In questo articolo parlerò dei redditi da pensione svizzera, e ancora più precisamente, come vengono tassati in Italia le pensioni svizzere percepite da un contribuente residente in Italia.
Il sistema previdenziale svizzero è basato su un meccanismo a tre pilastri:
- primo pilastro: previdenza pubblica obbligatoria volta a garantire un minimo vitale alla pensione;
- secondo pilastro: previdenza professionale obbligatoria che consente di integrare il primo piastro e mantenere il medesimo tenore di vita al pensionamento;
- terzo pilastro: previdenza personale facoltativa con finalità integrative volontarie
Ogni pilastro andrà a erogare al lavoratore svizzero una rendita. Questa rendita pensionistica potrebbe originare dei fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui lo stato della fonte (la Svizzera) e lo stato della residenza (l’Italia) siano differenti. Come sempre però le convenzioni contro le doppie imposizioni ci vengono in salvo.
Questo tema verrà affrontato più dettagliatamente in questo articolo che parla della tassazione in Italia della pensione svizzera.
- Breve riepilogo della previdenza svizzera
- Dove è tassata la pensione svizzera?
- Quanto è tassato il primo pilastro svizzero in Italia?
- Quanto è tassato il secondo pilastro svizzero in Italia?
- Percepimento delle rendite AVS e LPP tramite intermediario non residente
- Chi è l'intermediario residente e quando c'è applicazione del 5%?
- Quanto è tassato il terzo pilastro svizzero in Italia
- Quadro RW e monitoraggio fiscale delle pensioni svizzere
- Conclusioni
Breve riepilogo della previdenza svizzera

Come ti ho precedentemente presentato la previdenza svizzera è basata su tre pilastri: il primo garantisce una pensione minima (quella che in Italia definiamo pensione di vecchiaia), il secondo permette di integrare la pensione minima con dei contributi derivanti dalla propria attività lavorativa e un terzo volto ad accogliere dei contributi volontari destinati alla pensione.
Se la pensione di vecchiaia italiana è similare al primo pilastro svizzero, il fondo pensione di previdenza complementare italiano si pone in un intermezzo tra il secondo e il terzo pilastro.
Ora ti devo presentare qualche sigla, per uniformare le definizioni.
Il primo pilastro è principalmente conosciuto come rendita AVS o prestazione AVS (Assicurazione Vecchiaia Superstiti e invalidità). E’ la prestazione pensionistica di cui ti parlavo.
Si affiancano al primo pilastro le prestazioni AI (Assicurazione Invalidità), IPG (Indennità per la Perdita di Guadagno) e AD (Assicurazione contro la Disoccupazione).
Il secondo pilastro prende invece il nome di LPP (Legge sulla Previdenza Professionale), è obbligatorio ed è gestito da assicurazioni private. Al superamento di un certo salario, il lavoratore congiuntamente al proprio datore di lavoro effettua dei contributi alla cassa pensione (i contributi LLP).
Il terzo pilastro non è più obbligatorio ma facoltativo ed è composto dal pilastro 3a (previdenza vincolata) e dal pilastro 3b (previdenza libera). I contributi della previdenza vincolata sono fiscalmente agevolati in Svizzera e possono essere dedotti dal reddito imponibile svizzero fino ad un importo massimo stabilito dalla normativa elvetica.
Dove è tassata la pensione svizzera?
Per dirimere ogni dubbio in tema di doppia imposizione, o meglio, di localizzazione dell’imposizione, dobbiamo utilizzare la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera.
L’art. 18 della convenzione ci dice che “… le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente [italiano] in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo stato“.
Questo implica che le prestazioni pensionistiche svizzere sono imponibili solo in Italia se percepite da un soggetto residente in Italia, non rilevando il soggetto che le eroga.
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Quanto è tassato il primo pilastro svizzero in Italia?

La normativa fiscale italiana prevede una tassazione agevolata pari al 5% sulle pensioni svizzere in ipotesi di soggetto residente e percezione tramite intermediario residente.
Il D.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 ha abrogato la previgente legge n. 413/1991 ma mantenendo sostanzialmente immutata la previsione normativa.
L’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 ci dice al comma 1 che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.
Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 16 giugno 2023, n. 83, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia“.
La norma è sostanzialmente la medesima, salvo la citazione al nuovo accordo del 2020.
Le rendite AVS sono quelle di cui al primo pilastro, se derivanti da contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera (come ci attendiamo), sono tassate al 5% con applicazione dell’imposta da parte dell’intermediario finanziario italiano per il cui tramite l’AVS Svizzera eroga la pensione ai beneficiari italiani.
Queste rendite non devono essere dichiarate in Italia essendo già sottoposte ad imposizione. Se sono invece percepite da un intermediario estero si dovrà procedere con la dichiarazione, come visto successivamente.
Quanto è tassato il secondo pilastro svizzero in Italia?
Il successivo comma 2 dell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.”
Anche in questo caso, parimenti al primo pilastro, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 5% da parte degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento delle somme di cui al secondo pilastro.
Questo lo si ha sia nel caso in cui il pagamento avvenga sotto forma di rendita, che nel caso in cui il pagamento avvenga tramite erogazione di capitale.
Con risposta ad interpello n. 702/E/21 è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che anche in questo caso si è esonerati dagli obblighi dichiarativi.
Percepimento delle rendite AVS e LPP tramite intermediario non residente

