pensione svizzera italia tassazione rimo secondo terzo pilastro

Pensione svizzera in Italia: Tassazione del 1º, 2º e 3º pilastro

In questo articolo parlerò dei redditi da pensione svizzera, e ancora più precisamente, come vengono tassati in Italia le pensioni svizzere percepite da un contribuente residente in Italia.

Il sistema previdenziale svizzero è basato su un meccanismo a tre pilastri:

  • primo pilastro: previdenza pubblica obbligatoria volta a garantire un minimo vitale alla pensione;
  • secondo pilastro: previdenza professionale obbligatoria che consente di integrare il primo piastro e mantenere il medesimo tenore di vita al pensionamento;
  • terzo pilastro: previdenza personale facoltativa con finalità integrative volontarie

Ogni pilastro andrà a erogare al lavoratore svizzero una rendita. Questa rendita pensionistica potrebbe originare dei fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui lo stato della fonte (la Svizzera) e lo stato della residenza (l’Italia) siano differenti. Come sempre però le convenzioni contro le doppie imposizioni ci vengono in salvo.

Questo tema verrà affrontato più dettagliatamente in questo articolo che parla della tassazione in Italia della pensione svizzera.

Breve riepilogo della previdenza svizzera

previdenza svizzera pilastri

Come ti ho precedentemente presentato la previdenza svizzera è basata su tre pilastri: il primo garantisce una pensione minima (quella che in Italia definiamo pensione di vecchiaia), il secondo permette di integrare la pensione minima con dei contributi derivanti dalla propria attività lavorativa e un terzo volto ad accogliere dei contributi volontari destinati alla pensione.

Se la pensione di vecchiaia italiana è similare al primo pilastro svizzero, il fondo pensione di previdenza complementare italiano si pone in un intermezzo tra il secondo e il terzo pilastro.

Ora ti devo presentare qualche sigla, per uniformare le definizioni.

Il primo pilastro è principalmente conosciuto come rendita AVS o prestazione AVS (Assicurazione Vecchiaia Superstiti e invalidità). E’ la prestazione pensionistica di cui ti parlavo.

Si affiancano al primo pilastro le prestazioni AI (Assicurazione Invalidità), IPG (Indennità per la Perdita di Guadagno) e AD (Assicurazione contro la Disoccupazione).

Il secondo pilastro prende invece il nome di LPP (Legge sulla Previdenza Professionale), è obbligatorio ed è gestito da assicurazioni private. Al superamento di un certo salario, il lavoratore congiuntamente al proprio datore di lavoro effettua dei contributi alla cassa pensione (i contributi LLP).

Il terzo pilastro non è più obbligatorio ma facoltativo ed è composto dal pilastro 3a (previdenza vincolata) e dal pilastro 3b (previdenza libera). I contributi della previdenza vincolata sono fiscalmente agevolati in Svizzera e possono essere dedotti dal reddito imponibile svizzero fino ad un importo massimo stabilito dalla normativa elvetica.


Parlane con un esperto!

Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue problematiche fiscali internazionali con esperienza e professionalità.

Se desideri maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.

Dove è tassata la pensione svizzera?

Per dirimere ogni dubbio in tema di doppia imposizione, o meglio, di localizzazione dell’imposizione, dobbiamo utilizzare la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera.

L’art. 18 della convenzione ci dice che “… le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente [italiano] in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo stato“.

Questo implica che le prestazioni pensionistiche svizzere sono imponibili solo in Italia se percepite da un soggetto residente in Italia, non rilevando il soggetto che le eroga.

Quanto è tassato il primo pilastro svizzero in Italia?

primo pilastro svizzero tassazione

La normativa fiscale italiana prevede una tassazione agevolata pari al 5% sulle pensioni svizzere in ipotesi di soggetto residente e percezione tramite intermediario residente.

Il D.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 ha abrogato la previgente legge n. 413/1991 ma mantenendo sostanzialmente immutata la previsione normativa.

L’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 ci dice al comma 1 che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.

Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 16 giugno 2023, n. 83, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia“.

