La sistema previdenziale svizzero è basato su tre pilastri: primo pilastro – previdenza statale, secondo pilastro – previdenza professionale e terzo pilastro – previdenza privata.
Questo sistema ha la funzione di assicurare una serena vecchiaia e una copertura dal rischio invalidità. Dovendo fare un paragone con quello italiano, assolve le funzioni dell’INPS.
Come sempre tutto si complica quando gli assicurati si spostano tra paesi diversi, e quindi risultano avere più posizioni previdenziali che necessitano spesso di “una sistemazione“.
In questo articolo andremmo ad analizzare il funzionamento del secondo pilastro svizzero e cosa succede nel caso in cui mi trasferisca dalla Svizzera all’Italia.
Cosa è e come funziona il secondo pilastro nella previdenza Svizzera?
Nelle premesse avevo anticipato l’esistenza di tre pilastri:
- il primo pilastro è rappresentato dalla previdenza statale e comprende l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e l’assicurazione di invalidità (AI). E’ obbligatorio ed è volto a garantire una pensione minima;
- il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza professionale: viene definito spesso “cassa pensioni” o LLP e ha l’obiettivo di integrare la rendita del primo pilastro per il tramite di contributi datoriali e individuali. E’ anch’essa obbligatoria al superamento di determinate soglie di reddito e prevede la capitalizzazione di quanto maturato (un vero e proprio fondo pensione);
- il terzo pilastro invece è dato dalla previdenza privata. Può essere vincolata (pilastro 3a) offrendo vantaggi fiscali nel rispetto di determinati limiti legati alle contribuzioni annuali o libera (pilastro 3b) con benefici più contenuti.
Se dal primo pilastro non si può fuggire in quanto è parte dei contributi sociali prelevati automaticamente dalla busta paga e versati nelle casse della federazione (semplifico), ci sono molti più margini di manovra nel secondo pilastro.
Il meccanismo del secondo pilastro è paragonabile a quello che in Italia definiamo contribuzione datoriale al fondo pensione/fondo di previdenza complementare.
Questo pilastro permette di decidere quanto contribuire al fondo (seguendo quanto stabilito dal regolamento del fondo), dedurre il contributo dalle tasse e eventualmente procedere al prelievo nel caso in cui si abbandoni il suolo elvetico.
Ebbene si, il trasferimento al di fuori della Svizzera comporta alternativamente il prelievo o il mantenimento in un determinato conto sito in Svizzera di quanto accumulato nel secondo pilastro fino al momento in cui andrai in pensione.
Quando posso prelevare il secondo pilastro?
- Nel caso in cui tu ti trasferisca in un paese al di fuori dell’UE/AELS hai la possibilità di prelevare l’intero ammontare con riguardo sia alla parte obbligatoria che non.
- Nel caso in cui invece tu ti trasferisca in paesi dell’UE/AELS le normative sono più restrittive e sarà necessario mantenere la parte obbligatoria del pilastro su un conto di libero passaggio.
Il conto di libero passaggio è un conto di deposito produttivo di interessi in cui il tuo secondo pilastro verrà versato in attesa del pensionamento.
E’ possibile collegare un piano di investimenti al conto di libero passaggio per fare maturare dividendi, interessi e proventi su questo conto (investimenti azionari e obbligazionari).
Devo dichiararlo nel quadro RW?

Al rientro in Italia, paese dell’Unione Europea, la parte obbligatoria del tuo secondo pilastro dovrà confluire in un conto di libero passaggio.
Che questo sia un semplice conto deposito o un conto di investimento, ti sarai posto la domanda: devo dichiararlo nel quadro RW?
Ricordo per i “non addetti ai lavori” che il quadro RW è quel quadro della dichiarazione dei redditi in cui devono essere indicati gli investimenti detenuti all’estero. A primo impatto il secondo pilastro potrebbe apparire come un investimento all’estero.
Nonostante l’estrema flessibilità che offre (possiamo scegliere l’intermediaro e la linea di investimento) la stessa Agenzia delle Entrate ci ha ricordato nella Circolare n. 38/E/2013 che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero“.
Nessun obbligo di indicazione del secondo pilastro svizzero in dichiarazione. L’obbligo vige solo per le forme non obbligatorie, come il terzo pilastro.
Parlane con un esperto!
Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue problematiche fiscali, contabili e finanziarie con esperienza e professionalità.
Se desideri maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.
Come viene tassato il secondo pilastro in Italia?
Il trattamento fiscale in Italia del secondo pilastro svizzero è parificato al trattamento fiscale del primo pilastro.
A norma dell’art. 76, comma 1-bis della Legge n. 413/91, è applicabile una ritenuta del 5% a titolo di imposta da parte degli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento delle somme.
E’ quindi escluso l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente quando l’accredito viene fatto su una banca italiana: l’istituto si occuperà del versamento.
Si applica la stessa imposta (5%) anche agli eventuali riscatti anticipati richiesti (Risposta ad Interpello n. 702/E/21). Nel caso in cui mancasse l’intermediario residente, l’imposta si applica comunque (art. 76, comma 1-ter della Legge n. 413/91), andando questa volta in dichiarazione.
Conclusioni
Il secondo pilastro svizzero rappresenta un ibrido tra quelli che sono i nostri fondi pensione e la contribuzione obbligatoria INPS.
Essendo obbligatorio, quanto accumulato nel secondo pilastro al rientro in Italia non dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi e verrà assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione tramite l’applicazione di un’imposta a titolo definitivo pari al 5% delle rendite erogate.
L’applicazione avverrà da parte dell’intermediario bancario se residente, ovvero dal contribuente se la prestazione viene erogata in un conto estero.
Lascia un commento