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USD-C, Stable Coin ed E-Money Token: Guida alla tassazione

È notizia di pochi giorni fa l’ottenimento da parte di Circle, la società emittente di USD-C e EUR-C, dell’autorizzazione ad operare come Istituto di Moneta Elettronica da parte dell’autorità di vigilanza francese.

Non è aspetto di poco conto.

A giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento europeo n. 2023/1114 (Regolamento MICAR – Market in Crypto-Assets Regulation) che va a definire e regolare le criptovalute.

In particolare, definisce puntualmente cosa sono gli e-money token: USD-C e EUR-C se parliamo di Circle. Ricordo che è un regolamento, quindi di diretta applicazione, non necessita di recepimento dagli stati membri.

Perché è così importante distinguere un e-money token  da un’altra criptovaluta? Ancora una volta la variabile fiscale entra in campo. Presto ci arriveremo, prima è necessario definire il contesto in cui operiamo.

Il regolamento MICAR e gli Stable Coin

regolamento MICAR criptovalute

Come già accennavo il regolamento MICAR (Market in Crypto-Assets Regulation) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel giugno 2023 e risulterà interamente applicabile al termine del 2024.

Dal 30 giugno 2024 sono già in vigore i titoli III (token collegati ad attività) e IV (token di moneta elettronica). 

Sia i token collegati ad attività che i token di moneta elettronica presentano un prezzo stabile (stabilità relativa), in quanto è determinato in riferimento all’attività sottostante (valuta, merce, indice, …).

Il regolamento MICAR non regola l’intero mercato. Sono escluse alcune cripto-attività come gli NFT (non fungible token) e le criptovalute emesse da soggetti non europei.

Questo regolamento impone, tra gli altri, una serie di requisiti minimi in materia di trasparenza in capo agli emittenti delle criptovalute come la pubblicazione di un White Paper (documento che descrive la tecnologia sottostante, i relativi rischi, …).

Questi però restano oneri in capo ai soggetti emittenti. Oneri a cui la società Circle, ente emittente di USD-C e EUR-C, famosi stable coin largamente adottati nel mondo cripto, si è già conformata.

L’utente finale è maggiormente tutelato da questo tentativo del legislatore europeo di incrementare il livello trasparenza in un mondo cripto spesso criticato per essere “grigio”.

Se si concludesse qui, la questione sarebbe certo stimolante ma di limitato interesse per l’utente finale. Citavo precedentemente la questione fiscale. Un ultimo attimo di pazienza e arrivo al punto.

All’utente finale interessano due definizione che il regolamento introduce (Art. 3, Reg. UE 2023/1114) in materia di stable coin:

  • token di moneta elettronica (e-money token): un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale (il caso di USD-C e EUR-C);
  • token collegato ad attività: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali

Sono due definizioni riprese dalla stessa circolare n.30/E del 27 ottobre 2023.

La circolare n. 30/E ha ad oggetto il trattamento fiscale delle cripto-attività e traspone le definizioni del regolamento MICAR. Dopotutto è una delle poche fonti all’interno del nostro ordinamento che trattano di criptovalute.

Anche qua ricordo che si tratta di una circolare, quindi ha soli fini chiarificatori e può essere smentita dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Aiuta però, in presenza di una normativa decisamente acerba e alquanto priva di giurisprudenza, a chiarire la nuova formulazione dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi che attrae a tassazione a far data dal gennaio 2023 i redditi (plusvalenze e proventi) derivanti da criptovalute.

Tralascio per brevità gli aspetti legati al monitoraggio fiscale: anche gli stable coin sono soggetti a questo adempimento. E’ quindi necessario compilare il quadro RW della propria dichiarazione anche in ipotesi di mancata produzione di redditi nel caso in cui si siano detenute cripto-attività nel corso dell’anno.

La fiscalità degli stable token: USD-C, USD-T e DAI

fiscalità degli stable token e-money token token di moneta elettronica

Facciamo un po’ di ordine e ricapitoliamo quanto visto precedentemente.

L’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR attrae ad imposizione qualificando come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività.

Non sono considerate le plusvalenze e gli altri proventi inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Parrebbe non essere una franchigia, quindi in caso di superamento non si deve considerare la sola eccedenza. Conclude sottolineando che non è rilevante fiscalmente la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

La norma qui si conclude. È necessario quindi interpretare cosa si intenda per eguali caratteristiche e funzioni.