La norma è sostanzialmente la medesima, salvo la citazione al nuovo accordo del 2020.

Le rendite AVS sono quelle di cui al primo pilastro, se derivanti da contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera (come ci attendiamo), sono tassate al 5% con applicazione dell’imposta da parte dell’intermediario finanziario italiano per il cui tramite l’AVS Svizzera eroga la pensione ai beneficiari italiani.

Queste rendite non devono essere dichiarate in Italia essendo già sottoposte ad imposizione. Se sono invece percepite da un intermediario estero si dovrà procedere con la dichiarazione, come visto successivamente.


Parlane con un esperto!

Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue problematiche fiscali internazionali con esperienza e professionalità.

Se desideri maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.

Quanto è tassato il secondo pilastro svizzero in Italia?

Il successivo comma 2 dell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.”

Anche in questo caso, parimenti al primo pilastro, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 5% da parte degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento delle somme di cui al secondo pilastro.

Questo lo si ha sia nel caso in cui il pagamento avvenga sotto forma di rendita, che nel caso in cui il pagamento avvenga tramite erogazione di capitale.

Con risposta ad interpello n. 702/E/21 è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che anche in questo caso si è esonerati dagli obblighi dichiarativi.

Percepimento delle rendite AVS e LPP tramite intermediario non residente

rendite AVS e LPP in Italia

In questo caso ci viene in aiuto il comma 3 dell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 che prevede che “Le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) … percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.“.

In altre parole, anche nel caso in cui il primo e secondo pilastro sia percepito senza l’intervento di un intermediario residente, si applica l’imposizione sostitutiva del 5%.


Parlane con un esperto!

Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue problematiche fiscali internazionali con esperienza e professionalità.

Se desideri maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.

Chi è l’intermediario residente e quando c’è applicazione del 5%?

Se per il primo pilastro la questione è relativamente semplice, in altre parole parliamo dell’intermediario con cui la Svizzera ha stipulato una determinata convenzione per l’erogazione della rendita AVS (quindi l’intermediario è a conoscenza della posizione del percepiente), più ostica potrebbe risultare la posizione del secondo pilastro.

Faccio un passo indietro.

Ipotizziamo un soggetto che ha lavorato in Svizzera per anni ma ora risiede in Italia.

La sua pensione può essere incassata in un conto estero (es. un conto svizzero) o erogata tramite un intermediario residente in Italia.

L’AVS ha stipulato specifici accordi con degli intermediari italiani che si occupano dell’erogazione delle pensioni in Italia, quindi l’intermediario sarà a conoscenza della posizione del pensionato residente in Italia e erogherà la pensione applicando il 5% di imposta sostitutiva.

Se la pensione viene invece erogata in un conto estero, come un conto svizzero, non sarà possibile applicare il versamento dell’imposta automatico, ma sarà il contribuente ad occuparsi della liquidazione dell’imposta.

Tutto questo vale anche per il secondo pilastro con una dovuta accortezza.

Il secondo pilastro viene erogato da intermediari privati (come un’assicurazione). E’ quindi necessario comunicare alla banca italiana che si sta ricevendo tale erogazione a titolo di pensione in quanto il prelievo spesso non è effettuato automaticamente. Se l’intermediario applica la ritenuta, il contribuente non è tenuto a dichiararla in dichiarazione dei redditi.

A tal fine è quindi opportuno che il contribuente fornisca alla banca le seguenti informazioni:

  • essere residente fiscalmente in Italia
  • di aver percepito le somme di cui al primo e secondo pilastro (se rendita indicare anche a cadenza dei pagamenti)
  • l’importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Quanto è tassato il terzo pilastro svizzero in Italia

terzo pilastro svizzero in Italia

Il terzo pilastro svizzero, non essendo obbligatorio e a maggior ragione non essendo citato nell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 sarà assoggettato a tassazione in quanto prestazione di natura pensionistica (vedi anche Interpello n. 471/2020).

L’art. 49, comma 2 del TUIR equipara ai redditi da lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere …“.

