ai sensi del codice civile
  • il domicilio nel territorio dello stato: luogo in cui si sviluppano in via principali le relazioni personali e familiari della persona

Solo a partire dal 2024 è ammessa prova contraria nel caso in cui manchi l’iscrizione AIRE. La prova contraria è ammessa (anche pre-2024) nel caso in cui ci si trasferisca in un paradiso fiscale (es. Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti, …).

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono stipulate tra paesi (Italia-Francia, Italia-Svizzera, …) e quindi variano in base allo specifico stato di riferimento.

Sono però realizzate seguendo un modello di convenzione che prevede dei criteri (alternativi e discendenti per ordine di priorità) al fine di dirimere i conflitti di residenza (tie breaker rules):

  • abitazione permanente
  • centro degli interessi vitali
  • nazionalità
  • comune accordo tra le autorità fiscali dei paesi

Come calcolare i 183 giorni? Come indicato nella circolare n. 17/E/2017 rientrano nel computo non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non sono invece computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Per una lista di casistiche più dettagliata si veda anche la circolare n. 201/1996.


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In che misura viene tassato il reddito degli impatriati?

tassazione reddito impatriati

Chiariti i requisiti che permettono di applicare il regime agevolativo del rientro dei cervelli ora vediamo i benefici che permette di ottenere.

Il regime dei lavoratori impatriati prevede che i redditi da lavoro dipendente (e assimilati) e da lavoratore autonomo (derivanti dall’esercizio di arti e professioni) concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% (o al 40% nel rispetto di alcune condizioni) nel limite massimo di 600.000 euro.

Questo comporta l’esclusione dalla tassazione della metà o del 60% del proprio reddito. Ipotizziamo un reddito di 100.000 euro. Non si pagheranno imposte su 50.000 euro o 60.000 euro. Sui restanti 40.000 euro si applicheranno gli scaglioni IRPEF.

Decisamente conveniente considerando che ci permette di evitare l’aliquota massima IRPEF.

Il beneficio è quindi più rilevante per chi ha redditi elevati.

Parlavo di una detassazione tra il 50 e il 60%. E’ possibile ottenere il massimo beneficio fiscale se:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore
  • nasce un figlio o si adotta un minore nel periodo di fruizione.

E’ necessario che il minore sia residente in Italia.

Come perdere la residenza fiscale italiana?

La residenza fiscale italiana si perde quando non si integrano i requisiti di cui all’art. 2 del TUIR: residenza secondo il codice civile e domicilio all’estero per la maggior parte del periodo di imposta.

Da quando decorre la residenza fiscale? La decorrenza della residenza fiscale segue il concetto di “anno di imposta“: se si integrano i requisiti di residenza si sarà considerati fiscalmente residenti anche nel caso in cui il trasferimento non sia precedente all’inizio di detto periodo di imposta.

Concretizziamo. Posso quindi applicare l’agevolazione anche con 2 anni e 2 mesi di effettiva residenza all’estero (trasferimento a Giugno e rientro a Luglio di due anni dopo).

Se sono residente in Italia sono tenuto alla dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui viva all’estero. Questo perché si applica il principio della tassazione globale (worldwide taxation).

Le convenzioni potrebbero comportare la tassazione in uno solo degli stati al verificarsi di determinate condizioni (vedi per esempio le tie break rules). Ogni caso è però da analizzare nel concreto.

Chi è residente all’estero non è quindi tenuto al pagamento delle tasse in Italia con eccezione dei redditi qui prodotti.

Il residente estero è infatti tassato solo sui redditi prodotti nel territorio italiano, e non più su tutti i suoi redditi mondiali.

Per esemplificare, il reddito di immobili locati in Italia sarà tassato in Italia, anche se il residente è estero.


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Quanto dura l’agevolazione per gli impatriati?

durata agevolazione impatriati

L’agevolazione per i lavoratori impatriati è applicabile dal periodo di imposta del trasferimento e per i successivi quattro.

La nuova disposizione conferma la durata pari a 5 periodi di imposta, non prevedendo però la possibilità di rinnovo. Dopo 5 anni si perderanno i benefici fiscali.

Come prolungare il regime degli impatriati?

Non è più possibile prorogare il regime degli impatriati. Il regime sarà quindi applicabile per 5 anni.

Posso applicare il regime impatriati anche senza laurea? Aggiornamento di Marzo 2025

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza. Come precedentemente abbiamo visto, la norma richiede come requisito l’ottenimento di un’elevata qualifica o specializzazione.

La norma a mio avviso è un po’ pasticciata dato che va a citare due decreti che si applicano per l’ottenimento da parte di soggetti stranieri del permesso di soggiorno.

Se quindi era fuori dubbio che il possesso di una laurea triennale era sufficente, molti contribuenti si sono chiesti: posso applicare il regime impatriati anche senza laurea?

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate si era nascosta sostenendo la “mancanza di competenza” in questioni che non erano attinenti agli aspetti fiscali.

Con due interpelli di recente pubblicazione (interpello n. 71/2025 e n. 74/2025) ha cambiato idea confermando l’applicazione per queste due fattispecie: un project manager rientrante senza laurea e uno specialista informatico, anch’esso senza titolo di studio terziario.

In particolare ci dice che i requisiti a cui si deve far riferimento sono quelli contenuti nell’art. 27-quater del TUI (testo unico sull’immigrazione).

Riepilogo brevemente i casi (alternativi):

  • titolo di studio universitario almeno triennale;
  • esercizio di una professione regolamentata (es. infermiere);
  • qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza, paragonabile al titolo universitario e pertinente alla professione o al settore di cui al contratto di lavoro di rientro;
  • qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza negli ultimi 7, per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie e dell’informazione

Finalmente una conferma anche per professionisti di livello che non hanno un titolo di laurea!

Cosa fare quando si rientra in Italia dall’estero?

cosa fare quando si rientra in Italia

Al rientro in Italia dall’estero è necessario armarsi di tanta pazienza e predisporre il dossier documentale. Cosa è il dossier documentale?

Una cartellina che conterrà tutti i documenti che indicano il trasferimento della tua residenza all’estero.

L’Agenzia delle Entrate non ci comunicherà immediatamente se ci considera residenti fiscalmente o meno. Dovemmo aspettare che l’attività di accertamento sia eseguita, quindi dopo 5-6 anni potremmo ricevere una lettera che ci informa di non potere beneficiare delle agevolazioni di cui abbiamo già usufruito nel frattempo.

Dopo 5 anni è estremamente difficile ricostruire analiticamente i propri movimenti.

E’ quindi necessario agire anticipatamente e prepararsi per tempo.

Si potranno cosi evitare accertamenti, sanzioni e il pagamento di interessi e in caso di verifica da parte degli ufficiali di Agenzia delle Entrate si sarà pronti nel fornire i documenti richiesti e concludere velocemente la verifica.

Come richiedere il bonus impatriati?

Per richiedere il bonus impatriati è necessario produrre al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva che indica il rispetto dei requisiti e la richiesta di applicazione del beneficio fiscale.

Il beneficio verrà applicato dal mese successivo alla comunicazione.

Nel caso in cui si sia “in ritardo“, non si perdono mensilità agevolate. Sarà necessario presentare dichiarazione dei redditi dove si ricalcolerà il reddito agevolabile e verrà rimborsato quanto versato in eccedenza.

I lavoratori autonomi invece non potendo beneficiare del sostituto d’imposta, alla presentazione della dichiarazione determineranno il reddito agevolato e verseranno le (minori) imposte.


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In che misura viene tassato il reddito degli impatriati? Caso pratico

Il regime impatriati attribuisce un beneficio in capo al lavoratore dipendente o autonomo. Una vera e propria defiscalizzazione del reddito. Cosa si intende però con questo?

Il reddito in applicazione del beneficio per il rientro dei cervelli è ridotto nella misura del 50%, o del 60% in ipotesi di figli minori, per un periodo di 5 anni (4 esercizi di imposta successivi a quello di trasferimento).

Procediamo con un esempio di calcolo per il beneficio del rientro dei cervelli.

Ipotizziamo quindi lo scenario di un lavoratore dipendente, senza figli a carico e residente in Lombardia. L’analisi prevede l’individuazione di tre fasce di reddito: Euro 30.000, Euro 40.000 e Euro 100.000. Come si può ben immaginare il beneficio tende ad essere sempre più marcato all’aumentare della fascia di reddito, questo in ragione della progressività dell’imposta.

Per semplicità ho utilizzato un calcolatore automatico per determinare l’imposizione IRPEF, le detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed i contributi INPS.

È sempre da ricordare come l’imposizione effettiva dipenda da numerose variabili come le spese mediche, i figli a carico, … Da qui l’utilizzo di un calcolatore automatico.

La tabella seguente è quindi da utilizzare come un indicatore per una generale analisi di convenienza del regime impatriati.

Analisi Regime lavoratori Impatriati Scenari

La non imponibilità risultante dal regime impatriati è applicabile, per i lavoratori dipendenti, alle sole imposte sui redditi.

I contributi INPS, a differenza di quanto accade invece per i lavoratori autonomi, dovranno essere infatti corrisposti in misura piena. La non imponibilità nella misura del 50% comporta quindi un beneficio annuo compreso tra gli Euro 3.200 e gli Euro 21.500.

Questo si traduce in un complessivo risparmio di imposta, considerando un orizzonte temporale pari a 5 anni, compreso tra gli Euro 16.400 e gli Euro 107.000.

Calcola la tua agevolazione

Tramite il modulo che trovi qui di seguito – gentilmente sviluppato dall’Ing. Luca Dibattista – potrai calcolare il risparmio fiscale che ti spetta applicando il nuovo regime dei lavoratori impatriati.

E’ stato sviluppato in inglese. Se non parli la lingua ti guiderò nella compilazione del calcolatore dell’agevolazione rientro dei cervelli.

Devi solo inserire il tuo reddito annuo lordo (RAL) che puoi facilmente determinare moltiplicando per 13 o 14 mensilità il tuo stipendio lordo mensile. La RAL deve essere inserita nel box “Gross Annual Income“.

Dovrai infine selezionare la tua regione di residenza nel campo “Where are you moving to” per procedere al calcolo del beneficio fiscale.

Se ti trasferisci con un figlio minore spunta la casella “Minor Child“. Il trasferimento con un figlio minore permette infatti di incrementare l’agevolazione dal 50% al 60%.

Lo stipendio netto è calcolato su base annuale nella riga evidenziata “Net income“: nella prima colonna viene indicato lo stipendio senza agevolazione, nella seconda colonna lo stipendio con l’agevolazione.

Per calcolare il risparmio fiscale dovrai sottrarre lo stipendio netto della seconda colonna dallo stipendio lordo della prima e moltiplicare il risultato per i 5 anni di agevolazione.

Se il procedimento non ti è chiaro lascia un commento tramite il modulo che trovi qui sotto e ti risponderò al più presto.

Conclusioni

Nonostante la riduzione dell’aliquota di non imponibilità, dal 70% (o 90% in specifici casi) fino al 2023, all’attuale 50% (o 60% in specifici casi), il regime dei lavoratori impatriati resta certamente di forte interesse, in particolare per quei lavoratori che hanno redditi da lavoro di un certo ammontare.

Considerando l’entità del beneficio consigliamo sempre di farsi assistere da professionisti specializzati in questa materia.

I professionisti di Studio Tibaldo si rendono disponibili ad assisterti. Prenota ora una consulenza tramite questa pagina!

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Commenti

271 risposte a “Come funziona il rientro dei cervelli? Guida per il 2025”

  1. Buongiorno, non mi è chiaro cosa si intenda per “Nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo datore di lavoro o per un datore del medesimo gruppo il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.”

    Esempio 1: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per Z. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni all’estero.

    Esempio 2: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per X. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni o servono 6 anni di permanenza all’estero?

    Esempio 3: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per Y. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per Y. Si applicano i benefici fiscali dopo 3 anni o servono 6 anni di permanenza all’estero?

    Esempio 4: Tizio lavorava in Italia per X, si trasferisce all’estero per lavorare per X. Dopo 3 anni fiscali torna in Italia a lavorare per X. In questo caso i benefici non si applicano. Servirebbero 7 anni di permanenza all’estero.

    Grazie per il vostro chiarimento.

    1. Buongiorno Andrea, esemplifico la casistica:
      – lavoro per X, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Z: requisito di 3 anni di permanenza all’estero
      – lavoro per X, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Y: requisito di 6 anni di permanenza all’estero
      – lavoro per Y, mi trasferisco all’estero e lavoro per Y, rientro in Italia e lavoro per Y: requisito di 7 anni di permanenza all’estero
      Rileva sia lo stesso soggetto che un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
      Per un’analisi concreta del caso puoi contattarci tramite questa pagina: Contattaci

      1. Buongiorno Luca,
        Grazie per il riscontro. L’unico caso che manca è il seguente.
        Lavoro in Italia per X, mi trasferisco all’estero per lavorare per Y, torno in Italia per lavorare nuovamente per X. In questo caso vale il requisito dei 3 anni?

        Grazie e saluti.

        1. Buongiorno Andrea, confermo che si applicano i 3 anni se all’estero non ha lavorato per il datore di lavoro per cui rientra a lavorare in Italia.

  2. Salve Dottore , i miei complimenti per l’interessante articolo.
    Esempio pratico per il calcolo degli anni di residenza fiscale all’estero.
    Trasferimento all’estero a Settembre 2021 = redditi 2021 tassati in Italia.
    Gennaio 2022 Iscrizione AIRE = redditi 2022 tassati all’estero.
    Anno 2023 = redditi 2023 tassati all’estero.
    Agosto 2024 rientro in Italia per società intra-gruppo = redditi 2024 tassati all’estero e cambio residenza anagrafica (rimozione da AIRE).
    Novembre 2024 dimissioni ed inizio lavoro per nuova impresa non appartenete al gruppo precedente.

    Dal 2025 si ha diritto all’agevolazione pur essendo rientrati anagraficamente in Italia durante il terzo anno fiscalmente all’estero ed avendo cambiato il datore di lavoro? o forse l’agevolazione non spetta poichè si è rientrati in Italia con un soggetto intra-gruppo?
    Grazie.

    1. Buonasera Francesco, la ringrazio per il commento. La residenza fiscale la si acquisisce nel 2025 in Italia. Tra il 2022 e il 2024 lei è stato residente all’estero, integrando quindi il requisito triennale. La norma ci dice che “se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo …” si ha estensione del requisito temporale. Ritengo che la ratio della norma sottenda la necessità di penalizzare trasferimenti di personale intragruppo con agevolazione di reddito. Lavorando per una nuova impresa manca l’integrazione di questo requisito. Nonostante queste mie considerazioni, la norma non è chiara in tal senso. Per evitare sanzioni e il disconoscimento del beneficio procederei con la presentazione di un interpello ad Agenzia delle Entrate. Mi contatti tramite l’apposito modulo per discutere più nel dettaglio la sua posizione.

    2. Ciao Francesco, mi trovo in un caso molto simile al tuo.. come hai risolto ? Ti va di confrontarci ? anche privatamente se vuoi

      1. Buongiorno Matteo, pubblico il commento. Se avesse interesse ad una consulenza professionale, può contattarmi tramite l’apposito form che trova qui: Contattaci!

        1. A tal proposito penso possa fare al caso nostro la risposta all’interpello n.66/2025 uscita proprio qualche giorno fa.

          In questo caso immagino sia io che Francesco avremo una chance di successo in caso di accertamenti

          1. Buon pomeriggio Matteo. Approvo il commento cosi è fruibile da tutti i lettori.

  3. Salve bisogna essere obbligatoriamente laureati? io ho preso titoli di istruttore e qualifiche professionali coach/ ed istruttore equestre per abili e diabili in UK, queste mi sono riconosciute? sono titoli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, grazie, non trovo nessuna informazione su questo.

    1. Buonasera Cristina, secondo il D.lgs. n. 108/2012 è necessario un titolo di istruzione superiore rilasciato anche da uno stato estero ma di durata almeno triennale. In Italia gli istituti di istruzione superiore sono le università e gli istituti equivalenti, il sistema AFAM (musica e formazione artistica) e il sistema ITS (formazione terziaria tecnologica). Non è quindi strettamente necessaria la laurea anche se questa è la forma più comune con la quale si soddisfa il requisito. L’attività deve inoltre rientrare in una delle classificazioni ISTAT: legislatori, imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, professioni tecniche della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia. Si potrebbe alternativamente applicare il D.lgs. n. 206/2007 ma è limitato a specifiche professionisti (architetto, farmacista, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere). Per un’analisi più approfondita ci contatti.

  4. grazie per il vostro veloce riscontro, mi chiedo quindi in venti anni passati in Uk, prendendo questi titoli dalla British Horse Society e riconosciuti internazionalmente – quindi non sono in grado di usufruire dell’agevolazione, mi sembra assurdo.

    1. Buonasera, come le anticipavo non escluderei a priori la possibilità di accedere al regime agevolato. Ritengo necessario analizzare più nel concreto la sua posizione ed eventualmente coinvolgere Agenzia delle Entrate nella conferma dell’integrazione del requisito.

