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Rientro di docenti e ricercatori: le agevolazioni nel 2025

Dopo averti presentato l’agevolazione del rientro dei cervelli, meglio conosciuta come regime dei lavoratori impatriati, affrontiamo il secondo beneficio fiscale che lo Stato Italiano mette a disposizione per chi trasferisce la residenza: il regime per il rientro di docenti e ricercatori.

I docenti e i ricercatori sono il cuore pulsante dell’evoluzione tecnologica e della crescita di un paese, non solo sotto il profilo accademico. Proprio per questo l’Italia ha deciso di premiare ed incentivare i “cervelli” che decidono di trasferirsi nel paese con un regime estremamente agevolato.

Questo vero e proprio rientro dei cervelli è in atto dal 2020 ed è anche il risultato di una forte agevolazione per docenti e ricercatori che prevede una detassazione del 90% dei redditi connessi all’attività di ricerca e docenza.

Ho approfondito in questo articolo le novità di questo regime e la possibile coesistenza con il regime dei lavoratori impatriati di cui ho già discusso in questo precedente articolo: rientro dei cervelli – lavoratori impatriati.

Quali ricercatori e docenti possono usufruire del beneficio?

ricercatori docenti agevolazione

Chi ha diritto alla defiscalizzazione? I ricercatori e i docenti possono usufruire dell’agevolazione per il rientro dei cervelli al rispetto delle seguenti condizioni:

  • trasferire la residenza fiscale in Italia per esercitare l’attività di docenza o ricerca
  • avere svolto all’estero una documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati
  • essere stato residente all’estero in maniera non occasionale
  • avere un titolo di studio universitario (o equiparato)
  • acquisire la residenza fiscale in Italia e la mantieni per il periodo di fruizione dell’agevolazione

Il titolo di studio, se estero, necessita di essere riconosciuto in Italia.

Il docente o ricercatore in possesso di un titolo di studio emesso da un’università estera dovrà ottenere una dichiarazione di valore dall’autorità consolare (ambasciata o consolato itaiano all’estero) redatta in lingua italiana.

Per “centri di ricerca pubblici o privati o università” (qualificanti per il requisito dell’attività di ricerca o docenza svolta all’estero) si intende un’università, un istituto di ricerca, un’agenzia incaricata al trasferimento di tecnologia, un intermediario all’innovazione, un’entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca.

La qualifica di centro di ricerca o università prescinde dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento. Rilevano anche le entità che svolgono attività economiche ma è necessario che queste siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

E’ consigliabile ottenere un’attestazione da parte dell’università o dal centro di ricerca che evidenzi la natura dell’ente, l’attività svolta e la durata dell’attività (svolta ininterrottamente per almeno 2 anni).

Come previsto dalla Circolare n. 17/E/2017 la lingua può essere anche non italiana ma in questo caso è necessaria una traduzione. La traduzione deve essere giurata (quindi vidimata da parte dell’autorità consolare) se la lingua è diversa dal francese, tedesco, spagnolo o inglese.

A differenza del regime dei lavoratori impatriati non c’è alcuna penalizzazione se trasferisci la residenza all’estero prima di un certo termine. In caso di trasferimento all’estero di docenti o ricercatori, il beneficio viene meno dal periodo di imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia.

Faccio un esempio: ti trasferisci all’estero nel maggio 2027, non essendo più residente fiscalmente per il 2027 non potrai applicare l’agevolazione da quell’anno.

Come funziona l’agevolazione per il rientro di docenti e ricercatori?

La norma agevolativa (l’art. 44 del D.l. 78/2010) esclude nella determinazione del reddito imponibile (su cui poi andrò a calcolare le imposte sui redditi) i redditi di lavoro dipendente o autonomo percepiti dai docenti e dai ricercatori nella misura del 90%.

Chi torna dall’estero paga quindi meno tasse. Rendiamo però questo più concreto con un esempio.

Ipotizziamo un reddito pari a 100.000 euro percepito in connessione all’attività di docenza. Sui primi 90.000 euro non andrò a pagare alcuna imposta. Sui restanti 10.000 applicherò gli scaglioni IRPEF e verserò quanto dovuto.

Il prelievo è quindi estremamente limitato e il vantaggio fiscale estremamente più importante rispetto a quello del regime dei lavoratori impatriati.


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I Dottori Commercialisti di Studio Tibaldo sono specializzati in fiscalità internazionale.