Si aprono quindi due scenari:

  • se l’erogazione della pensione avviene per il tramite di una rendita questa rendita pensionistica sconterà le ordinarie aliquote IRPEF
  • se l’erogazione della pensione avviene per il tramite di un’erogazione di capitale, il riscatto del capitale in un’unica soluzione darà luogo a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR)

Parlane con un esperto!

Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue problematiche fiscali internazionali con esperienza e professionalità.

Se desideri maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.

Quadro RW e monitoraggio fiscale delle pensioni svizzere

L’obbligo di monitoraggio fiscale prevede l’onere dichiarativo da parte del contribuente riguardo a tutte le attività finanziarie detenute all’estero.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ci ha ricordato nella Circolare n. 38/E/2013 che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero“.

Ai fini del monitoraggio fiscale e quindi del pagamento dell’IVAFE, il discriminante è l’obbligatorietà o meno del contributo:

  • il primo e il secondo pilastro essendo forme di previdenza obbligatoria non devono essere dichiarate nel quadro RW e non scontano l’IVAFE
  • il terzo pilastro essendo facoltativo deve essere invece dichiarato se il contribuente è residente in Italia.

Conclusioni

conclusioni tassazione rendite pensionistiche italia svizzera

Per riepilogare, il pensionato residente in Italia che percepisce una rendita da pensione deve distinguere le prestazioni provenienti dal primo e secondo pilastro da quelle provenienti dal terzo.

Ai fini reddituali se le somme di cui al primo e secondo pilastro vengono percepite per il tramite di un intermediario residente (previa comunicazione per il secondo pilastro) si applicherà l’imposta sostitutiva del 5%. In caso contrario sarà onere del contribuente liquidare l’imposta.

Il terzo pilastro è invece paragonato ad una più generica prestazione pensionistica e sconterà l’imposizione IRPEF ordinaria se erogato in forma di rendita, con imposta sostitutiva se erogato in forma di capitale.

Ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW) e pagamento dell’IVAFE il primo e secondo pilastro essendo obbligatori non presentano particolari oneri dichiarativi. Il terzo pilastro invece deve essere dichiarato dal contribuente residente.

Per un’analisi personalizzata del caso i professionisti di Studio Tibaldo si rendono disponibili. Puoi contattarli tramite questa pagina.

Resta aggiornato!

Ricevi consigli pratici, approfondimenti esclusivi e strategie su misura per raggiungere i tuoi obiettivi fiscali e finanziari

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.



Commenti

24 risposte a “Pensione svizzera in Italia: Tassazione del 1º, 2º e 3º pilastro”

  1. Buongiorno, sono il Sig. Castoro Angelo ho 63 Anni
    Volevo capire come funziona la tassazione del primo e secondo pilastro svizzero, praticamente io ho lavorato per 13 Anni in Svizzera, per il momento risiedo in Germania, e tra un paio di anni vorrei ritornare in Italia per sempre, e volevo capire se io quando rientro e risiedo in Italia, richiedo il pagamento totale del secondo pilastro che ho a disposizione in Svizzera, quella intera somma viene tassata sia in Svizzera che in Italia? Ho no? Se si a quanto ammonta la percentuale della tassazione? Sia in Italia che in Svizzera? Mentre il primo pilastro dove viene tassato se risiedo in Italia? A quale tassazione? La ringrazio
    Cordiali saluti
    Castoro

    1. Buongiorno Sig. Castoro. Se sarà residente in Italia al momento del pensionamento, sarà tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 5% sulle somme erogate dal primo e dal secondo pilastro, sia che queste siano in forma di rendita che di capitale. L’imposizione avverrà in dichiarazione dei redditi se utilizza un intermediario estero o direttamente da parte dell’intermediario se questo è italiano (ed informato della vicenda). Resto a disposizione per approfondire in privato la sua posizione.