La circolare 30/E viene in aiuto sottolineando come a partire dal 1 gennaio 2023 non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante lo scambio di una criptovaluta con un’altra, né in generale lo scambio di un NFT con un altro NFT. Continua dicendo che nella permuta tra criptovalute e stablecoin è necessario distinguere seguendo l’approccio definito dal regolamento MICAR.

Il MICAR come visto precedentemente distingue tra token di moneta elettronica (e-money token) e token collegato ad attività (asset-referenced token).

La differenza principale la si ha nel fatto che i token di moneta elettronica sono per l’appunto considerati moneta elettronica, e quindi emessi da soggetti autorizzati (la circolare 30/E rimanda infatti all’art. 2 della direttiva 2009/110/CE).

Ne consegue quindi che essendo moneta elettronica, gli e-money token rappresentano un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi.

La circolare 30/E conclude, per quanto di nostro interesse, sostenendo come la permuta tra criptovaluta e token di moneta elettronica (e-money token) sia fiscalmente rilevante mentre la permuta tra criptovalute e token collegati ad attività (asset-referenced token) non lo sia.

Se quindi è ormai chiaro il trattamento fiscale di USD-C e EUR-C (token di moneta elettronica per i quali la permuta con criptovalute è fiscalmente rilevante) dato recente ottenimento da parte di Circle dell’abilitazione ad operare, resta non chiaro come USD-T, la criptovaluta emessa da Tether, debba essere considerata.

A parer mio, il trattamento  fiscale di USD-T dovrebbe essere assimilato a USD-C. Il non ottenimento di una licenza da parte di Tether, in particolare adottando un approccio prudenziale, non comporta la mancata assimilazione alla famiglia dei token di moneta elettronica.

Di converso porrebbe Tether, in qualità di emittente della moneta elettronica, in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento MICAR in quanto mancate di autorizzazione.

E che dire invece delle stable coin decentralizzate come DAI, una criptovaluta che prevede un ancoraggio il più vicino possibile al dollaro?

Queste criptovalute non sono emesse da una società privata (come nel caso di Circle e Tether) in base alla propria politica di emissione ma da un qualsiasi utente che aderisce al protocollo.

Mancando del requisito della rappresentabilità come credito e del rimborso al valore nominale richiesto dalla direttiva 2009/110/CE (Art. 2) e ribadito dalla Circolare n. 30/E (i possessori di moneta elettronica sono sempre titolari di un credito nei confronti dell’emittente della moneta elettronica e hanno il diritto contrattuale di ottenere al valore nominale il rimborso del valore monetario), sono qualificabili come token collegati ad attività (asset-referenced token) e quindi non rilevano fiscalmente nel momento di conversione con altre criptovalute.

La non integrazione della definizione di token di moneta elettronica, rimandando alla definizione di token collegato all’attività, pone il token oggetto di analisi in questa ultima categoria.

Conclusione

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In questo articolo abbiamo visto come la conversione di criptovalute in stable coin rilevi fiscalmente solo nel caso in cui questi ultimi siano considerati dei token di moneta elettronica (e-money token).

L’ottenimento della licenza ad operare come emittente da parte di Circle ha fugato ogni dubbio per USD-C ed EUR-C.

La mancata licenza in capo a Tether non consente di esprimersi nettamente in merito a USD-T ma, seguendo un approccio prudenziale, sembrerebbe opportuno assimilare USD-T ad un token di moneta elettronica.

Il token DAI di converso, non integrando i requisiti dei token di moneta elettronica, è qualificabile come token collegato ad attività (asset referenced token). La conversione di criptovaluta in DAI non comporterebbe quindi imposizione fiscale.

È comunque doveroso precisare come si sia giunti a queste conclusioni sulla base di una ancora acerba normativa ad oggi in vigore e le note interpretative dell’Agenzia delle Entrate che hanno solo funzioni chiarificatore ma mancano di valore di legge.

Massima prudenza ed attenzione è quindi  consigliata in vista di futuri chiarimenti che mi auspico non tarderanno ad arrivare.