    2. Avatar Ilaria Gambelli
      Ilaria Gambelli

      Buongiorno e grazie per l’articolo molto esplicativo. Io sono una cittadina italiana laureata residente da ormai 8 anni all’estero e sto pensando di tornare a inizio 2025 in Italia. Io penso di rientrare senza problemi nei criteri per usufruire dello sgravo fiscale.
      La mia domanda è per mio marito, cittadino tedesco ma spostato con me da quasi 3 anni, dopo 3 anni di matrimonio vivendo all’estero lui può richiedere la cittadinanza italiana e se dovessimo trasferire entrambi la residenza fiscale nel 2025 in Italia mi chiedo se anche lui può usufruire di questi sgravi fiscali. Non ho trovato da nessuna parte che il lavoratore impatriato debba essere un cittadino italiano ma anche in questo caso lui da settembre 2024 lo potrebbe diventare.
      Ha già avuto casi simili?
      Grazie per il suo aiuto

      1. Buongiorno Ilaria. La cittadinanza non è requisito di accesso al regime ma aiuta nel processo di trasferimento. Mi contatti per approfondire il suo caso.

  5. Buongiorno,

    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicabilità del regime degli impatriati nel mio caso specifico.
    • Ho conseguito una laurea triennale in Svizzera.
    • Ho iniziato a lavorare all’estero UK dal 1° settembre 2018 (ultimo cedolino italiano al 31 agosto 2018).
    • Sto valutando un rientro in Italia per riprendere un’attività lavorativa dal 1° settembre 2025 ( assunzione in quella data ) con lo stesso datore di lavoro che avevo prima del trasferimento all’estero (contratto dirigente).

    In questo scenario, rientrerei nei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime degli impatriati?

    Grazie in anticipo per il riscontro.

    Cordiali saluti,

    1. Buongiorno Andrea, sì ma dal 2026 se rientra in Italia nell intorno di settembre 2025. Mi contatti per un’analisi più approfondita e/o per essere assistito nella procedura di rientro e richiesta dell agevolazione.

  6. Buongiorno,

    io mi sono trasferito in Germania nel Dicembre del 2023 (con datore di lavoro differente). Il mio contratto tedesco parte il 01/12/2023, Il 08/12/2023 ho riceuto conferma da parte del consolato di avvenuta registrazione Aire. E’ corretto dire che potrò beneficiare dei vantiggi fiscali del rientro dei cervelli, eventualmente a partire da 01/01/2027? Grazie mille

    1. Buongiorno Giuseppe, parrebbe esserci la possibilità di beneficiare del regime dal 2027, salvo cambio della normativa in corsa. Faccia attenzione al trasferimento da Italia a Germania sotto il profilo fiscale, non è sufficiente la sola iscrizione AIRE.

      1. Buongiorno Luca e grazie per la sua risposta. Io sono appunto residente in Germania con iscrizione AIRE. Quali sono gli altri elementi a cui porre attenzione? Grazie mille

        1. Buongiorno Giuseppe, per analizzare gli ulteriori elementi e assisterla nel rientro le chiederei di prenotare una consulenza. Mi contatti tramite questa pagina: Contattaci.

  7. Buongiorno,

    io tengo la doppia nazionalita e sono nato e cresciuto in Germania. Ho sempre lavorato qui in Germania e sono con il mio datore di lavore attuale da quasi 2 anni e ho lavorato in cosulting con PwC in Germania per 5 anni prima di cammbiare. Adesso sto valutanto di trasferirmi permanentemente in italia fine 2026, e lavorare per lo stesso datore di lavoro a Milano (dambiando contratto da la sede tedesca a quella italiana). Tengo una laurea master della Bocconi. Per me valgono le regole dell regime impatriati?

    Grazie!

    1. Buongiorno Federico, mi fa piacere sentire che abbiamo frequentato la medesima università. Se rientri in Italia con il medesimo datore di lavoro, il periodo di permanenza all’estero deve essere almeno pari a 6 anni (fiscali). Cambiando il datore di lavoro invece il requisito temporale è pari a 3 anni. Vorrei analizzare più nel dettaglio la tua posizione ma da questo breve messaggio sembrerebbe applicarsi l’agevolazione.

      1. Ciao Luca, grazie per la risposta. Parliamo anche di 6 anni, se non sono mai stato residente italiano in vita mia? Sono solo stato alla Bocconi per lo studio, ma non come residente italiano. Durante il mio master, ho vissuto a Milano, pero non ho cam. Residenza e lavoro e sempre stata in Germania, quindi voglio trasferirmi in italia per la prima volta (long-term, con residenza fiscale)

        Spero di aver spiegato meglio
        Federico

        1. Il fatto di avere fatto il master in Italia non gioca a tuo favore e se non adeguatamente motivato potrebbe esserti contestata la residenza fiscale in Italia per quegli anni. Contattami tramite questa pagina: Contattaci, posso assisterti nel rientro in sicurezza!

  8. Avatar MAGNO GIUSEPPE
    MAGNO GIUSEPPE

    Buongiorno Luca,

    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicabilità del regime degli impatriati nel mio caso specifico.

    • Non ho conseguito una laurea triennale.
    • Ho certificati di esperienza manageriale (oltre 10 anni) e certificati di corsi di formazione (Cornell University).
    • Lavoro all’estero da oltre 15 anni (iscritto all’ AIRE) e sto valutando un opportunita’ di lavoro (alta dirigenza) in Sicilia con contratto dirigente.

    In questo scenario, rientrerei nei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime degli impatriati?

    Grazie in anticipo per il riscontro.

    Cordiali saluti,
    Giuseppe

    1. Buongiorno Giuseppe, ritengo che possa integrarsi l elevata specializzazione considerando il rientro in Italia con contratto dirigenziale. Al fine di fugare ogni dubbio avvierei un confronto con Agenzia delle Entrate per assicurare la non applicazione di sanzioni e interessi e la restituzione dell importo. Mi contatti per approfondire il caso.

  9. Salve, siamo una coppia sposata rientrati in Italia a fine 2024. Vorrei capire avendo un solo figlio se l’agevolazione del 60% è applicabile ad uno solo dei genitori o ad entrambi. Gli altri requisiti per accedere al 50% li abbiamo entrambi se non è cambiato niente dal 2025.

    1. Buonasera Erika, se il figlio è di entrambi non vedo perché precludere ai due genitori l’agevolazione.

  10. Buonasera,
    la ringrazio per il suo articolo esplicativo, vorrei conferma dell’applicazione del regime agevolato sulla seguente casistica:
    -LAVORATRICE ISCRITTA AIRE DAL 10/03/2022 AL 15/03/2023 E RESIDENTE DAL 18/03/2019 AL 09/03/2023 IN SPAGNA -ISCRIZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA DAL 18/03/2023 -posso applicare regime fiscale per i lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 27.12.2023 n. 209 nel 2025?

    Grazie anticipatamente per il riscontro
    Buon lavoro
    Ilaria

    1. Buonasera Ilaria, con solo queste informazioni non posso confermarti l’applicazione del regime. Il requisito triennale di residenza (salvo la non estensione a 6 o 7 anni) parrebbe integrato nel nuovo regime, valido però per i trasferimenti dal 2024. Ti sei trasferita nel 2023, quindi sembrerebbe applicarsi il precedente regime. Ti chiederei di contattarmi in privato per approfondire la posizione durante una consulenza.

  11. Buongiorno ho lavorato in Olanda dal 2018 , mi sono iscritto all’aire nel dicembre 2020 e sono rientato in Italia in ottobre 2024.
    Nei requisiti si richiede di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento , nel mio caso ho acquisito la residenza fiscale quest’anno ,i tre anni richiesti sono dal 2021 al 2023 o dal 2022 al 2024?

    grazie

    Luigi

    1. Buonasera Luigi, anche in caso di mancata iscrizione AIRE puoi applicare il regime se integri i requisiti previsti dalla convenzione Italia-Olanda. Per analizzare piu nel concreto il tuo caso contattami per una consulenza.

  12. Buongiorno Dr. Tibaldo. La ringrazio per l’articolo chiaro e puntuale.
    Un chiarimento per il calcolo dei 3 anni di residenza fiscale:
    – Trasferimento all’estero ad Agosto 2023 (AIRE) = redditi 2023 tassati in Italia.
    – Anno 2024 = redditi 2024 tassati all’estero (Thailandia/Usa)
    – Anno 2025 = redditi 2025 tassati all’estero (Usa)
    – Agosto 2026 = piu’ di 183gg in Usa (reddito qui prodotto e tassato) e rientro in Italia con altra azienda e iscrizione residenza anagrafica (rimozione da AIRE).

    Si avra’ diritto all’agevolazione pur essendo rientrati anagraficamente in Italia durante il terzo anno fiscale? da quando partirebbe l’agevolazione (gennaio 2027?) Come verrebbe gestito il periodo agosto – dicembre 2026 ?

    Certo di un vs cortese ed esplicativo riscontro, La ringrazio anticipatamente.
    Buon lavoro,
    Giorgio

    1. Buongiorno Giorgio, nel 2023 è considerato fiscalmente residente in Italia ma non è detto che i redditi siano tassati qui, dipende dai redditi e dal paese estero. Se non cambia la normativa nel 2026 (come già avvenuto negli anni passati), e prendendo per buona la residenza estera negli anni 2024, 2025 e 2026, si avrà diritto all’agevolazione da gennaio 2027. I redditi prodotti in Italia da non residente scontano l’imposta italiana (principio di territorialità). Per approfondire la posizione mi può contattare per una consulenza.

  13. Buongiorno dr. Tibaldo.
    Le risulta che il regime fiscale agevolato per rimpatriati si applichi solo se al rientro in Italia sia abbia già un contratto di lavoro? Sembra vi siano contenziosi in materia presso l’AdE.
    Grazie. Roberto

    1. Buongiorno Roberto. La norma parla di “lavoratori che trasferiscono la residenza“. Il licenziamento dal precedente lavoro per l’assunzione da parte di un datore residente è naturale. La normativa non esclude espressamente i lavoratori che rientrano senza un contratto di lavoro, ma hanno l’intenzione di qualificarsi come tali. La norma infatti agevola il reddito da lavoro. In mancanza di reddito non c’è alcun beneficio, quindi la qualifica di lavoratore. Di converso, l’ottenimento di un beneficio comporta il qualificarsi come lavoratore. Avrei necessità di capire meglio quali siano le eccezioni sollevate dall’AdE. Ad ora ritengo non sia causa di disapplicazione.

  14. Buongiorno Dr. Tibaldo, La ringrazio per l’articolo molto chiaro ed informativo.
    Mi chiedevo, se – in presenza dei requisiti richiesti – l’agevolazione fiscale possa poi essere applicata qui in Italia a qualsiasi tipologia di lavoro, cioè anche a lavori che non richiedono un’alta qualificazione. Per esempio, l’agevolazione può essere applicata anche nel caso di un lavoratore rientrato dall’estero e in possesso di un dottorato di ricerca che andasse a svolgere qui in Italia un semplice lavoro di segreteria, per il quale sia richiesto solo un diploma di maturità? Grazie, Valentina

    1. Buon pomeriggio Valentina, la ringrazio per il commento. Ritengo non sia necessario un collegamento tra l’elevata qualificazione acquisita e l’attività lavorativa che si andrà a svolgere benché questa possa essere di aiuto in ipotesi di concordanza. Mi contatti tramite questa pagina Contattaci per un’analisi concreta del suo caso.

  15. Buongiorno,
    vorrei chiederle nel caso di un lavoratore non laureato (diploma di istituto tecnico commerciale / ragioneria) con qualifica di Senior Manager all’interno di una multinazionale americana e 25 anni di carriera alla spalle, rientra in Italia – dopo aver vissuto e lavorato 3 anni in Svizzera-, con una qualifica di Senior Manager all’interno di un’altra società ha diritto ai benefici del regime degli impatriati attualmente in vigore?

    grazie
    Manuela

    1. Buon pomeriggio Manuela, probabilmente no. Avrei necessita di esaminare nel dettaglio il suo caso per giungere ad una risposta definitiva. Mi contatti tramite l’apposito modulo Contattaci per un’analisi personalizzata del suo caso.

  16. Avatar Luca Zucchini
    Luca Zucchini

    Buongiorno, gradirei gentilmente un parere sul seguente scenario. Mi sono trasferito in UK nel Novembre 2022 (fiscalmente residente quindi in Italia per il 2022). Nel 2023 e 2024 e fino ad oggi ho lavorato in UK. E’ corretto affermare che posso usufruire del regime (ho laurea magistrale) se rientro in Italia dopo giugno 2025 (se ho ben compreso con piuù di 180 giorni in UK, per il 2025 sono fiscalmente residere in UK). Grazie, Luca

    1. Buongiorno Luca, per una consulenza mi può contattare tramite la seguente pagina: Contattaci!
      Al solo fine del requisito della permanenza all’estero (3 anni in ipotesi di rientro con datore di lavoro differente), questo è integrato se dal 2023 al 2025, estremi compresi, è stato residente all’estero. L’agevolazione si potrà quindi applicare (previo rispetto degli altri requisiti) da gennaio 2026.

  17. Buongiorno,

    Nel mio caso ho fatto un dottorato all’estero da agosto 2018 e da li ho sempre continuato a lavorare all’estero e dichiarare le tasse all’estero. Quindi ad agosto di quest’ anno saranno 7 anni. Ho due domande:
    1) nel 2021 e nel 2022 ho lavorato in Italia per 5 mesi all’anno, ma ho sempre tenuto la mia residenza fiscale all’estero e dichiarato le tasse li (il mio contratto estero era sempre attivo). Non dovrebbe pregiudicarmi essendo la mia residenza fiscale sempre all’estero?
    2) Torno con un figlio minorenne. Oltre all’esenzione delle tasse dal 50% al 60% ci sono altri benefici per la durata dell’esenzione?

    1. Buongiorno Chiara, in teoria i cinque mesi di permanenza nel territorio dello stato non dovrebbero di per se pregiudicare la residenza estera. Deve però non essere piu rientrata in Italia per la restante porzione di anno e non avere interessi/affetti in Italia. E’ una posizione un po scivolosa da analizzare piu nel dettaglio. Se applica il regime dei lavoratori impatriati non c’è altra agevolazione oltre all’incremento dell’aliquota di detassazione. Se applica invece il regime per docenti e ricercatori, è esteso anche il periodo di fruizione dell’agevolazione. Mi contatti in privato tramite questa pagina per discutere del suo caso: Contattaci!

  18. Buongiorno, grazie per l’articolo molto chiaro.

    Premetto che sono residente all’estero dal 2018, vorrei tornare in Italia e avviare un’attività di self publishing attraverso la piattaforma Amazon KDP.

    Se aprissi Partita IVA con il Codice ATECO 90.03.09, potrei usufruire del Regime Impatriati? Serebbe un codice ATECO lecito?

    E se invece avviassi l’attività con Codice ATECO 47.91.10 (E-commerce di prodotti digitali), questo è escluso?

    I contributi INPS Gestione Separata si calcolano sul reddito netto o sul reddito imponibile (dopo l’agevolazione Impatriati)?

    Grazie in anticipo

    1. Buongiorno Marco, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per redditi da lavoro autonomo (non redditi di impresa). Il codice ATECO dovrà quindi rispecchiare l’attività di lavoro autonomo. Per una valutazione del corretto codice mi contatti in privato tramite questa pagina: Contattaci per esaminare nel dettaglio l’attività. Non essendo pervenuta comunicazione da parte dell’INPS a favore dei lavoratori autonomi (abbiamo solo quella per i lavoratori dipendenti), l’agevolazione non si applica ai contributi previdenziali. Questi verranno applicati all’ordinaria base imponibile. Potrebbe essere più conveniente, considerando l’attività, l’applicazione del regime forfettario.

  19. Avatar guidalberto arslan
    guidalberto arslan

    una domanda per vedere se ho capito a grandi linee:

    io guadagno lordo 1.5m EUR…ho 1 bambino.

    pago tasse su 600k (40%)..

    se guadagno 2m, pago tasse su 600K + tasse sui rimanenti 500k?

    1. Buongiorno Guidalberto, confermo che l’agevolazione è applicabile sui primi 600.000 di reddito da lavoro dipendente o autonomo. Quindi in ipotesi di un figlio e un reddito di 1.5 milioni lordi, ci sarà esclusione dalla base imponibile di 600.000 * 60% = 360.000 euro su cui non si pagheranno imposte. Saranno tassati in via ordinaria i restanti euro 1.14 milioni.

      1. Avatar guidalberto arslan
        guidalberto arslan

        ah molto peggio di quello che pensavo

        1. Considerata la mole del reddito, potrebbe convenire applicare regime agevolativi alternativi come il regime di cui all’art. 24-bis TUIR (tassazione forfettaria dei redditi esteri di 200.000 euro) o utilizzare strutture societarie per la minimizzazione del carico fiscale. Per discutere del suo caso ci contatti tramite questa pagina: Contattaci!

  20. Buonasera, sono rientrata in Italia ad ottobre 2024 dopo un lunga permanenza in stato estero. Ho effettuato la richiesta e la ditta mi ha correttamente applicato il beneficio in busta paga.
    A metà dicembre 2024 la mia ditta è stata assorbita da un’altra ditta. Nonostante vi dovesse essere continuità e fossi stata più volte rassicurata, ricevo le prime due buste paga (metà di dicembre e gennaio) senza agevolazione. Oggi ho ricevuto la busta ed anche oggi non vi è riconosciuta l’agevolazione.

    Questa nuova ditta dalla quale siamo stati assorbiti si sta rifiutando di riconoscere in busta paga. È normale come cosa? Cosa posso fare? Inutile aggiungere che mi stiano creando un bel disagio. Grazie mille per l’aiuto.

    1. Buongiorno Martina, ha inviato autocertificazione anche alla nuova ditta? L’agevolazione non fruita in questi mesi non andrà persa, la potrà recuperare in dichiarazione dei redditi.

