Le tematiche previdenziali sono spesso frutto di confusione.
A differenza dei profili fiscali, dove grosso modo abbiamo un testo unico e delle convenzioni contro le doppie imposizioni elaborate secondo un modello standard che ci permettono di dirimere i conflitti, gli aspetti previdenziali (in primis la pensione) sono regolati prevalentemente dalla normativa europea e da accordi bilaterali.
La normativa si evolve, fino alla pandemia Covid il lavoro a distanza – smart working non era così diffuso e, considerando una legislazione ultradecennale, questa fattispecie non veniva mai considerata dalla norma.
Fortunatamente il legislatore negli ultimi anni ha colmato le lacune cross-border permettendo alle persone che vivono “a cavallo del confine” di avere chiarezza circa il proprio trattamento previdenziale.
In questa guida analizzo diversi scenari di lavoratori italiani che lavorano all’estero ma risiedono in Italia, risiedono all’estero o lavorano in Smart Working – Home Office.
Cercherò di darti dei punti chiave per permetterti di capire dove, quando e quanti contributi previdenziali devi versare in Italia e all’estero.
Ti spiegherò inoltre come i diversi paesi esteri andranno a pagarti la pensione e come assicurare che questo avvenga senza particolari difficoltà.
- Dove verso i contributi previdenziali se lavoro all'estero?
- Cosa succede se lavoro per un'azienda svizzera ma sono residente in Italia?
- Cosa succede se lavoro in smart working per un'azienda estera in Europa?
- Cosa succede se lavoro in smart working per un'azienda americana?
- Dove verso i contributi se sono un lavoratore distaccato o in trasferta all'estero?
- Come funziona la pensione in Italia se ho lavorato all'estero?
- Come funziona la totalizzazione dei contributi per chi ha lavorato all'estero?
- Conclusioni
Dove verso i contributi previdenziali se lavoro all’estero?

In genere, la determinazione dello stato a cui dovrai versare i contributi previdenziali dipende da due fattori principali:
- la tua situazione lavorativa (dipendente, lavoratore autonomo, distaccato all’estero, lavoratore transfrontaliero, …)
- il tuo paese di residenza e non la tua nazionalità
A questo si aggiungono gli accordi bilaterali stipulati con paesi extra-UE e i regolamenti comunitari, per i paesi dell’Unione Europea (in primis il regolamento n. 883/2004).
Facciamo un po’ di chiarezza.
Il principio base è il seguente: se un lavoratore svolge la propria attività lavorativa in un paese, sarà assoggettato ai contributi previdenziali di quel paese e da questo paese riceverà quindi la pensione. Il criterio è territoriale.
Facciamo un esempio: lavori in Italia, sei residente in Italia, pagherai i contributi all’INPS italiana. Se sei invece residente in Svizzera e li lavori, pagherai i contributi all’AVS svizzera.
Ora complichiamo la situazione.
Cosa succede se lavoro per un’azienda svizzera ma sono residente in Italia?
Questo primo scenario prevede la prestazione dell’attività lavorativa a favore di un’azienda estera su territorio estero (svizzero), ma con rientro in Italia su base giornaliera in quanto lavoratore frontaliere.
Siamo al di fuori dell’Unione Europea, ma per il tramite di una convenzione bilaterale tra l’Unione europea e la Svizzera – volta ad agevolare la circolazione delle persone – si applica il regolamento CE 883/2004.
Il principio territoriale indicato precedentemente individua la svizzera quale paese in cui dovranno essere versati i contributi, data che l’attività lavorativa è ivi esercitata.
Dato che l’attività lavorativa non è svolta sul suolo italiano, non sarà necessario versare i contributi previdenziali nelle casse dell’INPS.
Cosa ne sarà della pensione? Avendo versato i contributi nelle casse svizzere, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, l’AVS svizzera ti liquiderà quanto di tua spettanza.
Per l’assegno di disoccupazione come ci si comporta? In caso di mancata occupazione, il lavoratore si ritroverà stabilmente sul suolo italiano, avendo in questo stato la residenza.
L’art. 65 del regolamento CE 883/2004 sostiene che in caso di disoccupazione completa (il lavoratore non svolge più la propria attività lavorativa) sarà l’ente previdenziale del paese di residenza a versare l’indennità di disoccupazione. In altre parole il lavoratore italiano inoccupato dovrà rivolgersi all’INPS per richiedere il pagamento della Naspi.
Ricapitolando. Il lavoratore residente in Italia ma occupato in Svizzera verserà i contributi previdenziali unicamente in svizzera dato che svolge l’attività fisicamente nel paese.
La pensione verrà erogata dall’ente di previdenza svizzero, ma l’assegno di disoccupazione dovrà essere richiesto all’ente di previdenza italiano.
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Cosa succede se lavoro in smart working per un’azienda estera in Europa?