Bibliografia

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Commenti

21 risposte a “USD-C, Stable Coin ed E-Money Token: Guida alla tassazione”

  1. Buon giorno,

    dove posso trovare la lista degli e-money tokens autorizzati (o le società che hanno ottenuto la licenza) ?

    grazie

    1. Buongiorno Alberto, ad oggi non mi risulta esistere un registro che indichi quali e-money token sono stati autorizzati e quindi qualificati come tali o meno. Puoi usare come parametro indiziario l’ottenimento della licenza da parte dell’emittente. E’ comunque necessario procedere con un esame caso per caso.

  2. Avatar Omar Giannotti
    Omar Giannotti

    buonasera ho letto il suo articolo, vorrei capire quindi quale è ad oggi la conversione sicura di btc per non creare plusvalenza ad eccezione di DAI. esiste ?

    1. Buonasera Omar, in materia fiscale, soprattutto in ambito Bitcoin le certezze sono sempre poche. La normativa attuale stabilisce che le conversioni tra criptovalute non e-money token (ad esempio Ethereum, Litecoin, …) non determini la produzione di reddito, e quindi il pagamento di imposte sui redditi (si tratta di una permuta).

  3. Domanda, se vendo crypto per usdc e poi converto questi usdc in Euro Fiat. L’operazione va tassata due volte?

    1. Buonasera Mario, entrambe le conversioni producono redditi diversi in quanto non è rispettato il requisito del c-sexies che richiede “eguali caratteristiche e funzioni”. La conversione in eurc avrebbe evitato la produzione di reddito in due momenti diversi.

      1. Non mi è chiaro quale dovrebbe essere il prezzo di carico di usdc. Immaginiamo di aver convertito btc in usdc anni fa, 2022, e ora di prelevare usdc in euro fiat, come si dovrebbe calcolare il prezzo di carico?
        Infine se usdc e euro fiat non hanno “eguali caratteristiche e funzioni” la conversione usdc eurc è fiscalmente rilevante?

        1. Buongiorno Pietro, confermo che la normativa fa riferimento alle sole “eguali caratteristiche e funzioni”. Da qui è necessario interpretare e applicare il principio alla fattispecie concreta, ossia al tuo caso specifico. Approfondisco la precedente risposta dando due strade alternative.

          In generale, si possono seguire due approcci alternativi:
          – Interpretazione secondo la MICAR: Se consideriamo le “eguali caratteristiche e funzioni” in base alla classificazione tra e-money token, asset-referenced token e altre criptovalute, USD-C e EUR-C rientrano nella categoria degli e-money token. Questo comporterebbe la non rilevanza della conversione tra di essi, e di conseguenza, l’eventuale plusvalenza non sarebbe imponibile.
          Interpretazione sistematica: Una visione più ampia, basata sul sistema normativo tributario, potrebbe portare a una conclusione diversa. L’art. 67 del TUIR prevede infatti che le conversioni di valute estere generino plusvalenze imponibili quando la giacenza media annuale supera € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.

          Come puoi notare, la questione è complessa e richiede un’analisi approfondita. Ti invito pertanto a contattarci tramite il form presente nella sezione “Contatti” del nostro sito (accessibile dal menu principale), così da fornirti un’analisi specifica e dettagliata.

          Un saluto

          1. Grazie per la risposta. Avrei un ulteriore domanda sulla successiva tassazione per la trasformazione da Usdc a Eur. mettiamo che nel 2024 ho venduto 100 crypto intascando 100 usdc che in quel momento avevano un valore di 97 euro.Questa’anno ci pagherò le tasse sulla plus valenza realizzata e ok, nel 2025 vendi questi usdc che nel frattempo hanno acquisito un valore di 101 euro. Il pagamento dell’imposta sarà solo sulla differenza del valore nominale o su tutto? Perche sennò così facendo mi sembra che così il fisco chieda i soldi due volte!!

          2. Se ho ben compreso, aderendo alla seconda interpretazione sistematica, se la giacenza media supera i 50.000 euro, si pagherà la plusvalenza sulla differenza tra 101 euro e 97 euro.

  4. Buongiorno Luca,
    se vendo BTC per PAXG l’operazione è tassabile ha rilevanza fiscale?

    1. Buongiorno Loris, da una veloce vista PAXG dovrebbe qualificarsi come asset-referenced token essendo un token collegato ad un’attività. Non sembrerebbero integrarsi i requisiti di rappresentabilità come credito e del rimborso al valore nominale.