In questo caso ci viene in aiuto il comma 3 dell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 che prevede che “Le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) … percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.“.
In altre parole, anche nel caso in cui il primo e secondo pilastro sia percepito senza l’intervento di un intermediario residente, si applica l’imposizione sostitutiva del 5%.
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Chi è l’intermediario residente e quando c’è applicazione del 5%?
Se per il primo pilastro la questione è relativamente semplice, in altre parole parliamo dell’intermediario con cui la Svizzera ha stipulato una determinata convenzione per l’erogazione della rendita AVS (quindi l’intermediario è a conoscenza della posizione del percepiente), più ostica potrebbe risultare la posizione del secondo pilastro.
Faccio un passo indietro.
Ipotizziamo un soggetto che ha lavorato in Svizzera per anni ma ora risiede in Italia.
La sua pensione può essere incassata in un conto estero (es. un conto svizzero) o erogata tramite un intermediario residente in Italia.
L’AVS ha stipulato specifici accordi con degli intermediari italiani che si occupano dell’erogazione delle pensioni in Italia, quindi l’intermediario sarà a conoscenza della posizione del pensionato residente in Italia e erogherà la pensione applicando il 5% di imposta sostitutiva.
Se la pensione viene invece erogata in un conto estero, come un conto svizzero, non sarà possibile applicare il versamento dell’imposta automatico, ma sarà il contribuente ad occuparsi della liquidazione dell’imposta.
Tutto questo vale anche per il secondo pilastro con una dovuta accortezza.
Il secondo pilastro viene erogato da intermediari privati (come un’assicurazione). E’ quindi necessario comunicare alla banca italiana che si sta ricevendo tale erogazione a titolo di pensione in quanto il prelievo spesso non è effettuato automaticamente. Se l’intermediario applica la ritenuta, il contribuente non è tenuto a dichiararla in dichiarazione dei redditi.
A tal fine è quindi opportuno che il contribuente fornisca alla banca le seguenti informazioni:
- essere residente fiscalmente in Italia
- di aver percepito le somme di cui al primo e secondo pilastro (se rendita indicare anche a cadenza dei pagamenti)
- l’importo lordo su cui applicare la ritenuta.
Quanto è tassato il terzo pilastro svizzero in Italia

Il terzo pilastro svizzero, non essendo obbligatorio e a maggior ragione non essendo citato nell’allegato art. 37 del D.lgs. n. 33/2025 sarà assoggettato a tassazione in quanto prestazione di natura pensionistica (vedi anche Interpello n. 471/2020).
L’art. 49, comma 2 del TUIR equipara ai redditi da lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere …“.
Si aprono quindi due scenari:
- se l’erogazione della pensione avviene per il tramite di una rendita questa rendita pensionistica sconterà le ordinarie aliquote IRPEF
- se l’erogazione della pensione avviene per il tramite di un’erogazione di capitale, il riscatto del capitale in un’unica soluzione darà luogo a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR)
Quadro RW e monitoraggio fiscale delle pensioni svizzere
L’obbligo di monitoraggio fiscale prevede l’onere dichiarativo da parte del contribuente riguardo a tutte le attività finanziarie detenute all’estero.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ci ha ricordato nella Circolare n. 38/E/2013 che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero“.
Ai fini del monitoraggio fiscale e quindi del pagamento dell’IVAFE, il discriminante è l’obbligatorietà o meno del contributo:
- il primo e il secondo pilastro essendo forme di previdenza obbligatoria non devono essere dichiarate nel quadro RW e non scontano l’IVAFE
- il terzo pilastro essendo facoltativo deve essere invece dichiarato se il contribuente è residente in Italia.
Conclusioni

Per riepilogare, il pensionato residente in Italia che percepisce una rendita da pensione deve distinguere le prestazioni provenienti dal primo e secondo pilastro da quelle provenienti dal terzo.
Ai fini reddituali se le somme di cui al primo e secondo pilastro vengono percepite per il tramite di un intermediario residente (previa comunicazione per il secondo pilastro) si applicherà l’imposta sostitutiva del 5%. In caso contrario sarà onere del contribuente liquidare l’imposta.
Il terzo pilastro è invece paragonato ad una più generica prestazione pensionistica e sconterà l’imposizione IRPEF ordinaria se erogato in forma di rendita, con imposta sostitutiva se erogato in forma di capitale.
Ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW) e pagamento dell’IVAFE il primo e secondo pilastro essendo obbligatori non presentano particolari oneri dichiarativi. Il terzo pilastro invece deve essere dichiarato dal contribuente residente.
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