Questo secondo scenario vede il lavoratore, residente in Italia, svolgere la propria attività lavorativa per conto di un datore di lavoro residente in uno stato estero. Ipotizziamo di muoverci entro i confini europei e svolgere tale attività lavorativa a favore di un’azienda francese.
Il lavoro è svolto a distanza in modalità “smart working“, facendo quindi “home office“.
Ai fini reddituali (pagamento dell’IRPEF), presto è detto. L’attività lavorativa è svolta in Italia, saranno quindi dovute le imposte sui redditi in Italia, eventualmente recuperando quanto versato a titolo definitivo nello stato estero.
Sotto il punto di vista contributivo la faccenda si complica. Il regolamento CE 883/2004 era stato scritto in anni nei quali il lavoro da remoto non era diffuso e i fenomeni transfrontalieri erano limitati allo svolgimento dell’attività lavorativa fisicamente nello stato estero.
Il 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto l’accordo quadro sul “telelavoro dei transfrontalieri” che precisa quanto contenuto nell’art. 16 del regolamento CE 883/2004. L’accordo quadro ha applicazione dal 1 gennaio 2024 e prevede che:
- il lavoratore è soggetto al regime di previdenza dello stato membro di residenza qualora svolga in questo paese una parte sostanziale della propria attività (art. 13 del regolamento)
- l’attività è sostanziale quando è esercitata nel paese per più del 49,99% del tempo se entrambi i paesi sono firmatari del framework agreement del 2024 (regime facoltativo, è necessaria comunicazione ed è applicabile per 3 anni massimo), in caso contrario la percentuale scende al 25%.
Nel caso in cui si superi il 25% dell’attività lavorativa esercitata in modalità smart working nel paese di residenza, sarà compito del datore di lavoro procedere ad assicurare il dipendente italiano sia ai fini previdenziali (versamento dei contributi INPS – art. 37 comma 1 del RDL 1827/35 – principio di territorialità) che ai fini di sicurezza sul lavoro (pagamento dei premi INAIL – art. 1 comma 1 del DPR 1124/65).
Per assicurare il dipendente, il datore di lavoro estero dovrà registrarsi agli enti previdenziali italiani.
Cosa succede se lavoro in smart working per un’azienda americana?
Se l’attività svolta è a favore di un datore di lavoro non localizzato nell’unione europea o in svizzera, non si applicherà più il regolamento CE 883/2004 ma entreranno in gioco eventuali convenzioni bilaterali.
Questo è il caso dell’attività svolta in modalità smart-working per un datore di lavoro statunitense. L’Italia e gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo il 23 maggio 1973 che prevede:
- la possibilità per il cittadino statunitense di optare per l’assoggettamento alla legislazione previdenziale del paese del datore di lavoro (art. 7 comma 2 dell’accordo);
- la possibilità di optare, nel caso di conflitto di attrazione previdenziale, per la legislazione della propria cittadinanza, permettendo quindi al cittadino italiano o italo-americano di scegliere una delle due legislazioni (art. 7, comma 4 dell’accordo).
E’ necessario l’ottenimento da parte del datore di lavoro statunitense del certificato di copertura previdenziale USA/IT 4 per avere l’esenzione in Italia.
E’ da ricordare che l’accordo non copre la totalità delle prestazioni previdenziali, rimanendo dovuti dei contributi minori in Italia. Il datore di lavoro statunitense dovrà quindi comunque registrarsi in Italia e versare questi contributi.
Dove verso i contributi se sono un lavoratore distaccato o in trasferta all’estero?