Se vuoi usufruire dei regimi del rientro dei cervelli e risparmiare dal 50 al 90% delle imposte non rischiare. Un errore di valutazione potrebbe comportare sanzioni elevate e la restituzione dell’agevolazione.

A differenza dei tradizionali commercialisti abbiamo vissuto in prima persona l’espatrio e il successivo rimpatrio aiutando decine di lavoratori come te ad applicare con successo le agevolazioni.

Da quando decorre l’agevolazione per i docenti e i ricercatori impatriati?

decorrenza docenti ricercatori impatriati

L’agevolazione per i docenti e i ricercatori impatriati decorre dall’esercizio fiscale in cui ci si è trasferiti. Se acquisisco la residenza fiscale in Italia nel 2025, potrò applicare da quell’anno l’agevolazione fiscale.

Ma come si acquisisce la residenza fiscale in Italia e di converso quali sono i requisiti che non devo rispettare per essere considerato residente fiscalmente in Italia?

A norma dell’art. 2 del TUIR (aggiornato nel 2024), è residente fiscalmente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (più di 183 giorni, considerando anche le frazioni di giorno):

  • è residente in Italia secondo il codice civile (concetto di dimora abituale)
  • è domiciliato in Italia (sede principale dei suoi affari e interessi e, in particolare, luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari)

E’ previsto un inversione dell’onere della prova per chi non è iscritto all’AIRE e per chi risiede in stati a fiscalità privilegiata (fino al 2023 la Svizzera, ad oggi Emirati Arabi Uniti, Principato di Monaco, …) anche con iscrizione AIRE. Questo comporta che Agenzia delle Entrate ritiene tu non ti sia trasferito, salvo prova contraria.

Attenzione: prima dell’aggiornamento della normativa (art. 2 del TUIR), il requisito AIRE era qualificante al fine di determinare se un soggetto è o non è residente fiscalmente in Italia.

Quanto dura il rientro dei cervelli per ricercatori e docenti?

Il beneficio è usufruibile per l’anno in cui viene trasferita la residenza e per i successivi 5, salvo estensione. In assenza di estensione quindi l’agevolazione per ricercatori e docenti si applica al massimo per 6 anni.

E’ possibile estendere l’agevolazione. Ma come estendere il regime agevolato per docenti e ricercatori impatriati?

A partire dal 2020 la detassazione per docenti e ricercatori è estesa:

  • a 8 periodi di imposta: in caso di un figlio minorenne o a carico o di acquisto di una casa in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
  • a 11 periodi di imposta: in caso di almeno 2 figli minorenni o a carico;
  • a 13 periodi di imposta: in caso di almeno 3 figli minorenni o a carico.

La circolare n. 33/E/2020, nonostante la norma non ne faccia menzione, ritiene che sia necessario che l’acquisto della proprietà dell’immobile sia a titolo oneroso. Non è qualificante l’acquisto della sola nuda proprietà o dell’usufrutto.

La norma non specifica le seguenti fattispecie:

  • deve essere l’unico immobile di cui è proprietario?
  • è necessaria la residenza o è possibile locarlo a terli?
  • è possibile vendere l’immobile prima del termine dell’agevolazione.

Consiglio di fare estrema attenzione considerando che l’acquisto a titolo oneroso di cui facevo precedente menzione era stato motivato dal “comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato“.

L’iscrizione AIRE è necessaria per docenti e ricercatori?

iscrizione AIRE docenti ricercatori

Come abbiamo visto in un mio precedente articolo riguardante il regime dei lavoratori impatriati, l’iscrizione AIRE non è necessaria ma sicuramente è di aiuto. Per i lavoratori impatriati è infatti possibile utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di qualificarsi come residente all’estero prima del 2024 anche in assenza di iscrizione AIRE.

Cosa accade invece per i docenti e i ricercatori? L’iscrizione AIRE è necessaria?

Il comma 3-quater dell’art. 44 del Dl 78/2010 consente a chi è rientrato in Italia dal 2020 compreso di applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni per determinare gli anni di permanenza all’estero in luogo dei criteri di cui all’art. 2 del TUIR.

Come per i lavoratori impatriati, è possibile anche per i docenti e i ricercatori utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni per godere del regime premiale. L’iscrizione all’AIRE non è strettamente necessaria.


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Cosa fare quando si rientra in Italia dall’estero?

