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Secondo pilastro svizzero: devo dichiararlo in Italia?

La sistema previdenziale svizzero è basato su tre pilastri: primo pilastro – previdenza statale, secondo pilastro – previdenza professionale e terzo pilastro – previdenza privata.

Questo sistema ha la funzione di assicurare una serena vecchiaia e una copertura dal rischio invalidità. Dovendo fare un paragone con quello italiano, assolve le funzioni dell’INPS.

Come sempre tutto si complica quando gli assicurati si spostano tra paesi diversi, e quindi risultano avere più posizioni previdenziali che necessitano spesso di “una sistemazione“.

In questo articolo andremmo ad analizzare il funzionamento del secondo pilastro svizzero e cosa succede nel caso in cui mi trasferisca dalla Svizzera all’Italia.

Cosa è e come funziona il secondo pilastro nella previdenza Svizzera?

Nelle premesse avevo anticipato l’esistenza di tre pilastri:

  • il primo pilastro è rappresentato dalla previdenza statale e comprende l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e l’assicurazione di invalidità (AI). E’ obbligatorio ed è volto a garantire una pensione minima;
  • il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza professionale: viene definito spesso “cassa pensioni” o LLP e ha l’obiettivo di integrare la rendita del primo pilastro per il tramite di contributi datoriali e individuali. E’ anch’essa obbligatoria al superamento di determinate soglie di reddito e prevede la capitalizzazione di quanto maturato (un vero e proprio fondo pensione);
  • il terzo pilastro invece è dato dalla previdenza privata. Può essere vincolata (pilastro 3a) offrendo vantaggi fiscali nel rispetto di determinati limiti legati alle contribuzioni annuali o libera (pilastro 3b) con benefici più contenuti.

Se dal primo pilastro non si può fuggire in quanto è parte dei contributi sociali prelevati automaticamente dalla busta paga e versati nelle casse della federazione (semplifico), ci sono molti più margini di manovra nel secondo pilastro.

Il meccanismo del secondo pilastro è paragonabile a quello che in Italia definiamo contribuzione datoriale al fondo pensione/fondo di previdenza complementare.

Questo pilastro permette di decidere quanto contribuire al fondo (seguendo quanto stabilito dal regolamento del fondo), dedurre il contributo dalle tasse e eventualmente procedere al prelievo nel caso in cui si abbandoni il suolo elvetico.

Ebbene si, il trasferimento al di fuori della Svizzera comporta alternativamente il prelievo o il mantenimento in un determinato conto sito in Svizzera di quanto accumulato nel secondo pilastro fino al momento in cui andrai in pensione.

Quando posso prelevare il secondo pilastro?

  • Nel caso in cui tu ti trasferisca in un paese al di fuori dell’UE/AELS hai la possibilità di prelevare l’intero ammontare con riguardo sia alla parte obbligatoria che non.
  • Nel caso in cui invece tu ti trasferisca in paesi dell’UE/AELS le normative sono più restrittive e sarà necessario mantenere la parte obbligatoria del pilastro su un conto di libero passaggio.

Il conto di libero passaggio è un conto di deposito produttivo di interessi in cui il tuo secondo pilastro verrà versato in attesa del pensionamento.

E’ possibile collegare un piano di investimenti al conto di libero passaggio per fare maturare dividendi, interessi e proventi su questo conto (investimenti azionari e obbligazionari).

Devo dichiararlo nel quadro RW?

dichiarazione secondo pilastro svizzero in italia

Al rientro in Italia, paese dell’Unione Europea, la parte obbligatoria del tuo secondo pilastro dovrà confluire in un conto di libero passaggio.

Che questo sia un semplice conto deposito o un conto di investimento, ti sarai posto la domanda: devo dichiararlo nel quadro RW?

Ricordo per i “non addetti ai lavori” che il quadro RW è quel quadro della dichiarazione dei redditi in cui devono essere indicati gli investimenti detenuti all’estero. A primo impatto il secondo pilastro potrebbe apparire come un investimento all’estero.

Nonostante l’estrema flessibilità che offre (possiamo scegliere l’intermediaro e la linea di investimento) la stessa Agenzia delle Entrate ci ha ricordato nella Circolare n. 38/E/2013 che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero“.

Nessun obbligo di indicazione del secondo pilastro svizzero in dichiarazione. L’obbligo vige solo per le forme non obbligatorie, come il terzo pilastro.


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Come viene tassato il secondo pilastro in Italia?

Il trattamento fiscale in Italia del secondo pilastro svizzero è parificato al trattamento fiscale del primo pilastro.

A norma dell’art. 76, comma 1-bis della Legge n. 413/91, è applicabile una ritenuta del 5% a titolo di imposta da parte degli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento delle somme.

E’ quindi escluso l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente quando l’accredito viene fatto su una banca italiana: l’istituto si occuperà del versamento.

Si applica la stessa imposta (5%) anche agli eventuali riscatti anticipati richiesti (Risposta ad Interpello n. 702/E/21). Nel caso in cui mancasse l’intermediario residente, l’imposta si applica comunque (art. 76, comma 1-ter della Legge n. 413/91), andando questa volta in dichiarazione.

Conclusioni

Il secondo pilastro svizzero rappresenta un ibrido tra quelli che sono i nostri fondi pensione e la contribuzione obbligatoria INPS.

Essendo obbligatorio, quanto accumulato nel secondo pilastro al rientro in Italia non dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi e verrà assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione tramite l’applicazione di un’imposta a titolo definitivo pari al 5% delle rendite erogate.

L’applicazione avverrà da parte dell’intermediario bancario se residente, ovvero dal contribuente se la prestazione viene erogata in un conto estero.

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Commenti

15 risposte a “Secondo pilastro svizzero: devo dichiararlo in Italia?”

  1. Egregio dott. Tibaldo

    Sono di nazionalità CH, al beneficio di rendite dell’AI (primo pilastro) e cassa pensioni (secondo pilastro).
    Affitto una casa in provincia di Salerno, ma risulta difficile ottenere la residenza, in quanto il comune mi chiede la copertura sanitaria mentre l’ASL di competenza insiste sull’ottenzione della residenza…
    Lei ha già trattato tali casi?
    Ringrazio sentitamente e saluto con la massima cordialità
    Alexandre D.

    1. Buongiorno Alexandre, la ringrazio per il commento. Può risolvere questo loop burocratico con una polizza privata. La stessa assicurazione sanitaria svizzera potrebbe offrire questo servizio, salvo che non l’abbia già disdetta. Prima della stipula verifichi con il comune italiano se questo è sufficiente per integrare il requisito e ottenere la residenza.

  2. Buongiorno, sono un italiano che ha lavorato 6 anni in svizzera. avendo raggiunto i 65 anni di età ho scelto di farmi saldare il secondo pilastro in una soluzione unica con accredito sul mio c\c postale.devo dichiararlo nel 730 italiano oppure no? grazie in anticipo

    1. Buonasera Mario, verifichi che l’intermediario residente (in questo caso le poste) abbia correttamente applicato la ritenuta del 5% (comma 2, allegato-art. 37, del D.lgs. n. 33/2025). Per un’analisi approfondita del suo caso mi contatti tramite l’apposita pagina.

  3. Salve ,sono in svizzera da circa 5 anni e vorrei tornare in Italia definitivamente,posso ritirare tutto il secondo pilastro?consigliate si lasciarlo qua in svizzera?considerate che non è tanto,si parla di circa 12000 franchi..

    1. Buon pomeriggio Roberto. Se rientra in Italia è possibile ritirare solo l’eccedenza. I contributi obbligatori devono restare vincolati in un conto di libero passaggio svizzero. Saranno quindi prelevabili al pensionamento. Considerato che il conto di libero passaggio ha rendimenti decisamente contenuti, potrebbe convenire investirli. Questo è possibile abbinando un “dossier titoli” al conto di libero passaggio. Mi contatti se ha piacere di approfondire la tematica.

  4. Buona giornata. Sono italiano e ho lavorato per 20 anni in Svizzera. Desidero prelevare i fondi dal mio secondo pilastro e investirli in un portafoglio di azioni oppure obbligazioni. Quante tasse devo pagare in Italia se voglio ricevere dividendi mensili come integrazione alla mia pensione del primo pilastro? Grazie mille

    1. Buongiorno Pablo, i prelievi dal secondo pilastro sono tassati in Italia al 5%, sia se erogati in forma di capitale che di rendita. Offriamo un servizio di consulenza finanziaria, mi contatti se ha piacere di essere assistito.

  5. Buongiorno, sto valutando se prelevare anticipatamente il II pilastro per acquisto della mia abitazione principale sfruttando anche il cambio favorevole EUR/CHF attuale.
    Sarei pero’ interessato a restituire il capitale prelevato qualora lasciassi definitivamente il lavoro in Svizzera per metterlo su un conto di libero passaggio con investimento in ETF azionari.
    E’ possibile ottenere la resituzione dell’imposta del 5% applicata al momento del prelievo anticipato per acquisto casa? Se possibile va fatta in dichiarazione dei redditi?
    Grazie

    1. Buongiorno Alessio, con interpello n. 702/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le anticipazioni da secondo pilastro svizzero sono tassate in Italia applicando l’aliquota del 5%. Con riguardo alle restituzioni, i fondi di previdenza complementare italiani prevedono in tal senso l’attribuzione di un credito di imposta in modo da rendere neutra l’operazione, per analogia si potrebbe quindi sostenere la neutralità anche per il secondo pilastro svizzero. E’ possibile approfondire con Agenzia delle Entrate ed ottenere una conferma che questo sia applicabile anche in ipotesi di secondo pilastro svizzero. Mi contatti in privato se necessita di supporto nella predisposizione dell’istanza.

  6. Avatar claudio sandoval
    claudio sandoval

    Buongiorno
    Ho doppia cittadinanza, (Peru/ITA) ho lavorato per 25 anni in Peru e dal 2021 mi sono traferito in italia per la prima volta, ho cominciato a lavorare per una ditta italiana e fin dal inizio cominciato a dichiarare ovviamente in Italia. Allora, il mio fondo previdenza obbligatorio per legge peruviana viene anche tassato? se potrebbe assomigliare al secondo pilastro svizzero?
    grazie e buona giornata

    1. Buongiorno Claudio, l’indicazione nel quadro RW del dichiarativo (ai fini del monitoraggio fiscale) non è obbligatoria solo nel caso in cui il fondo derivi da contributi previdenziali versati “obbligatoriamente” dal contribuente, quindi senza possibilità di scelta. Per non sbagliare, lo indichi in dichiarazione.

  7. Buongiorno Claudio, riscatterò tutto il mio capitale del secondo pilastro nei prossimi mesi.
    Al momento ho il domicilio Svizzero, iscritto Aire, lo riscatterò mentre avrò ancora il domicilio svizzero, e me lo farò accreditare su c/c svizzero.
    Dovrò solamente pagare la tassazione Svizzera, e potro utilizzare tranquillamente questo capitale, e trasferire una parte in Italia visto che l imposizione fiscale è già stata assolta?
    Grazie

    1. Buonasera Giorgio, fintantoché non sarà residente in Italia, il riscatto del secondo pilastro svizzero non sconterà imposizione in Italia. Se intende trasferire la sua residenza in Italia faccia attenzione al timing del rientro.

      1. Grazie, allora Lei mi consiglia di fare accreditare il capitale del secondo pilastro direttamente su un c/c italiano, naturalmente assolvendo l imposta del 5% da parte della banca italiana, anche se al momento ho ancora il domicilio Svizzero per alcuni mesi .
        Grazie

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