  21. Salve grazie per l’articolo.
    volevo maggiori precisazioni riguardo la non estensione. Mi sembrava di ricordare che in caso di nascita di figli o acquisto prima casa nell’arco dei primi 5 anni del rientro, l’agevolazione si sarebbe potuta prolungare per altri 5 anni. Mi confermate non è più il caso? grazie

    1. Buon pomeriggio Alessandro, confermo che la nuova normativa non prevedere l estensione per chi rientra nel 2025.

  22. Buongiorno,
    I tre anni d’ imposta precedenti al trasferimento sono da considerare da quando rientrando in Italia ci iscrive all’anagrafe o da quando si acquisisce la residenza fiscale?

    1. Buongiorno Marina, i tre anni di residenza fiscale all’estero sono da considerarsi in ottica di pieno anno fiscale. Se nel 2025 è residente fiscalmente all’estero, l’agevolazione sarà applicabile dal 1 gennaio 2026. Di converso, se nel 2025 è residente fiscalmente in Italia, l’agevolazione sarà applicabile dal rimpatrio.

      1. Grazie della risposta, un chiarimento sono rientrata in italia in settembre 2024 dopo avere lavorato all’estero dal 2021. Quali sono i tre periodi d’imposta precedenti il mio trasferimento da considerare nel mio caso
        Grazie

        1. Buon pomeriggio Marina, non mi è chiaro il quesito. Per analizzare il suo caso concreto mi contatti tramite l’apposito modulo: Contattaci!

  23. Buongiorno dottor Tibaldo,

    nel caso in cui si ritornasse in Italia ad esempio nel settembre 2025 dopo piu´di 10 anni di lavoro all´estero ma senza inizialmente un lavoro, si avrebbe comunque diritto al agevolazione in Italia una volta trovato un lavoro in Italia, ad esempio nel corso del 2026 ?
    L´agevolazione partirebbe quindi dal 2026 per 5 anni ?

    1. Buongiorno Monica, non è necessario che ci sia un’immediata assunzione. Se rientra nel settembre 2025 e acquisisce la residenza nel 2026, al rispetto di tutte le condizioni può beneficiare dell’agevolazione a partire dal 1 gennaio 2026. Mi contatti per approfondire la fattispecie.

      1. Se si acquisisce la residenza nel 2025 e si apre la partita iva nel 2027, il beneficio è per 5 anni dal 2027 o dal 2025?

        1. Buon pomeriggio, il beneficio decorre dal momento di acquisizione della residenza. In particolare è cosi calcolato: anno di acquisizione della residenza + 4 periodi di imposta successivi.

  24. Salve Luca,
    vorrei avere la sua conferma sul mio caso che deduco non rientri nelle agevolazioni di rimpatrio.
    Dopo aver vissuto e lavorato per 30 anni in UK in varie posizioni manageriali e con regolare iscrizione al AIRE comincero’ un nuovo percorso a settembre nel sud Italia come docente di scuola primaria. ( liste GAE)
    Ho cittadinanza italiana ed inglese ma non ho mai finito l’universita’. Deduco on ci siano bonus or agevolazioni per mio caso.Grazie per la risposta e buon lavoro

    1. Buon pomeriggio Lucilla, dalla breve descrizione della sua posizione, non ritengo applicabile l’agevolazione in quanto mancante dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (titolo di studio qualificante o professione regolamentata).

  25. Avatar renato tentorio
    renato tentorio

    Buongiorno Dott. Tibaldo
    vorrei sapere se mia figlia ha i requisiti necessari per usufruire del beneficio fiscale per gli Impatriati. Ha avuto residenza all’estero ( Dubau-Emirati Arabi Uniti) ininterrottamente a partire da giugno 2015, svolgendo attività di assistente di volo in first class con Emirates ed è laureata in mediazione linguistica,laurea triennale.
    A giorni rientrerà in Italia dove a partire dal 1° aprile 2025 inizierà a lavorare per una società operante nel settore del lusso di alta gamma, con il ruolo di Ambassador (gestione ed indirizzo del cliente nel pre e post vendita al fine di presentare i valori e prodotti del marchio). Il quesito si pone per capire se detta mansione rientra fra quelle indicate ad elevata specializzazione, in grado di assicurare il beneficio fiscale.
    La ringrazio

    1. Buongiorno Renato, il requisito di elevata qualificazione o specializzazione è da valutare rispetto al titolo di studio (e quindi l’inquadramento della professione in una delle casistiche ISTAT) e non alla professione che verrà svolta in Italia. Mi contatti privatamente per un’analisi concreta del caso di sua figlia tramite questa pagina: Contattaci!

  26. Buongiorno Dott. Tibaldo, la ringrazio per il suo articolo: vorrei cortesemente chiederle un chiarimento per quanto riguarda il mio caso:

    – mi sono trasferito all’estero a Febbraio 2023 con relativa iscrizione all’AIRE ed ho quindi ho trascorso piu di 183 giorni all’estero
    – ho continuato a risiedere e lavorare all’estero per tutto il 2024
    – vorrei rientrare in Italia nel 2025 (dopo aver fatto trascorrere i 183 giorni)

    Se rientrassi ad esempio a metà Luglio, risulterei essere stato residente all’estero per 3 periodi di imposta e in modo da accedere all’agevolazione?

    Grazie

    1. Buongiorno Onofrio, per semplificare, se è stato fisicamente all’estero per più di 183 giorni ogni anno, quell’anno si considera di residenza fiscale estera. Faccia attenzione al rientro a ridosso dei 6 mesi, il margine di difesa è inferiore in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  27. Buongiorno, grazie per l’articolo. Rimane solo un dubbio sul calcolo dei 3 anni fiscali.

    Ipotizzando una data di partenza/distacco in data 1 maggio 2025, quando dovrei pianificare la data di rientro in Italia al fine di poter beneficiare dell’agevolazione con 3 anni di residenza fiscale estera in USA?
    E se anticipassi la partenza/distacco al 1 aprile 2025, cambierebbe qualcosa sulla data di rientro?
    La ringrazio

    1. Buongiorno Erica, è indifferente il trasferimento a maggio o ad aprile 2025 per qualificare l’esercizio fiscale 2025 come di residenza estera. Salvo cambiamenti della normativa potrà rientrare in Italia dal Luglio-agosto 2027. Ci contatti se necessita di assistenza nel trasferimento in USA. E’ estremamente importante che questo avvenga in sicurezza al fine di non dover rispondere per mancato versamento di imposte (e conseguenti sanzioni e interessi) allo stato italiano.

  28. Salve, io dovrei rientrare in Italia a Maggio 2025 come lavoratore dipendente (dirigente), dopo 25 anni e mezzo all’estero (iscritto all’AIRE dal 1999). Trasferiro’ la residenza in Italia da Maggio…
    Due domande per piacere:
    1) mi e’ stato detto che se compro un’immobile in Italia il periodo di agevolazione fiscale si estende a 10 anni, e’ vero?
    2) che documentazione devo preparare per l’agenzia delle entrate per iniziare ad avere la riduzione in busta paga dal prima possibile?

    Grazie

    1. Buon pomeriggio, è errato. Non c’è più estensione del periodo agevolato in ipotesi di trasferimento di residenza nel 2025. Per assistenza nella predisposizione della documentazione mi contatti in privato tramite questa pagina: Contattaci!

  29. Buongiorno,
    ho iniziato la mia esperienza lavorativa in Francia il 3 luglio 2023 (era un lunedi). Purtroppo in tal caso, contando fino a Dicembre, dovrebbero essere meno di 183 giorni passati all estero nel 2023.

    Io in realtá peró mi sono trasferito in Francia il 30 giugno 2023 (venerdi), primo giorno di affitto di casa.

    In questo caso, puó valere il trasferimento effettivo come inizio della residenza fiscale estera oppure si basa unicamente sul primo giorno di lavoro? Se si, il contratto di affitto vale come attestazione per certificare i miei 183 giorni a partire dal 30 giugno 2023?

    Grazie mille in anticipo!
    Giancarlo

    1. Buon pomeriggio Giancarlo, estrema attenzione ai trasferimenti a cavallo d’anno. Si potrebbe sostenere la residenza fiscale francese in virtu’ della permanenza per piu’ di 183 giorni (soggiorno e dimora abituale in funzione del contratto di affitto). Se è ritornato per le feste in Italia già questo compromette la posizione. Mi contatti per un’analisi concreta del caso.

  30. Avatar Michele Morandi
    Michele Morandi

    Salve,
    una domanda inerente il centro degli interessi vitali: la legge viene applicata nel caso una persona rientri in Italia senza la famiglia (nel mio caso moglie e 2 figli)? Ovvero loro rimarrebbero all’estero e io starei almeno 183 giorni l’anno in Italia.
    Grazie di una risposta.

    1. Buongiorno Michele, la normativa locale prevede la residenza fiscale al ricorrere di uno dei tre requisiti di cui all’art. 2 TUIR (residenza anagrafica, civile e domicilio). Se la residenza anagrafica è in Italia per più della metà dell’anno, Agenzia Entrate presume che lei sia residente fiscalmente in Italia. Per un’analisi concreta del caso mi contatti in privato.

  31. Avatar Roberto Ferrari
    Roberto Ferrari

    Buonasera Dott. Tibaldo,

    la ringrazio dell’articolo, uno dei pochi online ben fatto e dettagliato per chi come me sta pensando di ritornare in Italia dopo alcuni anni di permanenza all’estero.

    Il mio dubbio è se sono stato residente almeno 3 anni all’estero (Paesi Bassi).
    Brevemente le spiego la mia situazione:

    Novembre 2021 –> Gennaio 2022: percettore di Naspi e residente in Italia.

    Febbraio 2022 –> Oggi (Marzo 2025): lavoratore dipendente nei Paesi Bassi.

    Cambio residenza: Febbraio 2022 nei Paesi Bassi

    Iscrizione AIRE: Marzo 2022.

    Posso considerare di essere stato residente fiscalmente all’estero già da 3 anni (2022,
    2023, 2024)?

    In tal caso potrei già trasferirmi (con lavoro da dipendente, effetuando il cambio di residenza e togliendomi dai registri AIRE) in Italia ad aprile/maggio 2025 ed usufruire dell’agevolazione già dal 2025?

    La ringrazio in anticipo. Il suo aiuto è molto importante per chi vorrebbe ritornare nel proprio paese sfruttando tale agevolazione.

    Saluti.

    Roberto

    1. Buongiorno Roberto, la ringrazio per il commento. Banalizzo in modo da essere il più concreto possibile. Se nel periodo 2022-2024:
      – è stato fisicamente in Olanda per la maggior parte di ogni anno;
      – è stato iscritto all’AIRE;
      – ha avuto la prevalenza dei suoi interessi all’estero
      potrebbe essere non considerato fiscalmente residente in Italia. Se decide di rientrare ad aprile/maggio 2025, nel rispetto dei restanti requisiti previsti dalla normativa, potrà applicare l’agevolazione già dal 2025. Mi contatti in privato per un’analisi concreta del suo caso.

  32. Avatar Alessandro
    Alessandro

    Buongiorno,
    Iscritto AIRE da Giugno 2010, rientro in Italia ad Agosto 2025, per lo stesso gruppo essend questi 15 anni passati in distacco in Arabia Saudita; leggo che per lo stesso gruppo basterebbero 7 anni di permanenza estera.
    Non sono laureato ma sono andato in distacco come controller e rientro come direttore amministrativo-finanziario .
    Volevo capire se rientro nella normativa e se fate un parere scritto in caso di consulenza come da modulo di contatto.

    1. Buongiorno Alessandro, la disciplina del distacco all’estero è estremamente scivolosa. Sinteticamente è necessario che la posizione di rientro sia in discontinuità con quella assunta negli anni di distacco. La laurea non è necessaria, ma dovrà integrare almeno uno dei requisiti di elevata specializzazione stabiliti dall’art 27 quater del TUI. Se necessita di una consulenza personalizzata può procedere tramite questa pagina, siamo disponibili a produrre anche un parere scritto, per questo ci contatti tramite il seguente modulo: Contattaci.

  33. Avatar Matteo Rizzo
    Matteo Rizzo

    Salve, ho preso servizio a marzo 2025 in un’ universita’ italiana, dopo piu’ di 25 anni di residenza e lavoro all’estero. Non mi e’ chiaro entro quando debba fare domanda per godere dei benefiti del rientro dei cervelli. Posso anche aspettare un paio d’anni o dopo un tot dalla presa di servizio si perde il diritto a questi benefici?
    Saluti, Matteo

    1. Buongiorno Matteo, l’agevolazione (se spettante) ha applicazione dal primo esercizio di residenza fiscale e per i successivi 4. Può richiederla anche successivamente, ma ne beneficerà non più in busta paga ma in dichiarazione dei redditi. Mi contatti tramite questa pagina per un’analisi del suo caso: consulenza rientro dei cervelli.

  34. Buongiorno,
    Ho risieduto in Francia da settembre 2021 (Master2), iniziato a lavorare dal 6/04/2022, ho regolarmente dichiarato i miei redditi in Francia per gli anni fiscali 2022,2023 e farò ad aprile la dichiarazione 2024 ma non mi sono iscritto all’AIRE.
    Mi è stato offerto un lavoro in Italia dal 1 Luglio 2025 da un’azienda diversa, se accettassi l’offerta e mi trasferissi in Italia a giugno, potrei usufruire dell’agevolazione al 50% dal 2025?

    Cordialmente,
    Angelo.

    1. Buon pomeriggio Angelo, può qualificarsi anche in assenza dell’iscrizione all’AIRE con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel caso concreto utilizzando la convenzione Italia-Francia. Ad integrazione di tutti gli altri requisiti della norma, il rientro effettuato prima di luglio 2025 (salvo una permanenza continuativa in Italia fino a dicembre 2025) permette di applicare l’agevolazione già da quest anno. Per un’analisi concreta del caso mi contatti tramite questa pagina.

  35. Avatar Michele Diotto
    Michele Diotto

    Buongiorno Luca,

    la ringrazio per la sua preziosissima guida e per avere risposto alle domande poste dagli utenti interessati.
    Mi piacerebbe rispondesse ad un caso non ancora presentato dagli utenti.

    Lavoro in Francia da 8 anni per un gruppo americano in campo farmaceutico ricoprendo il ruolo di specilista affari regolatori in ambito farmaceutico.
    Da gennaio 2026 saro’ di ritorno in Italia con un contratto legato fiscalmente alla Francia anche se in smart working al 100%.

    Secondo lei, potrei beneficiare del regime fiscale per i lavoratori impatriati ?

    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Michele

    1. Buongiorno Michele, è possibile in quanto il reddito di lavoro è prodotto nel territorio dello Stato (Italia) ma faccia estrema attenzione, anche al tema della doppia imposizione (Francia-Italia). Mi contatti per un’analisi dedicata del caso tramite questa pagina.

  36. Buongiorno Luca,

    grazie per l’articolo molto interessante.

    Quali sono le condizioni per considerare due aziende appartenenti allo stesso gruppo?

    Ad esempio, io lavoro in un brand facente parte di LVMH, qualsiasi brand all’interno di LVMH va considerato come brand dello stesso gruppo?

    Grazie

    1. Buongiorno Marco, deve esserci un rapporto di controllo (art. 2359 cc, comma 1, n. 1 c.c.) diretto o indiretto o la società è sottoposta al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto del gruppo. Mi contatti per un’analisi dedicata del caso tramite questa pagina.

      1. Salve Luca,

        complimenti ancora per questo spazio: davvero molto professionale e con contenuti spiegati in modo chiaro!

        Avrei bisogno di un chiarimento riguardo al computo dei tre anni necessari per poter usufruire del regime per i lavoratori rimpatriati, in riferimento a una situazione concreta:
        1)Trasferimento in Germania per lavoro con contratto tedesco il 9 settembre 2021 (presumo redditi ancora tassati in Italia per quell’anno);
        2)Iscrizione all’AIRE in Germania effettuata solo a partire da maggio 2022 (con tassazione interamente in Germania per tutto il 2022)
        3)Anno 2023: residente e tassato interamente in Germania;
        4)Anno 2024: residente e tassato interamente in Olanda.

        Mi chiedevo se, alla luce di quanto sopra, fosse possibile rientrare e beneficiare del regime rimpatriati a decorrere dal 12 giugno 2025 (data in cui verrebbe richiesta la residenza in Italia).

        In particolare, vorrei capire se gli anni 2022 (nonostante l’iscrizione all’AIRE sia avvenuta solo il 23 maggio 2022), 2023 e 2024 possano essere considerati validi ai fini del requisito dei tre anni di residenza fiscale all’estero.

        Ti ringrazio anticipatamente!

        1. Buongiorno Valerio, per un’analisi specifica del caso mi contatti tramite questa pagina. Dal 2022 mi comunica di essere residente fiscale in Germania e in Olanda, integrando quindi i 3 anni di permanenza all’estero. Rientrando in Italia nel 2025, se residente – e rispettando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, potrà applicare l’agevolazione sui redditi prodotti nel paese.

      2. Buonasera,
        avrei bisogno di un chiarimento.
        Cosa succede se un avvocato si trasferisce dall estero in Italia per la medesima law firm, ma all estero l avvocato e assunto come lavoratore dipendente mentre in Italia deve essere obbligatoriamente a partita iva? Lo studio che paga e il medesimo ma in un caso come dipendente estero e nell altro come residente in Italia a partita iva. E chiaro che qui non si possa parlare di gruppo ma nemmeno di lavoro subordinato.
        Grazie in anticipo.
        Federico

        1. Buongiorno Federico, Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite interpello che è necessario integrare anche per i lavoratori autonomi il requisito di residenza estera per sei/sette anni nel caso in cui si sia svolta attività di lavoro autonomo per il precedente datore di lavoro (o appartenente allo steso gruppo). Mi contatti tramite questa pagina se ha piacere di approfondire.