Ecco cosa deve fare un italiano che rientra in Italia:

  • dichiarazione di residenza al comune: è necessario dichiarare il rientro all’anagrafe in modo da essere cancellati dall’AIRE
  • iscrizione al servizio sanitario nazionale e scelta del medico di base
  • predisposizione del fascicolo documentale (se non già predisposto) per provare gli anni di residenza all’estero e l’attività ivi svolta
  • trasferimento dei beni personali (come l’importazione di veicoli)
  • comunicazione al datore di lavoro di voler fruire delle agevolazioni

Cumulabilità con il regime dei lavoratori impatriati

regime lavoratori impatriati e regime docenti e ricercatori

Il regime agevolativo del rientro di docenti e ricercatori è cumulabile con quello dei lavoratori impatriati.

Nello stesso periodo di imposta è possibile fruire contemporaneamente dei diversi regimi agevolati purché si rispettino le diverse condizioni (ad esempio gli anni di permanenza all’estero).

Perché dovrei voler applicare entrambi i regimi?

Pensiamo ad esempio ad un ricercatore che vuole svolgere attività di lavoro autonomo in aggiunta a quella di ricerca. I redditi di lavoro derivanti dalla ricerca potranno beneficiare dell’esclusione del 90% (art. 44 del Dl 78/2010) mentre i redditi di lavoro autonomo beneficeranno dell’esclusione del 50% (art. 5 del D.lgs. 209/2023).

Caso pratico: calcolo dell’agevolazione per docenti e ricercatori

Immaginiamo lo scenario in cui un docente decida di trasferirsi in Italia. Questo docente esercita anche attività di lavoro autonomo estranee alla docenza e alla ricerca. E’ stato residente all’estero per 5 anni e integra tutti i requisiti di entrambe le agevolazioni.

Il reddito per l’attività di docenza è pari a 100.000 euro, quello per l’attività di lavoro autonomo è pari a 200.000 euro.

L’aliquota fiscale marginale è pari al 43%.

Sul reddito per l’attività di docenza potrà applicare l’esclusione del 90%. Sul reddito dell’attività di lavoro autonomo, non avendo figli, applicherà l’esclusione del 50%.

Sarà quindi esclusa dalla base imponibile una somma pari a 100.000 * 90% + 200.000 * 50% = 190.000.

Considerando un’aliquota marginale del 43% il risparmio di imposta è pari a 81.700 euro per ogni anno di fruizione del beneficio.


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Conclusioni

Il regime agevolato legato al rientro di docenti e ricercatori è estremamente interessante ed è volto ad incentivare con una detassazione pressoché integrale (90%) i redditi di lavoro derivanti dall’attività di docenza e ricerca.

Nel caso in cui il ricercatore o il docente volesse esercitare altre attività, sarà possibile farlo ed eventualmente applicare gli ulteriori regimi agevolativi come quello dei lavoratori impatriati.

Considerando l’entità del beneficio consigliamo sempre di farsi assistere da professionisti specializzati in questa materia.

I professionisti di Studio Tibaldo si rendono disponibili ad assisterti: contattaci tramite il form che trovi nel menù principale. Puoi accedere anche tramite questo link: Contattaci!

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Commenti

28 risposte a “Rientro di docenti e ricercatori: le agevolazioni nel 2025”

  1. Avatar Giorgina Piccoli
    Giorgina Piccoli

    Buongiorno, sono un medico, residente all’estero da 10 anni.
    Sto meditando un rientro, e ho bisogno di una consulenza per:
    – capire come fare
    – consigli sulla pensione
    – capire se posso usufruire di rientro dei cervelli come prof Associato in Francia.

    temo di essermi incasinata su alcuni passaggi, e in effetti ho bisogno di capire e correggere il tiro.

    1. Buon pomeriggio Giorgina, la ringrazio per la richiesta che ci ha inviato. La possiamo certamente assistere nell’applicazione del regime docenti e ricercatori in vista di un suo rientro in Italia e nella corretta gestione della sua posizione previdenziale internazionale. A tal proposito la invito a prenotare una consulenza tramite la seguente pagina. Un caro saluto.

  2. Salve dal 2021 beneficio del rientro cervelli, ho residenza in Italia e ho acquistato un immobile che affitto
    Nel 2024 ho lavorato a San Marino per 365 gg
    Posso ancora usufruire dell agevolazione

    1. Buongiorno Sara, Agenzia Entrate nella circolare n. 17/E/2017 sostiene che la produzione per la maggior parte del periodo di imposta di redditi fuori dal territorio nazionale comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione limitatamente all’anno di riferimento. Nel 2024 quindi i redditi – se residente fiscalmente in Italia – saranno tassati ordinariamente senza applicazione dell’agevolazione. Nel 2025 se ha lavorato in prevalenza in Italia potrà nuovamente agevolare i redditi. E’ possibile rinnovare l’agevolazione se l’immobile è stato correttamente acquistato. Mi contatti tramite questa pagina se ha piacere di procedere con un’analisi puntuale del suo caso.