  5. Ciao Luca, ottimo articolo, avrei solo un paio di domande:

    La plusvalenza generata dalla conversione in stablecoin nel 2023 e nel 2024 sono già fiscalmente rilevanti o si prendono in considerazione solo quelle avvenute dopo l’approvazione del mica? La legge è retroattiva?
    Inoltre per queste plusvalenze (2023 e 2024) vale sempre la franchigia dei 2000€ e quindi al di sotto non è necessario fare nessuna dichiarazione?

    PS. In caso contrario come farebbe l’Agenzia delle Entrate a risalire a tutte le plusvalenza in stablecoin fatte su exchange negli anni passati?

    Grazie mille in anticipo per un eventuale risposta.

    1. Buonasera Fabio, l’art. 67 TUIR (redditi diversi) è stato modificato con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tutto ciò che viene riportato a questa lettera ha quindi valenza sia per il 2023 che per il 2024. La norma dice che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni“. Prevede inoltre una franchigia di euro 2.000 che avrà applicazione dall’esercizio 2023. Questo detto, sia il MiCAR che la circolare 30/E/2023 ci aiutano nell’interpretazione di quello che ha “eguali caratteristiche e funzioni“, ma non sono strettamente vincolanti per l’Agenzia delle Entrate (si potrebbe discutere sul MiCAR, ma per brevità confermo quanto detto).

      Per quanto riguarda infine la dichiarazione, anche se non sono realizzate plusvalenze (o queste sono inferiori ai 2.000 euro), è necessario indicare in dichiarazione dei redditi (quadro RW) il possesso di criptovalute, sia ai fini di antiriciclaggio (monitoraggio fiscale) che per il pagamento dell’imposta sulle criptovalute (0.2%).

      Se hai dubbi e vuoi analizzare la tua situazione nel dettaglio contattaci utilizzando il form che trovi nel menu in alto a sinistra, a presto!

    2. Aggiungo: Agenzia Entrate/guardia di finanza risale alle plusvalenze fatte in anni passati chiedendoti semplicemente gli estratti conto degli exchange. Può risalire agli exchange che hai utilizzato sulla base delle segnalazioni fatte dagli intermediari (exchange-AdE) o sulla base dei prelievi/depositi fatti su c/c personali.

  6. Salve. Spero che la discussione sia ancora aperta….
    Mi chiedo, e Vi chiedo…ma se io, nelle decine di conversioni che ho fatto durante l’anno, sempre nell’ambito dello stesso exchange (binance), ho anche fatto conversioni tipo crypto>stablecoin per alcuni giorni>crypto, per quei giorni in cui parte del plafond è rimasto convertito in stable (ripeto convertita in stable per preservare il valore, e poi riconvertito in crypto, quindi non prelevato, neanche un cent) per quei giorni si è generata operazione fiscalmente rilevante/plusvalenza?
    Grazie mille per la risposta.

    1. Buongiorno Andrea. Si, sono fiscalmente rilevanti e quindi potranno generare una plusvalenza tassabile al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 67 TUIR. Contattaci tramite la pagina dedicata (qui) per analizzare più nel dettaglio la tua situazione individuando eventuali margini di pianificazione fiscale e/o necessità di compliance.

  7. Avatar FABIO SCHINTU
    FABIO SCHINTU

    Buongiorno Luca
    avrei una domanda ,le stablecoin sono da tassare? io devo inviare un pagamento in usdt per un investimento, dopo mi verranno restituiti con una percentuale di guadagno , come devo comportarmi?

    grazie

    1. Buongiorno Fabio, per come mi hai brevemente descritto l’operazione ritengo ci sia produzione di reddito. L’operazione è assimilabile ad un prestito produttivo di interessi. Ti chiederei però di contattarci per analizzare nel concreto il caso.

  8. Salve Luca e grazie per l’articolo. È molto chiaro e concordo con la sua interpretazione.
    Le vorrei soltanto chiedere: secondo la Sua esperienza, accade spesso che l’AdE smentisca una propria circolare precedente? O che lo faccia un giudice nel caso di contenzioso?
    Grazie mille.

    1. Buongiorno Fabio, non è la norma ma è già accaduto in passato, in particolare dopo sentenze (originatesi quindi da contenzioso) che si muovevano in direzione contraria. Come ricordavo nell’articolo, le circolari dell’Agenzia delle Entrate sono delle indicazioni di prassi non vincolanti.

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