  37. Buongiorno Luca,

    Risiedo fiscalmente in Francia da molti anni e conto di rientrare al più presto per raggiungere mio marito che ha trovato un nuovo lavoro in Italia.

    Io purtroppo rischio di rientrare senza lavoro… per questo avrei 3 domande:

    1. Potrò usufruire del regime agevolato una volta trovatone un altro? o deve esserci un collegamento diretto tra rientro e nuovo lavoro?

    2. Se inizio a lavorare in Italia come lavoratore autonomo potrò in seguito continuare ad usufruire del regime con un lavoro dipendente?

    3. Se rientro a partire dal 1 luglio ovvero avrò residenza fiscale soltanto nel 2026, sono sicura di poter usufruire del regime agevolato anche se dovesse cambiare a fine 2025 (non si sa mai…)?

    Grazie mille

    1. Buongiorno Chiara, faccia estrema attenzione se suo marito si è già trasferito in Italia. Potrebbe essere considerata già residente nel paese. Se ha un titolo di studio universitario almeno triennale non è necessario il lavoro. E’ possibile beneficiare sia del regime agevolato sui redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo. Se inizia a svolgere attività da lavoratore autonomo, il regime degli impatriati probabilmente non è quello più conveniente per lei. Qui un articolo che potrebbe fare al caso suo. Per il terzo punto se rientra in Italia il 1 luglio è già residente fiscale nel 2025, a maggior ragione dato che il marito è nel paese. Mi contatti per un’analisi del suo caso tramite questa pagina.

  38. Buongiorno Marco,

    Vorrei un chiarimento anche io se possibile. Mio marito (non italiano) si è trasferito con me in Italia a partire da ottobre 2024. Negli anni precedenti ha visstuo prima nel suo paese di origine poi gli ultimi 3 anni in Germania. La mia confusione ricade sul titolo di alta specializzazione. Lui è laureato in biologia (treinnale) e lavora da 6 anni per multinazionali nel ruolo di esperto in farmacovigilanza. Potrebbe usufruire del beneficio?

    Grazie!

    1. Buongiorno Valentina, il titolo universitario triennale in biologia è sufficiente per integrare il requisito di elevata specializzazione. Potrebbe essere chiesto il riconoscimento in Italia da parte di Agenzia delle Entrate. Mi contatti tramite questa pagina per un’analisi dettagliata del suo caso.

  39. Buongiorno,

    mi sono trasferito in Francia con iscrizione AIRE a Marzo 2023, ed ho ricevuto una proposta lavorativa per rientrare in Italia.
    Mi conferma che rientrando a partire dal 15 luglio avrei accesso al regime fiscale agevolato (anni di residenza fiscale francese 2023-2024-2025)?

    Le tasse che paghero’ in busta paga in Italia per i rimanenti mesi del 2025, possono essere considerate come credito d’imposta nella mia dichiarazione dei redditi francesi relativa all’anno 2025?

    Ovviamente il beneficio fiscale iniziera’ nell’anno 2026. Dovro presentare richiesta al mio nuovo datore di lavoro, in quella data oppure gia’ ad agosto 2025?

    1. Buongiorno Francesco, sembrerebbe integrarsi il requisito della residenza (da verificare gli altri). Attenzione ai rientri a cavallo d’anno, se vengono disconosciuti anche solo un paio di giorni si rischia di perdere l’agevolazione. Mi contatti per un’analisi del suo caso.

  40. Buongiorno,

    io e mia moglie siamo residenti e regolarmente iscritti all’AIRE in Germania dal 2018.
    Io ho lavorato senza interruzioni dal febbraio 2018, mentre mia moglie ha lavorato fino al 2022 e poi ha preso congedo maternità prolungato fino a un max di 3 anni (ammesso dalla legge tedesca).
    Rientrando nel 2025, avremmo entrambi diritti all’agevolazione? Io ho una laurea master e mia moglie sta completando un dottorato di ricerca.

    Grazie mille in anticipo.

    1. Buon pomeriggio Stefano, la nuova normativa non richiede più che sia svolta attività lavorativa in modo continuativo all’estero ma che venga integrata la residenza estera alternativamente tramite l’art. 2 del TUIR o mediante le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il requisito dell’elevata specializzazione è integrato per entrambi avendo un titolo di laurea almeno triennale. In base alla data di rientro potrete già beneficiare dell’agevolazione nel 2025 o alternativamente a partire dal 2026 (al rispetto di tutti i restanti requisiti stabiliti dalla normativa). Per un’analisi del suo caso le chiederei di prenotare una chiamata tramite questa pagina.

  41. Buongiorno, io sono in Germania da Ottobre 2020 e ho fatto l’iscrizione aire un anno dopo. Vorrei aprire un asilo in Italia. Ho due lauree triennali. Posso usufruire di queste agevolazioni?

    1. Buon pomeriggio Mary, l’attività agevolata può essere solo di lavoro autonomo o lavoro dipendente. Non è più agevolato il reddito di impresa. Potrebbe quindi lavorare per singole famiglie (un bambino alla volta) configurando un’attività di lavoro autonomo. Non è invece agevolabile l’apertura di un asilo nido con l’assunzione di personale. Mi contatti tramite questa pagina se desidera un approfondimento della sua posizione.

  42. Avatar Alessandro Duca
    Alessandro Duca

    Buongiorno e complimenti per la chiarezza dell’articolo e delle Vostre spiegazioni. Chiedo gentilmente un chiarimento circa la tassazione della parte Variabile dello stipendio. Beneficerà anch’essa della medesima agevolazione fiscale della RAL, oppure verrà tassata normalmente?
    Esempio pratico: RAL 100.000 Euro e Variabile 20.000 Euro
    Grazie e un cordiale saluto.

    1. Buongiorno Alessandro, in linea di massima si, sono parte della retribuzione e in quanto tali sottoposti ad imposizione IRPEF.

  43. Buongiorno, vorrei chiedere delucidazioni riguardo il calcolo dei 3 anni fiscali da residenza all’estero, che alcuni commercialisti ritengono qualificabili anche come 2 anni e 2 mesi.
    Esemplifico il mio caso particolare:
    Laurea triennale conseguita in Italia.
    Anno 2022: saltuarie prestazioni lavorative in Italia presso il ministero della istruzione in qualità di docente di supplenza fino a quando in Agosto dello stesso anno, trasferimento in Irlanda, proof of address in territorio Irlandese datata 17 Agosto 2022 dalla agenzia immobiliare con cui ho sottoscritto contratto di affitto.
    Contratto di lavoro in Irlanda in data 17 ottobre 2022. (nessuna dichiarazione dei redditi presentatata in Italia per l’anno fiscale 2022 e successivi)
    Richiesta Iscrizione Aire Agosto 2023.
    Ad oggi ancora lavoratore in territorio irlandese.
    Da quando posso essere considerato idoneo ad un rimpatrio per usufruire del regime agevolato?

    Grazie.

    1. Buongiorno Marco, considerando l’acquisizione della residenza irlandese mediante convenzione contro le doppie imposizioni già nel 2023, l’ultimo anno di residenza fiscale per integrare il requisito triennale del regime agevolato per i lavoratori impatriati è il 2025. Potrà quindi applicare l’agevolazione (nel rispetto dei restanti requisiti) da Gennaio 2026. Per un’analisi approfondita del caso ci contatti tramite questa pagina.

      1. Dunque l’effettiva residenza in Irlanda da febbraio 2022 (senza iscrizione aire) ma con regolare contratto lavorativo non va conteggiata nel calcolo dei 3 anni fiscali esteri?
        Grazie

        1. Buongiorno Marco, l’iscrizione Aire non è rilevante per l’applicazione dell’agevolazione (anche se è di aiuto) in quanto è possibile qualificarsi anche per il tramite della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Irlanda.

  44. Salve,

    Complimenti per l’articolo! Molto interessante. Io sono rientrato in Italia a settembre 2022 come lavoratore autonomo con figlio minorenne ed ho anche acquistato casa in Campania. Da quando sono tornato usufruisco delle agevolazioni (IRPEF su 10% del fatturato). La mia domanda è: nel mio caso fa sempre riferimento la normativa al 2022 oppure devo adeguarmi a quella del 2025? Grazie mille e buona serata

    1. Buongiorno Antonio, essendo rientrato prima del 31 dicembre 2023 andrà ad applicare la precedente normativa (articolo 16 del decreto
      legislativo 14 settembre 2015, n. 147). Mi contatti se necessita di ulteriori chiarimenti a riguardo.

  45. Salve, ho iniziato a lavorare all’estero ad aprile 2022, a giugno di quest’anno inizierò un nuovo lavoro con un’azienda che prevede 3 mesi in Italia (con contratto italiano) e poi trasferimento all’estero (con contratto estero con un azienda dello stesso gruppo). In caso volessi tornare in italia nel futuro con la stessa azienda, e date queste premesse, dovrò aspettare 6 o 7 anni fiscali? I tre mesi spesi in italia non andranno a rendermi residente fiscale in italia giusto?

    1. Buongiorno Mattia, in linea di massima i tre mesi spesi in Italia non la renderanno fiscalmente residente in Italia. Se rientra con la medesima azienda in Italia dovrà avere, in via prudenziale, sette anni di residenza fiscale estera. La norma non parla infatti di periodi minimi di lavoro per qualificarsi ma prevede un più generico “se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia“.

  46. Avatar Mauro Ballabio
    Mauro Ballabio

    Il calcolo che riportate quando mostrate il beneficio da applicare in caso di rimpatrio e’ errato. Il 50% del beneficio e’ sulla base imponibile … quindi, negli esempi, una volta tolti i contributi INPS (e si ottiene cosi’ la base imponibile) su questa si applica il 50% di “sconto”.

    Negli esempi invece togliete alla base imponibile non il suo 50% ma il 50% della RAL.

    1. Buongiorno Mauro, il 50% del beneficio non è sulla base imponibile ma sul reddito lordo: la norma parla di un’esclusione, non di una riduzione della base imponibile.
      Non ci sarebbero disallineamenti se, anche nel caso di lavoratori dipendenti, la contribuzione INPS non fosse calcolata senza l’applicazione del beneficio, ma questo nella maggior parte dei casi non si realizza (circolare INPS mancante).
      L’art. 5 del D.lgs . 209/2023 sostiene che “i redditi … concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare“. Dai redditi cosi determinati (50% del reddito) si applicano le deduzioni e le detrazioni spettanti, tra cui i contributi previdenziali, spese sanitarie, crediti di imposta, …

  47. Buongiorno,

    Sono tornato in Italia nel 2021 e dal 2022 sono usufruisco del regime rimpatriato. Vorrei sapere se dopo i 5 anni cioè nel 2027 avendo comprato casa, sarebbe possibile estendere il beneficio per altri 5 anni.

    Grazie e saluti,
    Elvis

    1. Buongiorno Elvis, rientrando nella precedente normativa è possibile estendere il beneficio per ulteriori 5 anni in ipotesi di acquisto di un immobile. Se necessita di assistenza nel procedimento di estensione mi contatti tramite questa pagina.

  48. Buongiorno, sono attualmente residente in Spagna e rientrerò in Italia a settembre 2025 potendo beneficiare , se ho capito bene, da gennaio 2026 della normativa. Da giugno 2024 sono padre di un bambino e la mia compagna è residente in Italia. Il bambino è nato e residente in Italia. Potrei usufruire in questo caso della riduzione al 60%? Non ho mai registrato mio figlio all’anagrafe spagnola ma se dovesse essere utile per questo fine potrei anche farlo. Grazie.

    1. Buongiorno Antonio, considerando che sia la sua compagna che il suo bambino sono già residenti in Italia farei estrema attenzione nel rientrare nella seconda metà dell’anno. Potenzialmente potrebbe già essere considerato fiscalmente residente in Italia. Per usufruire della riduzione del 60% è necessario trasferirsi con un figlio minore o nascita/adozione di un figlio minore nel periodo di fruizione del regime. Per un’analisi personalizzata del suo caso, mi contatti tramite questa pagina.

  49. Buongiorno,
    Grazie per l’articolo dettagliato.
    Ci sono molte informazioni, ma purtroppo non ho trovato nessuna informazione sul fatto che per beneficiare del credito d’imposta 2025 bisogna essere una persona (non sono un cittadino italiano ma un cittadino dell’UE) che rientra nel paese dopo un lungo periodo di vita all’estero, questo è anche un regime per le persone che intendono trasferirsi in Italia per la prima volta e beneficiare del credito d’imposta?

    Vivevo già in Italia ma non ho mai lavorato con un contratto di lavoro italiano, cioè non ho ricevuto una busta paga e quindi non ho presentato la dichiarazione dei redditi.
    Iscrizione ad Anagrafe 10/2017 Cancellazione ad Anagrafe 07/2018
    Reiscrizione ad Anagrafe in Italia 28.04.2025
    Inizierò a lavorare in Italia per la prima volta il 01.06.2025.
    Vorrei inoltre precisare che sono in possesso di un diploma quinquennale (Master) in management e di un contratto di lavoro di primo livello.
    Il solo fatto di essere stato registrato come residente in Italia in passato (ho effettivamente vissuto in Italia) ma di non aver presentato la dichiarazione dei redditi mi considera un rientrante in Italia e posso usufruire del credito d’imposta del 50% dal 2025 (60% per chi si trasferisce con un figlio)?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    1. Buongiorno Ewelina, le confermo che non è necessario essere cittadini italiani per beneficiare dell’agevolazione. Mi contatti in privato tramite questa pagina per un’analisi dettagliata del suo caso.

  50. Buongiorno Dott. Tibaldo,

    Grazie mille per l’articolo dettagliato e ben strutturato.

    Parto dalla domanda: le agevolazioni del sistema di rientro cervelli è compatibile anche con la partita IVA in regime forfettario?

    Dopo aver lavorato 10 anni all’estero (manager marketing, laurea magistrale + master), sono rientrata in Italia l’anno scorso e ora sto pensando di aprire partita iva per fare consulenza di marketing e strategia.

    Grazie mille per la disponibilità.

    1. Buon pomeriggio Cristiana. Trattandosi di un’imposta sostitutiva, il regime forfettario non è compatibile con il regime dei lavoratori impatriati. Sono regimi alternativi. In questo articolo può trovare una comparazione tra il regime del rientro dei cervelli e il regime dei lavoratori impatriati. Mi contatti in privato se necessita di una più puntuale analisi.

  51. vorrei essere certa della mancanza di possibilità di proroga, visto che ho letto che sarebbe prevista per 5 anni per coloro che hanno figli minori o per chi ha acquistato un immobile, nel caso di rimpatriati prima del 2024. Potrebbe cortesemente confermare? grazie

    1. Buonasera Fabrizio, se è rimpatriato prima del 2024 applicherà le precedenti disposizioni e quindi potrà usufruire delle proroghe previste. Se acquisisce la residenza nel 2024 è previsto un regime transitorio in caso di acquisto di un immobile nel 2023.

  52. Buongiorno,

    Essendo Cittadino Exta UE e usufruendo del regime rimpatriato dal 2022 ( rientrato a settembre del 2021), vorrei sapere se posso prorogare il regime per ulteriori 5 anno comprando casa.

    Se si sarebbe possibile prenotare una consulenza?

    Cordiali saluti,

    Walter

    1. Buongiorno Walter, non mi risulta che la proroga sia condizionata alla cittadinanza extra UE. Usufruendo del regime impatriati dal 2022 potrà prorogare con l’acquisto di un immobile.

  53. Buongiorno,
    Io e la mia famiglia siamo residenti negli Stati Uniti da 12 anni, tutti regolarmente iscritti all’aire per questo periodo. Abbiamo la doppia cittadinanza, Italiana e Americana: mi chiedevo se e come questo potesse influire sulle agevolazioni fiscali. Ad esempio, avendo 2 figli minori, mi sembra di capire che la percentuale di non imponibilità dei redditi sarebbe del 60% per 5 anni. Cosa succede lato tasse USA, anche considerando investimenti “su suolo Americano”, come real estate o fondi?
    Grazie,

    Roberto

    1. Buongiorno Roberto, lato Italia se vengono integrati i requisiti della normativa sarà prevista una detassazione del 60% sui redditi da lavoro dipendente maturati in Italia. I redditi da investimento non sono agevolabili, quindi tassati in misura piena. Gli Stati uniti vi attrarranno comunque ad imposizione sulla base della cittadinanza.
      Faccio un passo indietro: dato che avete la cittadinanza statunitense, sarete tassati dagli Stati Uniti sui redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation) anche in ipotesi di non residenza nel territorio americano. Sarà quindi necessario presentare annualmente la dichiarazione dei redditi statunitense eventualmente facendovi assistere da un fiscalista americano.
      L’Italia applica parimenti il principio della worldwide taxation solo per i soggetti residenti. In caso di non residenza si applica una tassazione territoriale, attraendo quindi ad imposizione unicamente i redditi prodotti nel territorio italiano.
      Per evitare una doppia imposizione sui redditi che avete prodotto/produrrete negli Stati Uniti e produrrete in Italia, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti ha previsto un credito di imposta che permette di scomputare dalla dichiarazione dei redditi italiana le imposte versate a titolo definitivo nell’altro paese. In aggiunta gli Stati Uniti prevedono ulteriori agevolazioni come il “Foreign Earned Income Exclusion” (esclusione dal reddito estero guadagnato) e alcune deduzioni specifiche per spese estere.
      Mi raccomando estrema attenzione nella gestione del trasferimento, considerati i profili di doppia imposizione che si verranno ad integrare. Mi potete contattare tramite questa pagina per un’analisi più dettagliata del vostro caso.