  3. Buongiorno.
    Se un ricercatore rientra dall’estero per continuare a fare ricerca ma dopo due anni cambia lavoro, deve restituire il 90% di imposte non versate nei due anni precedenti, oppure semplicemente l’agevolazione decade per i periodi a venire, come funziona per lo spostamento di residenza all estero?

    Grazie

    1. Buongiorno Marco, per docenti e ricercatori abbiamo più flessibilità rispetto al regime dei lavoratori impatriati. Se si sposta la residenza nel corso dell’anno, si vanno a perdere i benefici maturati nell’anno di riferimento non dovendo andare a restituire quanto accreditato in quelli precedenti. Se il nuovo lavoro viene svolto in Italia eventualmente si può applicare il regime dei lavoratori impatriati, non essendo incompatibili. Mi contatti in privato per approfondire tramite questa pagina.

  4. Buongiorno,

    In settembre mi trasferisco a Roma come ricercatore post dottorato.
    Essendo iscritto all’AIRE da 8 anni e trasferendomi in settembre, sposterò la residenza appena in settembre. La domanda è se l’esenzione del 90% comincerà a partire da settembre o da gennaio 2026.

    Grazie,

    Francesco

    1. Buongiorno Francesco, al rispetto di tutti i requisiti l’agevolazione decorrerà dal primo anno di acquisizione della residenza fiscale. In ipotesi di rientro a settembre 2025, l’agevolazione si applicherà dal primo gennaio 2026. Mi contatti se ha piacere di verificare il rispetto di tutti i requisiti

  5. Buongiorno,
    Sono beneficiaria delle agevolazioni fiscali da gennaio 2022 e un mese fa ho acquistato un appartamento in cui mi trasferirò a settembre/ottobre. Per richiedere l’estensione delle agevolazioni fiscali come mi devo comportare? Deve farlo l’università per cui lavoro o devo farlo io? Ho fatto questa domanda all’ufficio stipendi ma pare che loro ne sappiano ancor meno di me…
    La ringrazio.

    Ilenia

    1. Buonasera Ilenia, deve comunicare all’università l’acquisto dell’immobile in modo da applicare l’agevolazione in busta paga. Mi contatti se ha piacere di ricevere un’analisi della sua posizione per verificare i requisiti ed evitare pesanti sanzioni.

  6. Avatar Simone Marino
    Simone Marino

    Attualmente lavoro come Data Scientist presso la University of Southern Mississippi (USA), ho iniziato a novembre 2023 e con scadenza a ottobre 2025.

    A partire da novembre 2025, ho ricevuto un’offerta da un’azienda farmaceutica, per un ruolo da Cloud Data Engineer che prevede attività di sperimentazione di soluzioni cloud , modeling e innovazione tecnologica

    Vorrei beneficiare del regime agevolato per ricercatori rientrati in Italia (art. 44, DL 78/2010).

    Sono dubbioso sulla tempistica: il mio contratto di ricerca è iniziato ufficialmente il 13 novembre 2023, mentre il visto aveva decorrenza dal 1° novembre (sono entrato negli USA il 4 novembre). Questo comporta un gap di circa 10 giorni rispetto ai 24 mesi richiesti, dato che il visto scade il 31 ottobre 2025, cosi come anche il contratto.

    Vorrei quindi sapere se, a Suo avviso, ci sono margini per sostenere la mia posizione davanti all’Agenzia delle Entrate.

    Simone Marino.

    1. Buongiorno Simone, Agenzia delle Entrate ha previsto come unica esimente ai 24 mesi il riferimento all’anno scolastico per i docenti. Per i ricercatori la norma ci richiede di aver svolto almeno 2 anni – completi – di ricerca. Mi contatti per approfondire vie alternative. Un caro saluto.

  7. Buongiorno,

    Per soddisfare i requisiti del regime fiscale dedicato al rientro dei docenti e ricercatori, è possibile mantenere il datore di lavoro estero stipulando un contratto di lavoro tramite la sede italiana? In altre parole, non è necessario cambiare datore di lavoro, come invece previsto da altri regimi fiscali?

    Grazie

    Chiara

    1. Buongiorno Chiara, nemmeno negli altri regimi fiscali è richiesto il cambio di datore di lavoro. E’ necessario svolgere l’attività lavorativa in Italia (fisicamente). Mi contatti in privato e ha piacere di approfondire la sua posizione. Un caro saluto

  8. Avatar roberto torricella
    roberto torricella

    Buonasera
    Mio figlio ha avuto contratti di ricerca dal novembre 2022 a giugno 2025, presso l’istituto di santità negli USA ed ha regolarmente patato le tasse americane.
    Dal gennaio 2024 a maggio 2025 è stato iscritto AIRE e rimpatriato nel mese di maggio 2025.
    Può usufruire del beneficio di cui all’art. 44 del D.l. 78/2010?
    C’è documtazione che deve acquisire dal centro di ricerca dove ha lavorato oltre ai contratti e i formulari delle tasse pagate?
    grazie

    1. Buonasera Roberto, potenzialmente potrebbe essere elegibile per il regime dei docenti e ricercatori ad integrazione di tutti i requisiti, primo tra tutti aver svolto attività di ricerca in un centro di ricerca e/o università. E’ necessario creare un fascicolo di prova in modo che Agenzia delle Entrate possa verificare i requisiti. Mi raccomando quindi di ottenere una certificazione e/o prova dalla controparte estera di svolgimento di dette attività, in linea con quanto disposto dalla circolare AdE del 2017. Faccia attenzione alla mancata iscrizione AIRE per i redditi del 2023-2024, di aver dichiarato correttamente i redditi 2022 (non abbiamo split year con USA) e di prepararsi a liquidare le imposte sui redditi gennaio-maggio 2025. Se ha piacere possiamo approfondire la posizione di suo figlio in un’apposita consulenza, anche ai fini di ottenere indicazioni su come recuperare il beneficio per questi mesi non fruiti in dichiarazione. Raccomando in primis la partecipazione di suo figlio.

  9. Buonasera,
    Ho lavorato come ricercatore di fisica in un istituto di francese per due anni fino ad ottobre 2024. Da allora sono rietrato in Italia dove svolgo l’attività di data scientist presso un’azienda privata. Fino ad adesso ho usufruito del normale regime di tassazione al 50% per lavoratori impatriati, ma ora mi viene il dubbio che il lavoro di data scientist possa configurarsi come attività di ricerca. Posso quindi usufruire del regime per ricercatori impatriati?
    Grazie

    1. Buonasera Paolo, se è rientrato svolgendo attività di ricerca potrebbe qualificarsi anche per l’agevolazione dei ricercatori. Mi contatti in privato per una consulenza in modo da approfondire i requisiti richiesti e come eventualmente correggere la posizione 2025. Se ha applicato l’agevolazione dall’ottobre 2024 deve restituire quanto di non spettanza. Un caro saluto

  10. Avatar ROBERTA PACILEO
    ROBERTA PACILEO

    Alla cortese attenzione,
    desidero avere chiarimenti in merito ai requisiti del regime agevolativo per docenti e ricercatori:
    – È necessario aver avuto la residenza fiscale all’estero per i due anni o basta documentare l’attività di ricerca svolta in quel periodo?
    – Quali documenti sono richiesti per attestare l’attività di ricerca all’estero?
    – L’attività può essere svolta in più centri e Paesi esteri, purché per due anni continuativi, o deve essere presso un’unica istituzione?
    – Al rientro in Italia, è necessario avere un contratto strettamente universitario o è sufficiente anche un rapporto di lavoro/collaborazione con un IRCCS o altro centro di ricerca in cui sia formalmente prevista attività di ricerca?
    Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Cordiali saluti,

    1. Buon pomeriggio Roberta, la norma non richiede la residenza fiscale ma attività di ricerca svolta in modo stabile all’estero per 24 mesi. Nella pratica questo si traduce in due annualità di residenza estera. E’ necessario che vi sia “non occasionalità dell’attività”, quindi raccomando almeno 2 anni nel medesimo centro seppur la norma non preveda espressamente questo requisito. Al rientro ci sono molti meno vincoli riguardanti l’attività da svolgere, seppur sempre in ambito ricerca. Per i documenti necessari ai fini di prova le chiederei di contattarmi in privato per una consulenza.

  11. Buongiorno,

    ho una domanda riguardo i requisiti di estensione delle agevolazioni fiscali per docenti/ricercatori.
    Ho risieduto e svolto attività di ricerca in Svizzera dal 2012 al 2019. Nel gennaio 2020 sono rientrato in Italia per continuare a svolgere attività di ricerca.
    Al momento del rientro avevo un figlio, per cui sto godendo di una riduzione del carico fiscale per 8 annualità.
    Nel 2022 è nata la mia seconda figlia. Questo permette l’estensione delle agevolazioni fiscali a 11 anni o è necessario avere 2 figli al momento del rimpatrio?
    Grazie mille.