Come visto precedentemente il principio base prevede che il lavoratore è soggetto al regime di previdenza dello stato in cui presta l’attività lavorativa. L’articolo 12 del regolamento prevede una deroga in ipotesi di distacco all’estero.
Per un periodo massimo di 24 mesi – ma prorogabile in casi eccezionali – è possibile mantenere la contribuzione nel paese di origine previo ottenimento di un certificato di copertura previdenziale A1.
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Come funziona la pensione in Italia se ho lavorato all’estero?
Mi è stato più volte chiesto cosa succede ai miei contributi INPS se mi trasferisco all’estero.
Se ti trasferisci all’estero i contributi INPS versati in Italia e i contributi previdenziali versati all’estero non vengono automaticamente trasferiti. Se non farai nulla ti troverai con più posizioni previdenziali presso enti esteri, quindi in linea di massima riceverai differenti pagamenti previdenziali al raggiungimento dei requisiti di legge.
Ci sono due modalità per vedersi riconosciuti i contributi previdenziali esteri in Italia:
- il riscatto oneroso dei periodi compiuti all’estero per paesi che non hanno stipulato la convenzione
- la totalizzazione internazionale dei contributi: ogni ente contributivo mantiene la propria autonomia ma permette di riconoscere i periodi di lavoro estero al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici
Come funziona la totalizzazione dei contributi per chi ha lavorato all’estero?

Se hai lavorato all’estero, al solo fine di vederti riconosciuti gli anni di lavoro per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, potrai chiedere la totalizzazione dei contributi.
La totalizzazione internazionale dei contributi è una procedura gratuita che prevede di vedersi riconosciuti in Italia gli anni lavorativi esteri in paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o in paesi extra-UE con cui l’Italia ha siglato specifiche convenzioni internazionali.
Questo permette di integrare i requisiti pensionistici (in particolar modo l’anzianità contributiva minima) per ottenere il diritto alla pensione.
I singoli stati mantengono la rispettiva autonomia non essendoci un materiale trasferimento dei contributi previdenziali da uno stato all’altro.
Ogni ente contributivo quindi calcolerà e liquiderà la rispettiva pensione pro-rata in base ai contributi effettivamente versati nel proprio sistema. Nella pratica riceverai quindi una quota di pensione dal paese estero (a condizione che tu abbia maturato i contributi locali) e una quota di pensione dall’Italia.
Per i paesi europei il periodo minimo lavorativo è di 12 mesi. E’ infine necessario che i periodi lavorativi non siano sovrapposti.
La domanda di totalizzazione internazionale dei contributi deve essere presentata all’INPS per vedersi riconosciuti ai fini italiani i contributi esteri.
La domanda di pensione verrà parimenti presentata all’istituto competente dello stato in cui il soggetto è residente (per l’Italia, l’INPS) e sarà quindi valida per tutti gli stati in cui il soggetto ha lavorato. La domanda è comunque valida anche se non presentata nel paese di residenza, ma ciò può causare lungaggini burocratiche.
Conclusioni
In questo articolo ho analizzato alcuni scenari di previdenza estera e più nello specifico cosa succede alla tua pensione quando lavori in diversi stati.
Il regolamento CE 883/2004 fa da padrone nell’interpretazione e nel coordinamento delle diverse legislazioni previdenziali ed è applicabile agli stati dell’Unione Europea e alla Svizzera. Per gli stati extra-UE è necessario rifarsi alle convenzioni bilaterali stipulate tra lo stato italiano e lo stato estero.
Il principio generale prevede che i contributi previdenziali siano versati nello stato in cui viene svolta l’attività lavorativa. E’ prevista un’eccezione per un periodo massimo di 24 mesi nel caso dei lavoratori distaccati e un’esenzione del 25% (elevabile fino al 49%) nel caso di lavoratori in smart working.
La convenzione con gli Stati Uniti permette di assoggettare a tassazione previdenziale sulla base di un’opzione basata sulla cittadinanza.
Per vedersi riconosciuti i contributi previdenziali ai fini pensionistici, nei paesi europei o dove è presente una convenzione, sarà possibile richiedere con l’istituto della totalizzazione il raggiungimento dei requisiti di anzianità. Nonostante questo i singoli enti previdenziali avranno autonomia, procedendo distintamente a liquidare le relative pensioni secondo il meccanismo del pro-rata.
In assenza di accordo bilaterale ci si dovrà rifare all’istituto del riscatto oneroso che, previo pagamento, prevede il riconoscimento degli anni lavorativi esteri in Italia.

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