  2. Salve, ho lavorato in Svizzera per 6 anni come frontaliere ,volevo sapere quando posso ritirare il secondo pilastro? Le dico che al momento vivo in Italia e sono italiano ma lavoro, ho 56 anni…

    1. Buongiorno Ruggero, il secondo pilastro immagino sia stato vincolato in un conto di libero passaggio. Non è quindi possibile prelevarlo prima dell’età pensionabile salvo il verificarsi dei casi stabiliti dalla legge svizzera (es. acquisto di un immobile con gli averi del secondo pilastro). Mi auguro che questo secondo pilastro sia stato investito e non semplicemente lasciato in un conto di libero passaggio dati gli interessi estremamente contenuti che queste gestioni offrono. Mi contatti se ha piacere di approfondire.

      1. Avatar Samuele Ceglar
        Samuele Ceglar

        Buongiorno, mi permetto di inserirmi nella discussione. Se l’avere pensionistico in un fondo di libero passaggio viene investito in fondi pensionistici in Svizzera, gli utili di questo investimento sono poi tassati in Italia considerando che la persona è residente in Italia? In Svizzera so che non sono tassati, ma vorrei sapere cosa succede una volta in Italia. Grazie

        1. Buongiorno Samuele, gli utili verranno tassati in Italia (congiuntamente al capitale) come reddito pensionistico al momento della distribuzione

  3. Avatar Angelo Gambacorta
    Angelo Gambacorta

    Buongiorno
    Mia moglie percepisce la pensione svizzera.
    L AVS manda la pensione sul nostro conto in Italia(adesso siamo residenti in Italia).
    Dall ultimo pagamento risulta :
    1747 CHF(Franchi svizzeri) con un tasso di cambio di 0,9455 dovrebbe ricevere 1847 euro, ma le vengono versati soltanto 1755,31 con un ammanco di ca. 92 euro che corrisponde al 5%.
    Come faccio a verificare che questo ammanco corrisponde al pagamento dell imposta sostitutiva e quindi non devo fare la dichiarazione dei redditi?
    L istituto intermediario non dovrebbe rilasciarmi una dichiarazione che la pensione è già tassata?
    Se non faccio la dichiarazione in un futuro controllo l agenzia delle entrate potrebbe farmi dei problemi visto che non ho una certificazione?
    Ringraziandola anticipatamente le invio i piü
    Cordiali Saluti

    1. Buongiorno Angelo, deve richiedere all’intermediario una conferma che la differenza risulti da un prelievo dell’imposta italiana. Il trattamento mi risulta essere corretto. L’intermediario all’esito della trattenuta comunicherà ad Agenzia delle Entrate l’applicazione dell’imposta, l’Agenzia sarà quindi informata.

  4. Avatar ALESSANDRA
    ALESSANDRA

    Buongiorno,
    devo dichiarare nel MODELLO REDDITI 2025 PF un reddito di prepensionamento svizzero vecchio ordinamento (tassazione 5%). In che quadro deve essere inserito?
    Grazie mille

    1. Buonasera Alessandra, verifichi innanzitutto se l’intermediario italiano (nel caso in cui il reddito sia stato percepito tramite una banca italiana) abbia già applicato l’imposta sostitutiva. Qualora ciò non fosse avvenuto, è necessario indicare l’importo nella dichiarazione dei redditi.
      Con la risposta n. 418/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le rendite LPP (è necessario comprendere di quale tipo di rendita si tratti) devono essere indicate nel quadro RM.

  5. Buongiorno,

    il 3° pilastro sconta IVAFE oppure solamente va dichiarata la consistenza a fine anno nel quadro RW?

    Grazie mille

    1. Buongiorno Andrea, nella circolare n. 28/E/2012 viene sostenuto che non sono soggette ad IVAFE le forme di previdenza complementari estere, quindi il terzo pilastro. Il terzo pilastro è però soggetto a monitoraggio fiscale e deve essere indicato nel quadro RW.

  6. Avatar Pier Giorgio Meschini
    Pier Giorgio Meschini

    Buonasera, ho una pensione AVS accreditata in un conto di risparmio nella banca svizzera, nel rigo M31 del 730 che” tipo” di reddito di capitale scelgo da “a” a”‘j”?
    Grazie mille.