    1. Buongiorno Samuele, la norma ci dice “Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni … si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente … nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato”. La normativa sorella (regime dei lavoratori impatriati) prevede l’incremento dell’agevolazione in caso di “nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime” esplicitando quindi la qualificazione anche nel caso di nascita in Italia del figlio. Con Circolare 17/2022 (solo per beneficiava dell’agevolazione al 31.12.2019) Agenzia delle Entrate prevedeva che l’estensione (onerosa) poteva essere esercitata se i requisiti sussistevano al momento di esercizio dell’opzione (“deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento”). Mi contatti in privato per una consulenza in modo da approfondire il suo caso. Un caro saluto.

  12. Buongiorno,
    Grazie per mantenere questo blog informativo. Avrei tre domande.

    Al rientro, un ricercatore/docente può mantenere fonti di reddito dall’estero – più precisamente, un reddito da affitto di proprietà all’estero negli USA – e comunque usufruire dell’agevolazione per il reddito da ricercatore in Italia? Immagino che il reddito estero rimarrebbe comunque escluso dall’agevolazione?

    Si deve presentare l’autodichiarazione al datore di lavoro e all’agenzia delle entrate per usufruire delle agevolazioni prima di trasferirsi e iniziare l’attività protetta o viene fatto tutto a posteriori?

    L’agevolazione viene applicata alle trattenute mensili o si ottiene un rimborso al conguaglio annuale dopo aver fatto la dichiarazione?

    Grazie in anticipo per l’attenzione.

    1. Buongiorno Mattia, certamente sarà possibile avere redditi esteri eventualmente da tassare in Italia (salvo disposizione convenzionale) secondo il principio di imposizione globale. L’agevolazione si ottiene mediante autocertificazione al datore di lavoro o opzione in dichiarazione dei redditi. Se ha piacere di verificare l’integrazione di tutti i requisiti e indicazioni su come gestire i redditi esteri mi contatti per una consulenza. Un caro saluto, a presto

  13. Avatar Franca Di Mascio
    Franca Di Mascio

    Salve,
    Rientro in Italia dopo 12 anni di lavoro all’estero, durante i quali ho conseguito un dottorato di ricerca e successivamente ho lavorato come Scientist in R&D nel settore biotech (tutto documentato). A breve inizierò a lavorare presso una ente di ricerca come Project Manager di ricerca in Italia. Pur non svolgendo più attività di laboratorio, le mie mansioni riguarderanno l’analisi del contenuto scientifico delle application e dei documenti di bando, l’assegnazione dei progetti ai revisori, il supporto alle sessioni di revisione e la gestione dei rapporti con i grantee con relativa valutazione ex post delle attività di ricerca.
    Vorrei sapere se, nonostante l’assenza di attività sperimentale, queste funzioni possano essere considerate attinenti alla ricerca ai fini dell’accesso ai benefici previsti per il rientro dei lavoratori altamente qualificati.
    Ringrazio anticipatamente per il supporto.
    Cordialmente, FDM

    1. Buongiorno Franca, se svolge attività di ricerca in Italia la norma prevede l’applicazione dell’agevolazione nella misura del 90%. Se è incerta potrebbe eventualmente qualificarsi per il regime impatriati (che non impone limitazioni circa l’attività lavorativa da svolgere). Mi contatti in privato per una consulenza se ha piacere di approfondire. Un caro saluto

  14. Gentilissimo Dott. Tibaldo,

    Grazie per la spiegazione molto chiara. Per trasparenza vorrei chiedere: dopo aver conseguito un dottorato di ricerca all’estero, ho preso residenza anagrafica in Italia ad inizio dicembre 2023, e da gennaio 2024 ho iniziato a lavorare con il regime degli sgravi IRPEF 90% dei ricercatori/professori. Se ad inizio 2026 decidessi di lasciare il lavoro e tornare a vivere e lavorare all’estero rinunciando prematuramente agli sgravi ricercatore, dovrei restituire l’IRPEF sgravate negli anni 2024 e 2025? Grazie.

    1. Buongiorno Giacomo, il regime docenti e ricercatori non impone un periodo minimo di attività lavorativa in Italia ma unicamente la permanenza della residenza fiscale. Mi contatti in privato se ha piacere di approfondire in consulenza.

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