  54. Salve, complimenti per il post esaustivo. Prima di iniziare le varie pratiche, vorrei essere certo che rientro nel regime.
    Lavoro all’estero dal 2002, sto considerando rientrare con lo stesso gruppo dove ho iniziato a lavorare 3 anni fa; quindi 4 anni fa ero all’estero per un’altra azienda. Potreste darmi conferma?
    Grazie
    saluti

    1. Buon pomeriggio Daniele, per un’analisi concreta del caso la invito a contattarmi per una consulenza. Dalle informazioni che mi ha fornito, mi risulta che il periodo minimo di permanenza all’estero debba essere di almeno 6 anni. Resto a disposizione

  55. Buongiorno Luca,

    Mi sono trasferita all’estero a luglio 2019 per lavorare con l’azienda X e, successivamente, ho proseguito la mia carriera sempre all’estero con l’azienda Y. A maggio 2024 sono rientrata in Italia, sempre con l’azienda Y.

    Considerando che il mio periodo all’estero è stato praticamente di 5 anni pieni, crede che io possa comunque rientrare nei requisiti per accedere al regime degli impatriati, anche se tecnicamente “al pelo” rispetto alla soglia dei 5 periodi d’imposta rientrando con la stessa azienda?

    La ringrazio in anticipo per il riscontro.
    Un saluto,
    Francesca

    1. Buon pomeriggio Francesca, la soglia per i rientri con il medesimo gruppo è di 6 anni e non 5 (eventualmente 7 nel caso in cui il datore di lavoro Y, sia lo stesso per cui era impiegata in Italia precedentemente al trasferimento). Anche considerando il 2019 come anno di imposta estero (al limite, dato trasferimento a luglio), non integra il requisito essendo rientrata nel maggio 2024. Potrebbe rientrare con una società diversa, beneficiando quindi dell’agevolazione.

  56. Buon pomeriggio,

    sono un ricercatore in un università estera (in Francia) da Settembre 2023 con contratto che si concluderà ad Agosto 2025.
    A Settembre 2025 rientrerò in Italia, in una Università italiana.

    Da quanto ho compreso nel 2024 e nel 2025 ho avuto (avrò ottenuto) la residenza fiscale in Francia.

    Nel caso cambiassi residenza e presentassi la mia domanda per il “rientro dei cervelli” nell’anno solare 2025, ad esempio a Novembre, avrei diritto all’attuale agevolazione a partire da Gennaio 2026 anche nel caso in cui la normativa venisse modificata o rimossa per il prossimo anno?

    La ringrazio anticipatamente.
    Antonio

    1. Buon pomeriggio Antonio, nelle precedenti modifiche legislative è stato previsto un regime transitorio per chi era rientrato in Italia prima del termine dell’anno permettendo di applicare la previgente normativa. Non mi attendo modifiche per questo esercizio, ma ritengo relativamente sicuri i trasferimenti effettuati nella seconda metà del 2025 con applicazione dell’agevolazione dal gennaio 2026.

  57. Avatar Mauro Melozzi
    Mauro Melozzi

    Buongiorno,
    ma la parte esenzione impatriati, la percentuale detratta dal reddito, deve essere considerata quando si calcola il reddito complessivo per altre detrazioni? Per esempio: la detrazione per la ristrutturazione della casa ha dei limiti per redditi superiori a 75000 euro. Se l’imponibile IRPEF dell’impatriato è 25000 euro, ma sommando la esenzione impatriati supera 75000 euro, cosa succede alla detrazione? Si considera quella relativa all’imponibile IRPEF o quella relativa alla somma imponibile e somma esentata?
    ringrazio anticipatamente,
    Mauro

    1. Buongiorno Mauro. L’art 5 del D.lgs. n. 209/2023 ci dice che “il reddito da lavoro dipendente … concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare“. L’art. 16-ter del TUIR prevede specifiche limitazioni “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro“. Dato che l’art. 5 esclude dal reddito complessivo il 50% dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente, è plausibile ritenere che la soglia dell’art. 16-TER del TUIR sia da applicare all’importo cosi calcolato. Non essendoci prassi a riguardo, invito a contattare gli uffici finanziari per assicurare che la visione sia condivisa.

  58. Avatar Rosario Vitale
    Rosario Vitale

    Buongiorno dottor Tebaldo.
    Volevo chiedere se per i rimpatriati che già usufruiscono del regime fiscale agevolato, esiste un vincolo di permanenza lavorativa in Italia per no perdere il diritto acquisito con il rientro.
    In particolare, mia figlia, rientrata in Italia dell’ottobre 2022, sta valutando la possibilità di trasferirsi nuovamente in Germania, con il vecchio datore di lavoro.
    Rischia di perdere il diritto ai 5 anni di all’agevolazione ?
    Se la risposta è si, dovrà anche restituire le imposte non versate ?
    Grazie

    1. Buonasera Rosario, se sua figlia è rientrata nell’ottobre 2022 con applicazione dell’agevolazione dal gennaio 2023 rientra nel precedente regime agevolato. Questo regime richiede la permanenza per due anni. E’ quindi libera di trasferirsi all’estero senza essere tenuta a restituire l’agevolazione. Attenzione alla data di trasferimento all’estero. Mi contatti se ha piacere di approfondire il caso.

  59. Avatar Alessandro
    Alessandro

    Buongiorno Luca,
    le volevo chiedere un’informazione.
    Vivo all’estero da 6 anni, quindi beneficerei dell’agevolazione.
    Nel caso lavorassi con partita IVA, quindi da autonomo, per un’azienda italiana multinazionale ma per un suo ufficio in Francia, avrei comunque diritto all’agevolazione?
    Ci tengo a precisare che nel caso mi trasferirei in Italia, con obbligo di andare in Francia una volta al mese.

    Grazie

    1. Buon pomeriggio Alessandro, ha diritto fintantoché produce i redditi nel territorio italiano, quindi è fisicamente presente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. Potrebbe convenirle il regime forfettario se i redditi sono inferiori a 85.000 euro annui. Mi contatti per approfondire il caso.

  60. Ciao Luca,

    Grazie mille per l’articolo.

    Mi sono trasferito all’estero a settembre 2022 e vorrei tornare a settembre 2025 – mi confermi che rientro nei 3 anni fiscali richiesti?

    Grazie,

    Giuseppe

    1. Buon pomeriggio Giuseppe, potenzialmente se ha correttamente trasferito la sua residenza fiscale nel settembre 2022 si potrebbe qualificare come residente fiscale italiano a partire dal 2026 integrando i 3 anni di residenza estera (2023, 2024, 2025). Mi contatti per un’analisi puntuale del caso.

  61. Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento per capire come regolarmi.

    Mi sono trasferita all’estero a settembre 2021 come espatriata per la stessa azienda per cui lavoravo in Italia (azienda X) condizione che persiste fino a maggio 2025. A questo punto cambio lavoro (azienda Y) restando all’estero. Come funziona a questo punto per un futuro rientro in Italia?
    Contano i quasi 4 anni di lavoro per la prima azienda?

    Grazie Roberta

    1. Buon pomeriggio Roberta, mi scuso per la tarda risposta ma il commento era stato classificato come spam. Agenzia delle entrate ha fatto menzione negli interpelli pubblicati al requisito dell’immediatezza. E’ necessario che ci sia continuità tra azienda italiana – azienda estera e azienda italiana nei trasferimenti per applicare il requisito settennale di trasferimento. Una variazione dell’attività lavorativa da azienda X ad azienda Y rende irrilevante l’attività svolta nell’azienda X ai fini del requisito di residenza estera.

      1. Buongiorno e grazie per la risposta.
        Quindi, per rientrare in Italia e usufruire delle agevolazioni, i 4 anni con l’azienda X si annullano? Mi scuso per la ulteriore richiesta, ma vorrei essere certa di aver capito correttamente.
        Grazie ancora, Roberta

  62. Avatar Natascia Ramieri
    Natascia Ramieri

    Salve,
    Mio marito è rientrato in Italia nel 2021 e sta usufruendo del decreto già da quell’anno. Casa comprata, più un figlio, quindi ne ha diritto con % diverse per 10 anni.
    Io non l’ho seguito subito ma ho trasferito la mia residenza a gennaio 2024 in Italia senza avere un lavoro in Italia.
    Ho iniziato a lavorare come dipendente da novembre 2024.
    Posso comunque usufruire dei benefici oppure no, essendo non contestuale l’inizio del lavoro con il trasferimento di residenza?
    Grazie per i preziosi consigli

    1. Buon pomeriggio Natascia, Agenzia delle Entrate con risposta n. 66/2025 ha rimosso il criterio di collegamento temporale tra rientro in Italia e inizio dell’attività lavorativa. Sotto questo profilo quindi non ci dovrebbero essere problemi. Di converso, considerato marito e figlio già in Italia, farei estrema attenzione al suo trasferimento dato che l’art. 2 del TUIR nella nuova formulazione attrae a residenza (fiscale) chi ha in Italia il centro dei suoi affetti – e marito e figlio ne sono la definizione. Mi contatti per un’analisi dettagliata del suo caso tramite questa pagina: https://www.studiotibaldo.com/consulenza-rientro-cervelli/

  63. Salve,
    io ero iscritta all’AIRE dal 2015. Ho frequentato 4 anni di Universitá in Spagna, lavorato un anno e mezzo fino al 2021 che mi sono trasferita in Corea con visto studentesco (e ho lavorato part-time per un periodo). A maggio 2023 sono tornata in Spagna e lavorato fino a febbraio 2025 che ho deciso di tornare in Italia. Volevo capire se il conto degli anni all’estero si contano in base al tempo che si é lavorato all’estero (giornate in cui si son versati contributi) o se é in generale il tempo in cui si é stati all’estero (studiando, cercando lavoro o lavorando part-time). Grazie.

    1. Buonasera Valentina, il computo degli anni di residenza all’estero prescinde dall’attività lavorativa, anche se di aiuto al fine di evitare l’attrazione del contribuente alla residenza italiana. Si verifica la presenza di un’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali (domicilio) e in caso di conflitto l’eventuale soggiorno abituale. Mi contatti per approfondire la sua posizione tramite questa pagina.

  64. Buongiorno,
    Ho una domanda un po’ specifica.
    Ho una laurea triennale presa in Italia che però non è pertinente con il lavoro che faccio in quanto mi sono diplomata in pasticceria francese in Francia e ora il mio lavoro è questo.
    Potrei comunque usufruire dello sconto o il lavoro deve essere coerente con la laurea ed essere specializzato?

    1. Buonasera Sara, l’elevata qualificazione è integrata con il diploma universitario ottenuto a seguito di percorso di studi almeno triennale. Ritengo possa svolgere qualsiasi mansione, anche non inerente alla qualificazione conseguita.

  65. Buonasera, io sono sposato con un figlio. Mi sono trasferito da solo in Germania nel febbraio 2022, iscritto all’AIRE e sono ancora qui residente. Dal 2022 ho pagato solo le tasse in Germania (reddito da lavoro, non ho redditi in Italia). Da settembre 2023 al settembre 2024 mio figlio ha frequentato la scuola in Germania ed era residente in Germania con me. Poi è rientrato in Italia da mia moglie. Ho sempre fatto almeno 184 giorni in Germania. Domanda: se tornassi in Italia, posso usufruire del rientro dei cervelli o potrebbero farmi storie per la residenza perché la mia famiglia non è stata con me all’estero per tutto il periodo? Se applicabile, posso usufruire de 60% per figlio minore? Grazie molte per le risposte

    1. Buongiorno Davide, estrema attenzione quando moglie e figli sono residenti in Italia in quanto il centro degli interessi vitali è li per normativa fiscale nazionale, a prescindere da dove si è residenti anagraficamente. Eventualmente con la convenzione Italia-Germania riusciamo ad evitare la doppia imposizione ed applicare la normativa del rientro dei cervelli, ma è necessario dichiarare i redditi in Italia. Mi contatti tramite questa pagina per approfondire la questione.

  66. Buongiorno,
    io sono appena rientrato in Italia dopo molti anni in Germania, ora però non ho ancora un lavoro. Potrò applicare le agevolazioni nel momento in cui inizierò un lavoro come dipendente o una attività da lavoratore in proprio?
    C’è una data di decadenza delle agevolazioni?
    Grazie mille per la sua risposta!
    Cordiali saluti
    Davide

    1. Buongiorno Davide, le nuove interpretazioni di Agenzia delle Entrate non richiedono più un collegamento funzionale con il rientro in Italia. Non c’è quindi una termine di decadenza delle agevolazioni sotto questo profilo. In ogni caso, mi raccomando di iniziare a svolgere l’attività lavorativa il prima possibile. Mi contatti per analizzare la sua posizione appena riceve un’offerta lavorativa.

  67. Buongiorno,

    Volevo una delucidazione in merito al paragrafo: “Nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo datore di lavoro o per un datore del medesimo gruppo il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.

    – Non ho mai lavorato per il Gruppo in Italia, poiché fin dall’inizio sono stato assunto con un contratto estero dalla filiale estera, in quanto gia’ residente all’estero. Se dovessi rientrare in Italia per lavorare presso la casa madre, per quanti anni dovrei aver soggiornato all’estero per poter beneficiare del regime dei lavoratori impatriati ?

    – Mia moglie non e’ italiana. Anche lei lavora nella stessa azienda e condivide la mia situazione lavorativa. A breve dovrebbe acquisire la cittadinanza italiana, si applicano anche a lei i requisiti o no?

    Grazie per il supporto,

    Matteo

    1. Buonasera Matteo, se non ha mai lavorato per il gruppo in Italia ma ha deciso di rientrare per il medesimo datore di lavoro estero, il periodo di permanenza è pari a 6 periodi di imposta. Per quanto riguarda sua moglie, i requisiti prescindono dalla cittadinanza italiana. Consiglio di acquisirla prima del rientro in modo da facilitare la procedura immigratoria. Mi contatti tramite questa pagina per un’analisi dettagliata del suo caso.

      1. La ringrazio per la pronta risposta. La contattero’ prima del mio rientro.

        1. Grazie Matteo, resto in attesa di un suo contatto. Buon rientro!

  68. Buongiorno,

    Sono residente in Italia dal mese di ottobre 2021, precedentemente vivevo all’estero. Poiché nel 2021 ho svolto l’anno fiscale in un altro paese, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di quell’anno non mi sono state applicate le riduzioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tuttavia, tali riduzioni sono state applicate invece per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

    I miei dubbi sono i seguenti:

    Le riduzioni fiscali per il rientro dei cervelli non verranno applicate per l’anno 2026, poiché il periodo di applicazione riguarda quattro esercizi fiscali successivi a quello di trasferimento (2021), oppure tali riduzioni continueranno ad essere applicate a 2026 fino a coprire cinque periodi fiscali?

    Nel 2021, al momento del mio arrivo in Italia, ritenevo che le condizioni per non perdere il beneficio del rientro dei cervelli fossero di avere una residenza fiscale in Italia per almeno due anni, ossia fino al 2 luglio 2023. Tuttavia, ho recentemente visto che ora viene richiesto un “impegno per il lavoratore nel risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni”. Questo nuovo requisito non mi riguarda più, giusto? Oppure devo avere la residenza fiscale in Italia per un periodo di quattro anni, ovvero fino a ottobre 2025, per non perdere i benefici fiscali relativi al rientro dei cervelli?

    La ringrazio anticipatamente per il suo supporto.

    Cordiali saluti,

    1. Buongiorno Maria, la norma previgente (e a lei applicabile se è rientrata in Italia ad ottobre 2021) prevede che l’agevolazione si applica nel primo anno di acquisizione di residenza fiscale e nei successivi quattro. Se nel 2022 ha acquisito la residenza fiscale, l’ultimo giorno agevolato sarà il 31 dicembre 2026. La nuova normativa prevede l’impegno a risiedere per 4 anni, la previgente no. Mi contatti tramite questa pagina se ha piacere di procedere con una puntuale analisi della sua posizione, valutando l’eventuale scenario di rinnovo fino al 2031.

  69. Buonasera,

    sono iscritto AIRE dal 2019 e sto pianificando il rientro in Italia, paese in cui ho conseguito un diploma triennale presso IED, quando ancora non era comparato ad una laurea. In UK ho ottenuto un MSc in Ingegneria Gestionale, un programma normlamente della durata di due anni (escluso il BSc, altrimenti di cinque), ma che ho impiegato 4 anni a concludere visto che la prima parte del corso era un’apprenticeship sul lavoro. Non riesco a capire se potro’ usufruire del programma o meno.

    1. Buon pomeriggio Andrea, Agenzia delle Entrate richiede, a norma dell’art. 22-quater del TUI (come anche citato nella risposta n. 55/2025), l’integrazione del requisito di elevata qualificazione cosi definito: un titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13″. Dobbiamo quindi individuare come il diploma IED si classifica e in eventuale subordine la qualificazione del periodo di apprenticeship quale periodo di formazione e quindi parte del percorso di studio universitario estero. Se ciò non dovesse avere esito positivo ci si potrà qualificare sulla base dei requisiti di elevata specializzazione. Mi contatti tramite questa pagina per discutere nel dettaglio circa la sua posizione.

      1. Buongiorno Luca, grazie per la risposta. Porvvedero’ a breve a fissare una consulenza tramite il vostro modulo di prenotazione. Credo che per il diploma IED non ci siano gli estremi – per quanto riguarda Apprenticeship e MSc invece (forse) si.

  70. Buongiorno e complimenti per l’articolo.
    presento un caso un po’ particolare ma che forse non e’ unico e puo’ essere di interesse anche per altri.
    Io ho lavorato all’estero dal 2016 come espatriato per la societa’ X con la quale lavoro tutt’ora e per la quale non ho mai lavorato in Italia.
    Causa Covid nell’anno fiscale 2020 sono rimasto per piu’ di 6 mesi in Italia con la famiglia (pur lavorando sempre per la filiale estera) e la societa’ di consulenza fiscale all’epoca mi ha consigliato di dichiararmi fiscalmente residente in Italia in quanto centro principale di interessi, pur essendo rimasto iscritto all’AIRE e non avendo spostato la residenza anagrafica in Italia.
    Mi chiedo quindi se in caso di rietro per lavorare in Italia con la capogruppo devo considerare 6 o 7 anni di residenza fiscale all’estero per accedere alle agevolazioni.
    Grazie

    1. Buongiorno Andrea, essendo stato residente in Italia nel 2020, il computo degli anni di residenza estera continuativa decorrerà dal 2021 compreso in poi. Mi contatti tramite questa pagina se necessita di approfondimenti riguardo alla sua posizione.

      1. Buongiorno, mi rimane un dubbio legato a quanti anni fiscali devo essere stato residente all’estero per poter beneficiare degli incentivi.
        Avendo sempre avuto un contratto di distacco (anche nel 2020 quando sono stato residente fiscalmente in Italia pur lavorando per la societa’ estera), sono 6 o 7?
        In altre parole, rientrando in Italia dopo Luglio 2026 (sei anni di residenza fiscale all’estero dal 2021 compreso), potrei avere accesso agli incentivi?
        Grazie,
        cordiali saluti

  71. faccio un quesito
    ingegnere residente all’estero da 10 anni vuole rientrare in italia.
    all’estero ha una sua azienda. Può crearne una in Italia che fattura alla sua azienda estera e lui percepire redditi da amministratore o dipendente per l’azienda italiana?
    grazie, articolo interessante

    1. Buon pomeriggio Claudia, se strutturata correttamente, la norma non preclude l’applicazione del regime agevolato a redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per aziende riconducibili a gruppi di proprietà del contribuente. Faccia estrema attenzione alle implicazioni – nel trasferimento della sua residenza – legate alla sua azienda estera. Questa potrebbe infatti essere qualificata – se amministrata dall’Italia – come ente esterovestito e quindi attratto a residenza e tassato in Italia. Le proporrei di discutere piu nel dettaglio della sua posizione in consulenza, prenotabile tramite la seguente pagina.

  72. Buonasera, vorrei un chiarimento circa la dicitura “se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo …”. Infatti io ora sono in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE da Giugno 2022 ma sto valutando il rientro in Italia a Gennaio 2026 presso un soggetto per il quale durante il mio periodo di lavoro all’estero ho svolto delle consulenze di natura occasionale (quindi non un rapporto di dipendenza); sulla base di questa dicitura, sarei in grado di lavorare come dipendente per questo soggetto oppure non avrei diritto all’agevolazione?

    1. Buongiorno Filippo, la norma parla di attività lavorativa non facendo riferimento nel dettaglio allo specifico inquadramento lavorativo non rilevando se è stata svolta attività dipendente, indipendente od occasionale. Le circolari/risposte ad interpelli di Agenzia delle Entrate ci confermano che è necessario una consecuzione per applicare l’estensione ai sei o sette anni (datore di lavoro A in Italia, datore di lavoro A all’estero, datore di lavoro A in Italia). Eventuali interruzioni ci permettono di utilizzare il termine triennale. Se ha piacere posso analizzare la sua posizione piu nel dettaglio in una consulenza privata. Può prenotarla tramite questa pagina.

      1. Buongiorno, grazie mille della risposta. Nello specifico io ho attivato un contratto di consulenza a partire dal 01/01/2024 con termine 31/12/2026, “mandato di advisory” con un monte ore stabilito in 10h mensili e una remunerazione in formula work for equity per il soggetto X mentre mi trovavo già sul suolo estero e avevo mio contratto di lavoro full-time con soggetto Y. Dunque nel mio caso viene invalidata la possibilità di poter lavorare full-time per soggetto X a partire dal 2026 e beneficiare del rientro?

        1. Preciso inoltre che, precedentemente a detto accordo, avevo attivato sempre con soggetto X delle consulenze in passato sia in Italia – ultima risalente al 30/07/2021 (remunerata con prestazione occasionale) – sia all’estero, da Gennaio 2022 a Dicembre 2023 (sempre mandato di advisory di natura non continuativa) come quello esplicitato sopra. Di fatto, quindi, tra Luglio 2021 e Gennaio 2022 non c’è stata “continuità” ma non so se la finestra temporale di 6 mesi può contare come “discontinuità”

  73. Buonasera Dr. Tibaldo!
    Articolo chiaro e completo!
    Le chiedo se un soggetto rientrato dagli Usa dopo diversi anni, residente quindi in Italia dal 2024 e continuando a lavorare (in s.w.) per l’azienda estera, possa beneficiare comunque già dal 2024 del regime agevolato (attenzionando il caso della convenzione contro le doppie
    imposizioni).
    Inoltre lo stesso soggetto vorrebbe ora lavorare sempre in Italia attivando una P.Iva da consulente come lavoratore autonomo. Può continuare a beneficiare del regime fiscale degli impatriati?

    1. Buongiorno Fiorella, certo, i redditi agevolabili sono sia quelli da lavoro dipendente che da lavoro autonomo prodotti nel territorio italiano (presenza fisica del lavoratore in Italia per semplificare). Attenzione al lavoro in smart-working e alla corretta gestione dei contributi previdenziali. Se ha piacere di approfondire la posizione, può prenotare una consulenza tramite questa pagina.

  74. Hello, Thanks for all the info.
    I have an online company http://www.amarantelva.com producing digital marketing for third parts located in Spain. I would like to move in italy and receive my salary from my company. What should I do ?

    1. Dear Vincent, Thank you for your comment and interest. Income from both employment and self-employment can benefit from the tax incentives under the impatriate regime legislation (note that corporate income is excluded). If your activity is carried out as self-employment, it may still qualify for these benefits, but this requires a careful analysis of your specific situation and compliance with the relevant rules.
      I recommend scheduling a consultation via this page so we can review your position in detail and verify all the necessary requirements.
      Looking forward to assisting you.

  75. Buongiorno Dr. Tibaldo.

    Le chiederei, gentilmente, un chiarimento in merito al mio caso specifico.

    -Iscritto all’A.I.R.E dal 21/10/2022 ma residente all’estero da Settembre 2021;
    -Laure magistrale in Ingegneria Energetica

    Vorrei rientrare verso fine 2025 per aprire una mia società (servizio ed assistenza, S.a.s, S.r.l. non sono ancora sicuro) – avrei comunque accesso all’incentivo? Quali sarebbero i requisiti? O dovrei aprire P.IVA?

    Grazie in anticipo per il suo supporto.

    1. Buonasera Marcello, i redditi agevolati dal regime lavoratori impatriati per i rientri post 2024 sono unicamente quelli da lavoratore dipendente o da lavoratore autonomo. Non è possibile esercitare attività di impresa. O meglio, è possibile ma i redditi non saranno agevolati. Non consiglio quindi di aprire società ma esercitare l’attività mediante partita iva individuale. Mi raccomando attenzione, l’attività deve generare reddito da lavoro autonomo e non reddito di impresa. Se ha piacere può prenotare una consulenza direttamente con me tramite la seguente pagina.

  76. Avatar Davide Botticelli
    Davide Botticelli

    Buongiorno e complimenti per l’articolo (il più chiaro trovato sul web).
    Avrei bisogno di chiarimenti specifici sulla mia situazione, con particolare riferimento al fatto che ho già svolto un’attività di ricerca in Italia:

    – Sono stato residente fiscalmente in Portogallo (iscritto all’AIRE) da aprile 2021 ad aprile 2025.

    – Da luglio 2024 fino a luglio 2025 ho percepito un assegno di ricerca in Italia, durante il quale ho trascorso la maggior parte del tempo residente in Portogallo.

    – Da luglio 2025 inizierò un contratto a tempo determinato come CTER presso un ente di ricerca italiano, questa volta facendolo partire con la residenza in Italia.

    Vorrei capire se e quale regime tra quello per docenti/ricercatori e quello per lavoratori impatriati sia più opportuno e applicabile nel mio caso specifico. E se il fatto che sia un anno che già “lavoro” per l’Italia (anche se l’assegno di ricerca non so se possa essere considerato lavoro) possa influenzare la domanda.

    1. Buonasera Davide, svogere lavoro per un datore di lavoro italiano, seppur sia un indizio che la attrae al territorio italiano non preclude la residenza estera. Questo aspetto è estremamente importante dato che le normative (regime impatriati e regime docenti e ricercatori) sono volte ad attrarre lavoratori che sono stati residenti all’estero. Se ha piacere possiamo esaminare il suo caso nel dettaglio ed analizzare quali agevolazioni applicare in vista del rientro. Può prenotare l’incontro tramite la seguente pagina. Non mi è chiaro cosa intenda per “da luglio 2024 fino a luglio 2025 ho percepito un assegno di ricerca in Italia, durante il quale ho trascorso la maggior parte del tempo residente in Portogallo“. Avremmo sicuramente modo di chiarire a breve. Un caro saluto.

  77. L’importo di 600.000 dollari è il limite massimo del sussidio totale possibile? Quindi, ad esempio, se una persona guadagna 150.000 dollari all’anno, avrà diritto al sussidio solo per 4 anni?

    1. Buonasera Mariane, l’importo pari a 600.000 euro è il massimo reddito agevolabile annuo. Ipotizziamo che una persona guadagni 700.000 euro all’anno. L’agevolazione verrà applicata fino ad un reddito pari a 600.000. La restante porzione pari a 100.000 euro verrà tassata in misura ordinaria.

  78. Salve Luca,
    complimenti, sempre chiaro, preciso ed estremamente professionale.
    Io sono rientrata in Italia alla fine del 2014 e per gli anni 2015-2016-2017 ho gia’ usufruito della tassazione agevolata.
    Nel 2021 mi sono trasferita di nuovo in UK; potrei usufruire per ulteriori 2 anni nel caso decisessi di ritornare in Italia a inizi 2026?

    1. Buon pomeriggio Nadia, non mi risulta che la norma vieti l’applicazione del regime nel caso in cui si sia usufruito del previgente. E’ necessario però rispettare gli anni di permanenza estera.

  79. Buongiorno! Mi sono trasferita in Italia a giugno 2024, è la prima volta che vivo e lavoro in Italia. Ho conseguito la laurea di ingegneria fuori UE prima di trasferirmi, e l’equipollenza non è ancora pronta, il titolo di studio sarà riconosciuto in Italia e pronto ad agosto 2025.

    Vorrei sapere se posso richiedere il regime impatriati retroattivamente per i mesi da giugno a dicembre 2024, oppure solo a partire da agosto 2025 dopo il riconoscimento del mio titolo di ingegneria?

    1. Buongiorno Maria, l’equipollenza non è requisito essenziale anche se raccomando un minimo riconoscimento. Trasferendosi a giugno è già residente fiscalmente nel 2024 e – al rispetto di tutti i requisiti della norma – può applicare l’agevolazione dal giugno 2024. Se ha piacere possiamo discuterne più nel dettaglio privatamente. Può prenotare una consulenza tramite questa pagina.

  80. Buongiorno Luca,

    Dopo molti anni (piu di 5) di residenza fisica e fiscale all’estero, potrei rientrare a lavorare in Italia per un’azienda a partire da ottobre 2025.

    A questo proposito, mi chiedevo: lo sconto fiscale previsto dal regime impatriati inizierebbe a decorrere gia’ da Novembre 2025 (e quindi considerando come primo anno d’imposta il 2025) oppure essendo considerati residenti fiscali in Italia solo dal 1 gennaio 2026, il beneficio partirebbe da quella data e si applicherebbe fino al 2031? In tal caso entro quanto fa fatta la richiesta? Grazie.
    Saluti e complimenti per il sito.
    Dario

    o si viene considerati residenti fiscali in Italia a tutti gli effetti a partire da Gennaio 2026 e quindi il beneficio si applica da quel momento in avanti per cinque anni?
    Grazie.

    1. Buon pomeriggio Dario, se è residente fiscalmente nel 2025 l’agevolazione la potrà applicare a decorrere dal 1 gennaio 2026, primo anno di residenza fiscale in Italia. Il beneficio si applicherà per i successivi 5 anni. La ringrazio per i complimenti al sito! Se ha piacere di approfondire può prenotare una consulenza tramite questa pagina.

      1. Grazie Luca. Ti vorrei sottoporre un caso che si e’ concretizzato:

        – Vivo e lavoro in Spagna da > 5 anni per azienda spagnola X
        – Mi e’ arrivata un’offerta lavorativa da azienda Italiana Y.spa
        – L’azienda Italiana Y.spa richiede la mia presenza in Spagna presso cliente per circa due anni (con contratto italiano). In questi due anni sarei in trasferta e quindi rimarrei residente in Spagna (anagrafe e fiscale), oltre che essere iscritto all’AIRE
        – alla fine dei due anni, rientro in Italia continuando a lavorare per Y.spa (cancellazione AIRE e residenza in Italia anche fiscale).

        In questa casistica credi che rispetterei i requisiti di legge per il regime impatriati?

        Grazie e ancora complimenti per il sito!

        1. Buon pomeriggio Dario, per un’analisi del caso concreto la rimando ad un appuntamento in consulenza dove potrò avere una visione completa della sua posizione. Può prenotarla tramite questa pagina. Un caro saluto!

  81. Salve, avrei una domanda riguardo la mia situazione, se posso beneficiare dell’agevolazione.
    – Lavorato all’estero dal 27 Marzo 2023 al 25 Maggio 2025.
    – Iniziato nuovo lavoro in Italia il 3 Giugno 2025.
    – Iscritto regolarmente AIRE fino al rientro in Italia fine Maggio 2025.
    Con questa situazione si può fare domanda? Si rientra nel bonus?
    So che 2023 e 2024 possono essere considerati come regime fiscale estero mentre 2025 no in quanto non soddisfa i 183 giorni (di poco…). Si può fare qualcosa?
    Grazie mille!

    1. Buongiorno Paolo, sfortunatamente non si può fare nulla, salvo lasciare il lavoro in Italia e ripartire per l’estero al più presto.

      1. Grazie mille per la risposta. Veramente un peccato non si possa fare nulla, purtroppo l’idea dei “3 anni all’estero” mi ha totalmente confuso, scadendo questi 3 anni a Marzo 2026 non ho per nulla considerato l’idea di beneficiare dell’agevolazione.
        Ho scoperto, a mio malgrado, essere invece 3 periodi fiscali e che sarei rientrato nel bonus semplicemente aspettando 1 mese per iniziare il nuovo lavoro…
        Peccato non ci sia abbastanza informazione al riguardo e abbia scoperto questo articolo troppo tardi. Auguro una buona giornata!

        1. Sfortunatamente il regime dei lavoratori impatriati ha questo requisito. Eventualmente se svolgesse attività di ricerca (anche in società private) è possibile applicare il requisito dei 24 mesi solari (regime agevolato di docenti e ricercatori). In alternativa possiamo agevolare l’attività di lavoro autonomo con il regime forfettario. Queste sono le “carte” a nostra disposizione.

  82. Purtroppo non sono né ricercatore né lavoratore autonomo, sono dipendente in una azienda di elettronica come ingegnere.

    1. Allora nulla. Salvo casi eccezionali, si ricordi di dichiarare anno prossimo in Italia i redditi esteri che ha maturato fino al maggio 2025. Essendo residente fiscalmente in Italia sarà tenuto a dichiarare i redditi ovunque prodotti.

  83. Salve, ho la residenza all’estero (aire) da circa 10 anni fino a dicembre 2024. ora ho di nuovo la mia famiglia e la residenza fiscale in Italia. lavoro ancora all’estero. è possibile beneficiare degli sgravi fiscali se inizio a lavorare in Italia? se sì, in quale periodo devo farlo? grazie mille per le informazioni e l’articolo scritto.

    1. Buon pomeriggio Ludwig, l’interpello n. 66/2025 ci dice che “Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d’imposta di fruizione dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono“. Sicuramente i redditi esteri 2025 saranno da tassare in Italia. Eventualmente c’è margine di manovra per il 2026. Attenzione al fatto che l’interpello trattava il caso di un’attività lavorativa prestata per soli 3 mesi all’estero e non in prevalenza come nel suo caso. Mi contatti per approfondire il caso.

  84. Salve Dott. Tibaldo, inizio ringraziandola per la spiegazione dettagliata e puntuale in merito alla norma.
    Volevo farle 2 domande:

    1) Trasferimento all’estero ed inizio nuovo lavoro il 1 Maggio 2022, Iscrizione AIRE 25 Luglio 2022. Inizio nuovo lavoro in Italia 1 Ottobre 2025. In questo caso si rispetterebbe il vincolo dei 3 anni?
    2) Avere avuto altre forme di reddito in Italia durante il periodo all’estero (es. affitti, quindi non redditi da lavoro) comprometterebbe il ricevimento dei benefici fiscali?

    Grazie mille per l’aiuto!

    1. Buongiorno Giuseppe, i tre anni di residenza estera (cambio con diverso datore di lavoro) sono integrati potenzialmente nel triennio 2023-2025. Altre forme di reddito non compromettono il ricevimento dei benefici fiscali ma affievoliscono le nostre prove di residenza estera. Faccia in particolar modo attenzione agli immobili di proprietà in Italia non locati. Consiglio una verifica del suo caso in consulenza. Un caro saluto.

  85. Buongiorno Dott. Tibaldo,

    Ho lavorato all’estero dal 2015 al 2023 con regolare iscrizione AIRE.

    Sono ritornata in Italia trasferendo la residenza ad ottobre 2023 senza un’occupazione lavorativa.

    Nel 2024/25 ho lavorato come insegnante a scuola con contratti a tempo determinato.
    A settembre 2025 firmerò il contratto a tempo indeterminato sempre come insegnante (scuola media).
    Secondo lei, pur non avendo usufruito dell’agevolazione finora, potrò usufruirne da settembre 2025 per gli anni residui?
    Grazie in anticipo per il suo aiuto!

    1. Buongiorno Ilenia, potenzialmente potrebbe applicare l’agevolazione dato che l’interpretazione di Agenzia delle Entrate è variata e consente, anche in caso di mancanza del “collegamento funzionale” nel rientro, di applicare l’agevolazione. Devono però essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa. A tal proposito e per indicazioni su come procedere nel recupero dell’agevolazione per il biennio 2024-2025, la inviterei a prenotare una consulenza tramite la seguente pagina. A presto!

      1. Grazie mille per la celere risposta! Nel caso si tratterebbe del regime rimpatriati o docenti e ricercatori?

        1. Potenzialmente entrambi. Il regime docenti è più vantaggioso prevedendo un sostanziale azzeramento dell’imposizione fiscale. La circolare n. 17/E/2017 prevede a tal proposito che “Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati”. I requisiti sono diversi rispetto a quelli del regime degli impatriati, applicabile a qualsiasi lavoratore dipendente o autonomo.

  86. Buongiorno Luca,
    Vorrei avvalermi di una consulenza per il rientro dei cervelli 2024/25. Ma prima ti vorrei chiedere questo:
    Sono un ingegnere Aerospaziale ed a quest’anno, 2025, lavoro in Italia con contratto a tempo indeterminato.
    Fino a Giugno 2024 ho lavorato all’estero in diversi paesi, continuamente per piu’ di 5 anni.
    L’unico problema è che per l’anno 2024, ho lavorato fino al 1 Giugno 2024 in Svizzera, quindi per meno di 180 giorni (dovrei pagare la differenza di tasse all’italia quest’anno).
    Questo mi pone dei forti dubbi, visto che non sono sicuro se posso avere lo sconto di irpef per il 2025, visto che ho lavorato meno di 6 mesi nell’anno fiscale precedente

    Saluti,
    Angelo

    1. Buonasera Angelo, la svizzera ha criteri particolari di residenza (con 30/90 giorni è possibile essere considerati residenti nel paese) e la convenzione Italia-Svizzera prevede il meccanismo dello split-year, quindi non è detto che ci sia da pagare la differenza in Italia. Mi contatti tramite questa pagina, avrei piacere di approfondire il suo caso in consulenza. A presto

      1. ottimo grazie, cerco di prendere un appuntamento per la settimana prossima allora.
        E’ possibile inviare una breve descrizione della situazione prima dell’appuntamento in modo da rendere la consulenza iniziale più efficace?

        1. Buongiorno Angelo, in fase di prenotazione le verrà chiesto di descrivere brevemente la sua posizione

  87. Gentilissimo Luca,
    sono un collega e ti scrivo per un confronto.
    Se un soggetto avente i requisiti per l’applicazione del regime impatriati (residente in spagna da 7 anni, nuova occupazione per nuova azienda estera che svolgerà in smart working dall’Italia, laurea triennale, etc) rientra in Italia a agosto 2025 e inizia la nuova occupazione…per il 2025 (non avendo il requisito per la residenza fiscale in Italia, <183 gg) dovrà fare un modello redditi con imposizione fiscale ordinaria? se si, dovrà presentare anche la dichiarazione dei redditi in spagna per poi avere una compensazione delle imposte pagate in Italia? Dall'01.01.26 chiederà l'applicazione in busta paga dell'agevolazione fino a tutto il 20230?

    Grazie
    Saluti
    Mattia

    1. Buongiorno Mattia, se non residente nel 2025 non può applicare l’agevolazione. Trattandosi di attività in smart working con datore di lavoro estero potrebbe applicare l’art. 15, comma 2 della convenzione (prendo a riferimento l’ordinamento del modello OCSE – da verificare se presente nella convenzione Italia-Spagna) evitando quindi di tassare il reddito in Italia. Attenzione all’attività svolta in smart-working per lunghi periodi, potrebbe essere necessario versare i contributi previdenziali in Italia. Se l’art. 15 della convenzione non fosse applicabile si tasseranno i redditi prodotti in Italia (tassazione territoriale) e nello stato estero (tassazione globale con credito di imposta per evitare la doppia imposizione). Se ha piacere possiamo approfondire in consulenza con lei e il suo cliente, l’incontro può essere prenotato alla seguente pagina.

  88. Avatar Elisabetta
    Elisabetta

    Buongiorno Dottore,

    La ringrazio per l’articolo, che ho trovato estremamente chiaro ed utile.

    Sono stata residente in Svizzera per 16 anni e, a settembre 2024, mi sono trasferita in Italia con la mia famiglia, inclusa una figlia minorenne. Ho continuato a lavorare in smart working per il mio datore di lavoro svizzero fino a dicembre 2024. Per quanto riguarda la tassazione nel 2024, sono stata fiscalmente residente in Svizzera fino ad agosto; resta invece da chiarire a chi spettino le imposte per il periodo settembre-dicembre 2024.

    Da luglio 2025 ho ripreso a lavorare per lo stesso datore di lavoro, che nel frattempo si è registrato fiscalmente in Italia. Nel frattempo, anche la mia mansione è cambiata.

    In base a quanto descritto, vorrei gentilmente sapere se posso beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il rientro in Italia.

    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori dettagli.

    Cordiali saluti

    1. Buon pomeriggio Elisabetta, nel 2024 è residente fiscale in Svizzera e non in Italia. Non è quindi tenuta a versare le imposte in Italia sulla base dell’art. 15, comma 2 della convenzione Italia-Svizzera per i redditi da lavoro. Deve assicurarsi di non aver ricevuto gli stipendi da una stabile organizzazione italiana e di aver soggiornato in Italia per meno di 183 giorni. Acquisita la residenza fiscale nel 2025, al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del rimpatrio, potrebbe potenzialmente applicare la normativa agevolativa. E’ una posizione molto delicata e particolare, avrei piacere di approfondire in consulenza quanto mi ha presentato. Può prenotarla tramite la seguente pagina.

  89. Avatar Gianpaolo Valenti
    Gianpaolo Valenti

    Salve,

    trasferendosi in Italia per esempio dal 1 ottobre 2025, si puo gia beneficiare degli incentivi fiscali dal 2025 ? o visto che non si e stati residenti in Italia per piu di 183 gg le agevolazioni sono valide solo dal 2026 ?

    Riporto quanto scritto nella circolare 17e “Esemplificando, chi si iscrive nell’anagrafe della popolazione residente a
    partire dal 3 luglio 2017 non è considerato fiscalmente residente nel 2017 e,
    pertanto, non può accedere ai regimi di favore in esame per quell’annualità
    d’imposta a meno che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la
    residenza prima di tale data.”

    1. Buon pomeriggio Gianpaolo, l’agevolazione è applicabile dall’anno in cui si acquisisce la residenza fiscale. Nel suo caso rientrando nell’ottobre 2025 mi applicherà l’agevolazione dal gennaio 2026 al rispetto delle condizioni previste. Mi contatti in privato per approfondire tale verifica.

  90. Buongiorno.
    Sono un Comandante di aeroplani, che ha trasferito la residenza in Bulgaria (con iscrizione AIRE a Sofia) nel Dicembre 2022.
    In questi anni ho lavorato come Freelancer per Aviolinee basate in Lituania; Belgio e Romania, ed ho pagato le tasse in Bulgaria, su redditi percepiti dalle suddette aziende.
    Da Ottobre 2025 rientrerò in Italia come lavoratore dipendente di una compagnia aerea italiana.
    Posso richiedere immediatamente la tassazione agevolata, oppure devo (è preferibile) attendere il 2026? Nel caso fosse possibile richiedere immediatamente l’agevolazione, come verranno calcolati i cinque anni di detassazione? Come anni solari, ovvero dal 2025 al 2029 incluso, oppure dalla data di assunzione (Ottobre 2025) alla scadenza dei 5 anni (Ottobre 2030)?
    Infine, essendo divorziato, ma con una figlia minore di cui sono affidatario al 50% con la madre, posso richiedere l’ulteriore agevolazione relativa ai figli minorenni?

    1. Buonasera Luca, acquisendo la residenza fiscale presumibilmente nel 2026 potrà applicare solo dal 1 gennaio le agevolazioni impatriati. I cinque anni decorreranno da questo primo gennaio. Faccia attenzione a prestare la maggior parte della sua attività lavorativa in Italia. Per approfondire il caso mi contatti in privato per una consulenza.

  91. Buon pomeriggio
    Io comincerò un nuovo lavoro a partire dal 25 agosto dopo aver vissuto in irlanda dal 2017 ed essere stato iscritto all Aire dal 2018
    So che per cancellarsi dall aire bisogna iscriversi al comune italiano dove si avrà la nuova residenza
    Volevo chiedere se l’agevolazione fiscale partirà subito o dal 2026
    E se parte dal 2026 sarà sempre per 5 anni no?
    Grazie

    1. In ipotesi di trasferimento nell’agosto 2025, presumibilmente l’agevolazione si applicherà a partire dal 1 gennaio 2026, anno di acquisizione della residenza fiscale. Se ha piacere di analizzare piu nel dettaglio la sua posizione al fine di evitare ingenti sanzioni, mi contatti in privato per una consulenza tramite la seguente pagina. Un caro saluto

  92. Avatar Luca D'Angelo
    Luca D’Angelo

    Salve, io sono rientrato in Italia nel 2020, ho usufruito della detassazione che c’era all’ epoca, intanto ho sia acquistato casa in Italia sia avuto un figlio…con la legge in vigore nel 2020 avrei diritto ad altri anni con una detassazione ridotta, mentre con la nuova legge no…nel mio caso cosa fa fede? La legge che vigeva nel momento in cui sono rientrato in patria o no?

    1. Buonasera Luca, la modifica legislativa del dicembre 2023 ha previsto che – per chi già rientrato in Italia – continua ad applicarsi il vecchio regime. Faccia quindi riferimento alla normativa prevista al momento del suo rientro. Mi contatti se ha piacere di analizzare in consulenza la sua posizione in modo da massimizzare il beneficio fiscale evitando pesanti sanzioni. Un caro saluto.

  93. Avatar Nicco Pietrobon
    Nicco Pietrobon

    Salve,
    Alcuni articoli fanno riferimento a quella che definiscono “finestra di salvaguardia” per chi è rientrato nel 2024 e possibilmente anche entro la fine del 2025. Potrebbe gentilmente confermare o smentire questa possibilità ed eventualmente specificare che requisiti sono richiesti per usufruirne?

    Grazie mille in anticipo,
    Niccolo

    1. Buongiorno Niccolo, per chi è rientrato nel 2024 e aveva acquistato già un immobile nel 2023 è prevista una salvaguardia per la possibilità di estendere l’agevolazione. Per chi è rientrato pre-dicembre 2023 è prevista l’applicazione della precedente normativa. Ai rientro nel 2025 – ad oggi – si applica la normativa in vigore. Mi contatti in privato se ha piacere di approfondire.

  94. Buongiorno,

    cosa si intende per “continuità di rapporto”?
    Se sono all’estero e lavoro per X, torno in italia in un’azienda di consulenza Y che presta lavoro per l’azienda X. Se vengo assegnato al progetto X conta come “prestazione in favore dello stesso soggetto?” è un caso reale che mi si sto vivendo in prima persona.

    1. Buongiorno Daniele, ritengo si debba valutare la durata del progetto X e la prevalenza rispetto a differenti progetti. La norma ci dice di fare riferimento a criteri del controllo civilistico, ma una lettura letterale della norma potrebbe portare ad un tradimento della ratio sottostante. A tal proposito infatti Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per i liberi professionisti un rientro con medesimo cliente comporta un’estensione dei requisiti. Mi contatti in privato per una consulenza in modo da fornirle indicazioni operative su come assicurare un rientro in sicurezza. Un caro saluto

  95. Buongiorno,
    Sono residente negli Stati Uniti e lavoro tramite un contratto di distacco (visto L1B) per un’azienda italiana a partire da Maggio 2025.

    Tale formula contrattuale di lavoro all’estero rientra tra quelle valide per qualificarsi al regime dei rimpatriati una volta rientrato?

    Grazie,
    Sandro

    1. Buon pomeriggio Sandro, potenzialmente ci si potrebbe qualificare anche con un contratto di distacco. Agenzia delle Entrate in una circolare del 2017 precisava che chi rientra con contratto di distacco deve ottenere una promozione al rientro per provare l’acquisizione di nuove competenze. Mi contatti in privato se ha piacere di approfondire e analizzare nel concreto il suo caso.

  96. Buongiorno Luca,

    La ringrazio molto per l’articolo da lei pubblicato, senz’altro interessa molti come si vede anche dalla lunga lista dei commenti.

    A proposito vorrei chiederle un’informazione veloce riguardo il mio caso.

    Sono tornato da Londra in Italia in 2 Luglio di quest’anno, ma ho iniziato a lavorare (tramite tirocinio) dal 9 Luglio.

    Sarebbe possibile avviare la richiesta a Gennaio 2026 cosí da usufruire di un anno intero di sconto sulle tasse invece di metà anno (da Luglio a Dicembre 2025). Altrimenti invece di 5 anni sarebbero 4 e mezzo. Dal suo articolo mi sembra di aver capito che il primo anno fiscale soggetto a sconti sulla tassazione parte dall’anno di rimpatrio e non c’é possibilità di spostarlo, ma chiedo per levare ogni dubbio.

    Inoltre, come devo gestire la richiesta del bonus impatriati? Ci sono procedimenti che devo affrontare io come lavoratore oppure basta comunicare la richiesta al datore di lavoro e pensa a tutto lui?

    La ringrazio molto in anticipo.

    Giacomo.

    1. Buongiorno Giacomo, probabilmente con un rientro il 2 luglio questo anno è considerato residente fiscalmente. Basta un solo giorno tra il 1 gennaio e il 2 luglio per essere considerato tale. La normativa prevede l’applicazione dell’agevolazione unicamente sui redditi italiani (quindi ci sarà piena tassazione di eventuali redditi britannici) dal periodo di acquisizione di residenza (2025) e i 4 successivi. Nella sostanza vengono quindi persi 6 mesi. Se ha piacere di approfondire mi contatti per una consulenza. Un caro saluto

      1. Avatar Giacomo Medda
        Giacomo Medda

        La ringrazio

  97. Salve, sono rimpatriato fiscalmente nel 2025 e sto beneficiando della legge rientro cervelli. Posso estendere ulteriormente i 5 anni di beneficio, con altri 3, se sono in possesso di prima casa acquistata nel 2006?

    1. Buongiorno Pietro, no, non è possibile. L’eventuale estensione con la nuova normativa era possibile solo per i rientri nel 2024. Mi contatti se ha piacere di verificare il rispetto di tutti i requisiti della normativa. A presto.

  98. Salve Luca – prima di tutto complimenti per questa pagina informativa. E’ davvero chiara e semplice da comprendere. Grazie per aver messo insieme queste informazioni.

    Io vivo a Londra dal 2023 (avevo gia vissuto qui tra 2012 e 2021) e pianifico di rientrare in Italia nel settembre 2026. Avrei un paio di domande:

    1) Ho conseguito una laurea triennale in Finanza a Londra tra 2012 e 2015. E’ sufficiente per soddisfare requisito di qualifica/specializzazione? Devo fare qualche processo di riconoscimento laurea in Italia (e.g. equipollenza)?

    2) E’ possibile usufruire dell’agevolazione piu di una volta? Io tra 2021 e 2023 avevo gia usufruito dell’agevolazione prima di ritrasferirmi a Londra per lavoro.

    Grazie in anticipo e buone vacanze!

    1. Buongiorno Andrea, la laurea triennale in Finanza a Londra è sufficiente per soddisfare il requisito dell’elevata qualificazione. Un riconoscimento da parte dell’ambasciata/consolato italiano può essere di aiuto. Non mi risulta agenzia delle entrate si sia espressa contro la possibilità di applicare nuovamente il regime una volta che si decide di rientrare in Italia. E’ un regime attrattivo, il rientro quindi è in linea con la ratio della normativa. Eventualmente mediante interpello si potrebbe verificare la fattispecie. Mi contatti in privato per approfondire, un caro saluto

  99. Gentile dottor Tibaldo,
    nel 2022 ho prorogato di ulteriore quinquennio il mio beneficio fiscale (tramite versamento F24, secondo Legge di Bilancio 2021).

    Potrei sapere per favore quando scadrà la mia agevolazione?
    Dicembre o il mese in cui ho versato l’F24? Anno 2026 o 2027?

    Inoltre, in caso di rimpatrio a novembre 2024, il quinquennio di agevolazione scatta nel 2024 o 2025 e quindi scade nel 2029 o 2030?

    Grazie per la sua disponibilità e professionalità
    Cordialmente

    1. Buongiorno Sara, dipende da quando è rientrata in Italia. Mi contatti in privato per verificare che sia stato fatto tutto correttamente. Un caro saluto.

  100. Caro Luca, grazie per l’impegno e il tempo dedicato alla stesura dell’articolo che risulta chiaro ed esaustivo, nonche per il tempo per leggere e rispondere ai numerosi commenti.

    Io mi trasferisco in italia il 29/09/2025 dopo aver speso piu di 4 anni all’estero (iscrizione aire 29/07/2021). il 6/10/2025 inizio una nuova occupazione qui in italia con nuovo datore di lavoro.

    Per il 2025 risulterei quindi residente fiscalmente all’estero per il principio dei 182 giorni. Potrei inviare la dichiarazione sostitutiva al mio datore di lavoro a Dicembre 2025 e iniziare ad usufruire del regime da Gennaio 2026 e per il periodo 2026-2030? oppure visto che la residenza anagrafica è stata spostata nel 2025 il regime è applicabile solo per i 3 mesi del 2025 e fino al 2029?
    Quali sono i rischi che incorro se procedo con la prima ipotesi?

    Saluti, Marco

    1. Buonasera Marco, nel 2025 se ha correttamente interpretato la normativa non sarà fiscalmente residente. Acquisendo la residenza fiscale nel 2026 sarà possibile applicare la normativa fiscale solo da questo periodo di imposta e nei successivi 4 anni (5 complessivi). La residenza fiscale la si acquisisce per un intero anno o meno (salvo eccezioni di Germania e Svizzera). La residenza anagrafica è invece puntuale. Mi contatti in privato per approfondire in consulenza la sua posizione.

  101. Avatar Benedetto Cestone
    Benedetto Cestone

    Situazione attuale:

    Laureato in Magistrale nell’Ottobre 2023.

    Trasferimento in Svezia, con inizio lavoro il 28 Agosto 2023.

    Se mi trasferissi in Italia tra Novembre 2025 e Gennaio 2026, posso gia’ beneficiare del rimpatrio dei cervelli? In questo caso, ho adempiuto ai tre anni di reddito all’estero?

    Grazie della gentile risposta

    1. Buongiorno Benedetto, alla meglio potrebbe trasferirsi dal luglio 2026 per poter beneficiare dell’agevolazione impatriati. Nel 2023 è considerato residente fiscalmente in Italia se si è trasferito ad Agosto (e quindi dovrebbe aver presentato dichiarazione nel paese indicando i redditi prodotti all’estero).

  102. Buongiorno Dott. Tibaldo,

    Sto concludendo un dottorato in Inghilterra, dove mi sono trasferito a Settembre 2020, e ora ho diversi colloqui in Italia, molti dei quali sono per stage. So che lo stage non dà diritto alla formula del rimpatrio, ma le volevo chiedere dopo quanto tempo dal rientro bisogna attivare la formula, prima che ne scadano i benefici. Ad esempio, penso di mantenere la residenza in Inghilterra ancora per qualche mese, dato che devo concludere il percorso accademico, e di spostare il domicilio nel caso in cui accettassi un’offerta di stage, e volevo avere un po’ più di chiarezza a tal riguardo.

    Molte grazie della risposta.

    1. Buongiorno Aldri, il dibattito è legato al fatto che l’attività di stage sia considerata attività di formazione o attività lavorativa. Mi contatti in privato per definire il timing di rientro e verificare l’integrazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Un caro saluto.

  103. Avatar Massimiliano Tintori
    Massimiliano Tintori

    Buongiorno Luca,

    siamo all’estero da 14 anni (11 anni in Francia e 3 in Svizzera). Io sono rientrato nel 2015 dalla Francia ed ho spostato la residenza, salvo poi rispostarla in Francia nel 2017 perché alla fine abbiamo deciso di lasciare definitivamente l’Italia. Nel 2022 ci siamo stabiliti in Svizzera. Siamo sempre stati iscritti all’AIRE. Abbiamo un figlio di 17 anni e lavoriamo entrambi a tempo indeterminato (in ospedale mia moglie e in una società privata io). Siamo entrambi laureati in Italia. Abbiamo deciso di rientrare nel 2026 per motivi familiari, e volevamo sapere in quale scenario si configura il nostro rientro, in merito alle agevolazioni.

    Grazie e un saluto cordiale
    Massimiliano

    1. Buongiorno Massimiliano, in ipotesi di integrazione del requisito dell’elevata specializzazione o qualificazione, il mantenimento della residenza fiscale estera per almeno un triennio e lo svolgimento dell’attività in Italia (no attività frontaliera) sarà possibile applicare il regime. Mi contatti in privato per analizzare il suo caso e gestire gli aspetti legati al trasferimento.

  104. Ciao, se arrivassi in Italia il 1° settembre 2025:

    1) Qual è il periodo minimo di permanenza? 4 anni fiscali o 4 anni solari/completi? Da quando potrei considerare l’inizio?

    2) Qual è il periodo massimo fino al quale si applicano i benefici? 5 anni completi, quindi fino al 1° settembre 2030, o fino al 31 dicembre 2030?

    3) Avrebbe più senso aspettare fino al 1° gennaio 2026 per fare richiedere il rientro cervelli?

    1. Buongiorno Virginia. La norma richiede 4 periodi di imposta, quindi anni fiscali. Il 1 gennaio 2026 sarà – salvo acquisizione anticipata della residenza fiscale – il primo anno di residenza fiscale. Acquisendo la residenza fiscale dal 2026, l’ultima data di applicazione sarà il 31 dicembre 2030. Rientrare il 1 gennaio 2026 fa poca differenza, potrebbero esserci riflessi di doppia imposizione per i redditi maturati nel periodo estero con un rientro nel settembre 2025. Mi contatti in privato tramite questa pagina per approfondire il suo caso. Un caro saluto.

  105. Buongiorno, la ringrazio moltissimo per l’articolo, è stato davvero molto interessante.
    Noi stiamo vivendo in Italia, il mio compagno è spagnolo e io sono italiana, ma abbiamo vissuto gli ultimi anni fuori dall’Italia.
    Lui è dipendente, mentre io sono autonoma, e da quest’anno entrambi siamo nel regime degli impatriati. Tuttavia, per motivi personali, probabilmente nel corso di quest’anno o del prossimo dovremo lasciare l’Italia.
    Come funzionerebbe se volessimo interrompere, per così dire, questo impegno dei quattro/cinque anni del regime degli impatriati nel modo meno svantaggioso per noi, per quanto riguarda il rimborso delle imposte, l’evitare penalizzazioni, ecc.? Si può fare? Come funziona?

    1. Buongiorno Susana, nel caso in cui ci sia un trasferimento anticipato all’estero prima dello spirare del termine quadriennale nel regime impatriati si dovrà restituire l’agevolazione ottenuta con pagamento degli interessi. Non si applicheranno le sanzioni. Per evitare ciò è necessario rimanere fiscalmente residenti in Italia per quattro periodi di imposta (in linea di massima si può uscire dal paese il 3 luglio del quarto anno). Mi contatti in privato tramite questa pagina per approfondire in consulenza la vostra posizione.

  106. Buongiorno e grazie della pagina informativa e di poter porre delle domande!

    Il mio caso: residente in Svezia da 7 anni (iscritto AIRE), laureato Economia e Commercio vecchio ordinamento (dunque vale magistrale), p.iva come consulente business development.
    1- trasferendo la residenza anagrafica in Italia, assolvo ai criteri della legge cervelli (anche se non iscritto ad albi professionali)?
    2- se rientro posso continuare come autonomo o devo essere dipendente x beneficiare dei benefici?
    3- i benefici (abbattimento imponibile 50%) valgono solo per l’IRPEF o anche per le contribuzioni pensionistiche?
    Grazieeee!

    1. Buongiorno Roberto, l’iscrizione ad albi professionali non è un requisito posto dalla normativa. E’ possibile essere sia dipendenti che lavoratori autonomi, non imprenditori. I benefici valgono sia per IIRPEF che per le contribuzioni pensionistiche INPS per i lavoratori autonomi (attenzione alle casse private, ognuna ha le proprie regole), mentre solo per IRPEF per i lavoratori dipendenti. Se ha piacere di analizzare la sua posizione, può contattarmi tramite questa pagina. Un caro saluto

    2. Avatar Antonello Fanizzi
      Antonello Fanizzi

      Buongiorno,
      Grazie mille per questo forum veramente utile.
      Io ho un dubbio relativo al mio specifico caso:
      Sono laureato in Chimica.

      1) Ho lavorato in Italia fino a settembre 2020 (azienda 1)
      2) Mi son trasferito a settembre 2020 e ho lavorato 2 mesi in Irlanda fino a fine 2020 (azienda 2, non dello stesso gruppo
      3) Mi son trasferito a Malta a gen-2021 e ho lavorato da febbraio fino a dicembre-2021 (azienda 3, non legata alle precedenti). Nella prima metà del 2021 mi sono anche iscritto all’AIRE.
      4) Da gennaio 2022 mi son trasferito in Germania e ho cominciato a lavorare per un’ulteriore azienda (azienda 4, non legata alle precedenti). Cambiato anche residenza AIRE.
      5) Vorrei trasferirmi in Italia, rimanendo in azienda 4 (o meglio, nella sua sede italiana, quindi stesso gruppo).

      Quando potrei rientrare in Italia con la certezza di usufruire delle agevolazioni? Luglio 2026 (considerando 6 anni fiscali complessivamente trascorsi all’estero) o Luglio 2027 (cioè 6 anni fiscali all’estero nell’azienda 4 appartenente allo stesso gruppo)?
      Inoltre,mi conferma che le agevolazioni partirebbero dal gennaio successivo alla data di rientro?

      Grazie in anticipo.
      Cordialmente
      Antonello

      1. Buongiorno Antonello, il caso che mi propone risulta essere il seguente in estrema sintesi. Lavorava per azienda A in Italia, si trasferisce all’estero per lavorare per azienda B. Rientra in Italia per lavorare per la medesima azienda B. In questo caso gli anni di residenza estera devono essere 6. Con un rientro nella seconda metà del 2026, potrebbe potenzialmente integrare i sei anni di residenza estera e applicare l’agevolazione dal gennaio 2027. Le agevolazioni decorrono dal primo anno di residenza fiscale italiana. Mi contatti in privato per approfondire la sua posizione.

  107. Buongiorno dottor Tibaldo,
    Sono Saverio ho un quesito per lei: residente all’estero per 8 anni, iscritto Aire, perdita di lavoro settembre 2020, rientro in Italia dicembre 2020, firmo per un nuovo contratto in Italia Luglio 2022, sto usufruendo dell’ agevolazione fiscale, vorrei sapere da quando partono i cinque anni, dal rientro in Italia o da quando sono stato assunto? Grazie

    1. Buongiorno Saverio, sicuramente gli anni decorrono dal primo anno di residenza fiscale che presumibilmente coincide con il 2021. Attenzione all’inizio dell’attività lavorativa nel luglio 2022, Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la posizione. Mi contatti in privato per approfondire in consulenza.

  108. Salve,
    Volevo porLe un questito.
    Usufruisco giá del regime impatriati a partire dal 2024 (rientrata in Italia da fine 2023). Sono giá passati i due anni fiscali in cui mi impegnavo a risiedere in Italia.

    Sto valutando una nuova offerta di lavoro all’estero. Se accettassi e spostassi nuovamente la mia residenza fiscale all’estero, a partire dal 2026, per almeno 3 anni, potrei potenzialmente tornare in Italia nel 2029 e usufruire nuovamente del regime impatriati? (Supponendo che al mio rientro nel 2029 ci siano le stesse regole dell’attuale decreto 2025)
    Leggendo il suo articolo non sembra ci siano particolari condizioni che blocchino la richiesta dell’agevolazione per chi ne ha giá usufruito in passato.
    Grazie per la risposta.

    1. Buongiorno Francesca, confermo che la normativa non preclude la ri-applicazione del regime impatriati. Con un rientro a fine 2023, se ha trasferito la residenza anagrafica immediatamente rientra correttamente nel precedente regime impatriati. Se non l’ha trasferita subito potrebbero esserci difficoltà. Attenzione anche al momento di trasferimento all’estero. Mi contatti in consulenza se ha piacere di analizzare e discutere circa la sua posizione.

      1. Grazie per la risposta Luca.
        La mia proposta di lavoro all’estero che le accennavo si potrebbe trasformare in un lavoro da remoto in Italia, con un datore di lavoro estero, a partire dal 2026.
        In questo ultimo caso, potrei ancora usufruire del regime impatriati rimanendo in italia da remoto ma con un datore di lavoro estero?
        Non ho trovato condizioni riferite al datore di lavoro nel decreto in cui rientro (rientrata a fine 2023).
        Grazie.

  109. Buongiorno,
    Trasferita in Germania ad Aprile 2023, ufficialmente registrata al comune tedesco il 01.05.23 mentre all’AIRE da settembre 2023. Rientro previsto in Italia a novembre 2025, nuovo contratto in Italia con nuovo datore di lavoro a partire da dicembre 2025,laurea magistrale, ruolo come back office,4° livello. Mi pare di capire che in questo caso potrei rientrarci?
    Grazie! Molto utile il suo articolo!

    1. Buongiorno Silvia, faccia attenzione al 2023 in quanto anno di residenza fiscale sulla base della normativa domestica. Deve valutare se e come la convenzione si applica. Mi contatti in privato per una consulenza al fine di evitare le pesanti sanzioni in caso di errore (sanzioni fino al 240% + restituzione dell’agevolazione + interessi). Un caro saluto

  110. Salve, sono cittadino UE titolare di un contratto di partecipazione agli utili con una società che gestisce un fondo in UK (profit share) con fisso mensile. Chiedo se questo reddito è agevolabile qualora trasferissi la mia residenza in Italia. Grazie anticipatamente

    1. Buonasera Dario, avrei necessità di esaminare più nel dettaglio la posizione. Se il profit share deriva da investimento di capitale sicuramente il reddito non è agevolabile. Gli unici redditi agevolabili sono quelli derivanti da attività di lavoro dipendente o autonoma.

  111. Buongiorno,

    io sono rientrato in Italia ad ottobre 2022 ; a dicembre 2022 ho iniziato a lavorare in Italia, e continuato fino a fine di questo mese (settembre 2025). Sapendo che io ha dato le dimissioni dal posto di lavoro ed interrotto il contratto, vorrei sapere se i due anni di bonus, ancora non utilizzati, verranno conteggiati con il prossimo contratto/lavoro, oppure se non potrò più beneficiarne?

    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.

    Cordiali Saluti

    Enrico

    1. Buongiorno Enrico, certo, li potrà utilizzare nella nuova attività lavorativa al rispetto dei requisiti posti dalla norma. Un caro saluto.

  112. Buongiorno,
    Grazie e complimenti per l’articolo. Vorrei porle un quesito.
    Io sono residente in UK da quasi 10 anni, e non ho mai avuto un contratto lavorativo in Italia, i quanto, ho lasciato il paese subito dopo le scuole superiori. Attualmente lavoro in un azienda come Marketing Risk Analyst da quasi 4 anni, ma non sono in possesso di nessuna laurea o certificazione. Volevo sapere se e’ da escludere la possibilita di richiedere questo Beneficio, nel momento in cui decidessi di rientrare in Italia (fine 2025, inizi 2026). Grazie anticipatamente per la sua risposta

    1. Buongiorno Benedetto, potrebbe qualificarsi sulla base dei requisiti di elevata specializzazione (in luogo all’elevata qualificazione corrispondente ad una laurea almeno triennale). Al raggiungimento dei 5 anni potrebbe integrare il requisito di cui alla lettera c dell’art. 27 quater del TUI. Le chiederei di contattarmi in privato per un’analisi concreta del suo caso.

  113. Salve,
    La ringrazio per l’articolo molto dettagliato.
    Io credo di rientrare nella maggior parte dei requisiti (laurea magistrale, trasferita all’estero da 7 anni).
    La mia domanda riguarda l’applicazione delle agevolazioni nel 2016 (io penso di rientrare a Febbraio 2026) .
    La legge si applicherà anche per il prossimo anno? (Non è presente nella nuova legge di bilancio del 2026). Se si quanti per anni potrei usufruire dei benefici? Grazie

    1. Buongiorno Francesca, salvo stravolgimenti (non attesi) nella nuova legge di bilancio, l’agevolazione si applicherà anche per i rientri effettuati nel primo semestre 2026 con un periodo agevolativo pari a cinque anni. Un caro saluto.

  114. Salve, sono rientrato in Italia dal Regno Unito nel Giugno 2021. Questo dovrebbe essere l’ultimo anno fiscale per le agevolazioni. Ho però acquistato una casa in Italia e ho 2 figli. Mi conferma che posso richiedere il rinnovo per altri 5 anni fiscali? Ho letto che in realtà dovrebbe avvenire in automatico ma l’informativa non è chiarissima.
    Grazie anticipatamente.

    1. Buongiorno Jong, per i rientri post aprile 2019 i rinnovi sono automatici all’integrazione delle condizioni richieste. Mi contatti per una consulenza al fine di approfondire la sua posizione. Un caro saluto.

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