    1. Buonasera Pier Giorgio, in caso di percezione delle prestazioni all’estero nel 2024 si devono indicare le somme incassate nel rigo RM31 del quadro RM (utilizzando il modello persone fisiche), riportando la causale residuale “I” e il codice dello Stato estero “071” (Svizzera). In quanto commercialisti siamo abilitati ad inviare il modello PF, da qui il riferimento a questo modello.
      L’imposta sostitutiva (5%) dovrà poi essere versata utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno di riferimento del reddito.

  7. Avatar Salvatore Furca
    Salvatore Furca

    Buonasera signor Luca TIBALDO
    agosto 08.2025
    ho lavorato in svizzera dal 01.06.1968 al 21.08.1970 in data 27.06.2024, ho fatto domanda di pensione FPLD, volevo sapere se decorre da quando ho compiuto i 65 anni e se mi vengono riconosciuti gli arretrati.
    grazie mille.

    1. Buonasera Salvatore, mi trova in difficoltà non avendo analizzato la sua posizione. In linea di massima tramite domanda di totalizzazione internazionale riuscirà ad ottenere un duplice assegno pensionistico (da INPS e da AVS) per le due rendite pensionistiche. Gli arretrati vengono generalmente pagati dal momento in cui sorge il diritto alla pensione.

  8. Avatar Roberto bella
    Roberto bella

    Buona sera signor luca, io abito in svizzera dal 2000 e dovvrei andare in prepensionamento a novembre 2026, e vorrei rientrare in italia definitivamente, ho intenzione di ritirarmi il secondo pilastro come capitale, dove mi viene tassato in italia o in svizzera? E quando devo iniziare a muovermi per fare la documentazione?

    1. Buongiorno Roberto, questo dipende dal suo stato di residenza. Mi contatti in privato per analizzare concretamente la sua posizione e minimizzare l’impatto fiscale. Un caro saluto.

  9. Avatar Alessandra M.
    Alessandra M.

    Buon pomeriggio, Dottor Tibaldo.
    A breve inizierò a lavorare come dipendente nel Canton Ticino, ma manterrò la residenza fiscale in Italia.
    Contribuirò, insieme ad datore di lavoro, al versamento della forma di previdenza LPP (secondo pilastro) stipulata dall’azienda con una compagnia assicurativa elvetica.
    Diversamente effettuati alla previdenza potranno essere considerati redditi deducibili della dichiarazione dei redditi che andrò ad effettuare l’anno prossimo in Italia? L’eventuale deducibilità si somma a quella italiana prevista per i versamenti alla previdenza complementare di 5166 € annui o la somma versata in Svizzera elide l’importo deducibile massimo previsto in Italia?
    La Ringrazio

    1. Buongiorno Alessandra, Agenzia delle Entrate ha precisato che i redditi esteri devono essere indicati al netto delle contribuzioni obbligatorie effettuate a favore dell’ente previdenziale dello stato estero. Ritengo che la deducibilità (circa 5.000 euro) legata alle forme di previdenza complementare si applica solo per i fondi pensione locali. Mi contatti in privato per approfondire la sua posizione.

  10. Salve dott Tibaldo , volevo chiedere un informazione, mio marito ha 58 ha lavorato in Svizzera per 11 ritirerà il suo 2 pilastro in capitale ma non sappiamo bene se lasciarlo in svizzera avendo un conto ancora aperto o farlo trasferire in Italia mi può aiutare a livello fiscale come ci dobbiamo comportare in ambi due i casi grazie mille

    1. Buongiorno Anna, la ringrazio per averci contattato. Le chiederei di prenotare una consulenza per analizzare il vostro caso e gestire al meglio la posizione di suo marito.

  11. Buongiorno Sig Tibaldo. sono un ex frontaliere ora pensionato abitante in italia (verbania). A novembre mi scade una polizza vita terzo pilastro, in svizzera, quale sarà la tassazione? in attesa la ringrazio.

    1. Buongiorno Sylvi, verrà tassato secondo gli ordinari scaglioni IRPEF se preleva mediante rendita, aliquota media IRPEF nel caso in cui prelevi in forma di capitale. Mi contatti in privato per analizzare la sua posizione ed ottimizzare il prelievo.

Rispondi a Angelo Gambacorta Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *