L’art 24 ter del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi), introdotto dalla legge di bilancio 2019, prevede, al ricorrere di determinati requisiti che verranno analizzati in questo articolo, la possibilità di beneficiare di un regime agevolativo caratterizzato da un’imposta sostitutiva all’IRPEF sui redditi esteri: la flat tax 7% per pensionati esteri.
Il regime in particolare si rivolge alle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera, le quali possono beneficiare di detta agevolazione per un periodo di 10 anni. Si offre quindi la possibilità di usufruire di una flat tax del 7%, applicabile alla totalità dei redditi esteri, alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno con una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti (novità 2026) appartenenti ai territori indicati dalla norma. La norma prevede al contempo l’esenzione da imposte patrimoniali sui beni esteri e da una minore compliance / anonimato non essendo necessario effettuare il “monitoraggio fiscale” (indicazione dei propri attivi esteri nella dichiarazione dei redditi annuale).
La ratio di questo regime opzionale è chiaramente quella di attrarre pensionati che possano favorire investimenti e radicamento nei Comuni del Sud Italia, rilanciando economicamente questi territori.
- I benefici del regime opzionale delle pensioni
- Quali sono i requisiti principali della flat tax 7%?
- Essere titolari di redditi da pensione estera
- Non essere stati residenti fiscali in Italia nei 5 anni precedenti
- Trasferire la propria residenza fiscale da paesi esteri con cui sono in vigore accordi di cooperazione in materia tributaria
- Trasferire la propria residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno
- Durata e decadenza del regime agevolativo
- Esercizio dell’opzione della flat tax 7% per pensionati
- Facoltà di esclusione di uno o più stati dall’ambito di applicazione del regime
- Conclusioni
I benefici del regime opzionale delle pensioni

L’applicazione del regime agevolato della flat tax 7% per pensionati esteri, nel rispetto dei requisiti richiesti, può portare grossi benefici per chi sceglie di usufruire dell’agevolazione. L’imposta del 7%, infatti, non si riferisce solo ai redditi da pensione erogati da soggetti esteri, ma viene applicata in via sostitutiva a tutti i redditi prodotti all’estero dal contribuente.
Come riportato dalla Circolare 21/E 2020, si considerano redditi di fonte estera tutti i redditi prodotti secondo i criteri di collegamento proposti dall’art. 23 del TUIR applicati secondo una lettura “a specchio” (es. dividendo percepito da società estera). L’art. 23 TUIR infatti individua i redditi di fonte italiana, assoggettabili ad imposizione sia nei confronti di un residente fiscale italiano che di un non residente.
Diversamente, i redditi prodotti in Italia (es. reddito da locazione di un immobile sito in Italia) rimangono esclusi dall’agevolazione e continuano ad essere oggetto di imposizione IRPEF con l’applicazione delle aliquote progressive o mediante l’applicazione delle relative imposte sostitutive previste dalla normativa vigente.
È importante sottolineare come la percezione di pensioni erogate dall’INPS non precluda a priori l’accesso al regime agevolativo. Questi redditi indubbiamente di fonte italiana saranno esclusi dall’ambito di applicazione, ma non ci impediranno tout court l’accesso al regime. Si vedano per ulteriori chiarimenti le risposte ad interpello n. 280/2020, n.559/2020 e n. 471/2022.
La legge di Bilancio 2019, inoltre, stabilisce che l’esercizio dell’opzione produca ulteriori effetti per il contribuente per i periodi di imposta di validità della stessa. La stessa Agenzia delle Entrate, infatti, spiega con la medesima circolare, come, con l’adesione al regime della flat tax 7% di cui all’art 24 ter del TUIR, per l’intera durata del beneficio, il contribuente possa essere esonerato dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana. In particolare, il contribuente può essere esonerato dalla compilazione:
- Del quadro RW della dichiarazione dei redditi destinato al monitoraggio delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.
- Del calcolo e del versamento dell’IVIE relativa agli immobili posseduti all’estero (imposta “sorella” dell’IMU italiana).
- Del calcolo e del versamento dell’IVAFE dovuta sulle attività finanziarie detenute all’estero (imposta “sorella” dell’imposta di bollo italiana).
Si rimanda alla Circolare 28/E 2012 su chiarimenti riguardanti le attività finanziarie detenute all’estero.
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Quali sono i requisiti principali della flat tax 7%?

La possibilità di poter usufruire di questo regime è subordinata al rispetto di determinati requisiti:
- Essere titolari di redditi da pensione estera
- Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento
- Si deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia da un paese estero con cui sono in vigore accordi di cooperazione in ambito fiscale
- In Italia si deve trasferire la propria residenza in uno dei Comuni indicati dalla norma, appartenenti ai territori del Mezzogiorno oppure ai territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Essere titolari di redditi da pensione estera
L’art 24 ter prevede che per l’accesso al regime della flat tax 7% per pensionati esteri sia necessario essere titolari di redditi da pensione ex art 49 comma 2 erogati da soggetti esteri.
Come chiarito dalla Circolare 21/E 2020, devono essere considerati redditi da pensione anche tutti quei redditi percepiti a seguito della cessazione dell’attività lavorativa anche da lavoro autonomo e non necessariamente da lavoro dipendente.
Inoltre, vengono comprese anche tutte quelle indennità una tantum, dove manca quindi la caratteristica della periodicità, corrisposte in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
È necessario considerare però che, ai fini fiscali, non è possibile fare riferimento ad una definizione puntuale delle caratteristiche di un reddito da pensione indicata dalla normativa e, di conseguenza, si deve considerare il singolo caso privilegiando la sostanza del reddito percepito rispetto alla forma con cui viene erogato.
È possibile fare riferimento a numerose risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono affrontati casi concreti, discriminando in base alle caratteristiche dei redditi da pensione percepiti.
Ecco alcuni casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni:
- Polizza assicurativa: con la risposta ad interpello n. 462/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al regime agevolato per un cittadino titolare di una polizza avente la funzione di integrare la pensione obbligatoria una volta maturato il requisito anagrafico.
- Polizze Unit Linked: con la risposta ad interpello n. 244/2021 l’Agenzia delle Entrate nega l’accesso al regime concludendo che le polizze unit linked non hanno funzione previdenziale ma risultano essere strumenti aventi prettamente carattere finanziario.
- Fondo pensione integrativo UK: con la risposta ad interpello n.150/2022 l’Agenzia delle Entrate nega l’accesso al regime. Si ritiene infatti che le prestazioni derivanti dall’adesione ad un fondo pensione integrativo, la cui riscossione non è condizionata al raggiungimento di una specifica età anagrafica, non siano qualificabili come redditi da pensione ex art 49 comma 2.
- Rendite vitalizie private: con la risposta ad interpello n. 246/2023 l’Agenzia delle Entrate nega l’accesso al regime dei pensionati esteri. Si conclude infatti che la sottoscrizione di tale polizza non abbia finalità previdenziali in quanto non sussistono caratteristiche di tipo anagrafico-pensionistico.
Non essere stati residenti fiscali in Italia nei 5 anni precedenti
Si ricorda che l’art. 2 del TUIR, il quale individua le condizioni per qualificare un contribuente quale residente fiscale in Italia, è stato riformato dal D.lgs. n. 209/2023 con applicazione dal 1 gennaio 2024. Per gli anni di imposta precedenti al 2023 (compreso) si applicheranno condizioni diverse rispetto a quelle rilevanti per l’analisi dei successivi periodi di imposta.
La nuova formulazione dell’art. 2, comma 2 del TUIR (rilevante a partire dal 1 gennaio 2024) prevede che si considerino residenti i contribuenti che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni considerando anche le frazioni di giorno) hanno alternativamente:
- La residenza ai sensi del Codice civile (dimora abituale)
- Il domicilio nel territorio dello stato, inteso come luogo in cui si sviluppano le principali relazioni affettive della persona.
- La presenza fisica
Un solo di questi requisiti è sufficiente ad attrarre la nostra residenza fiscale in Italia.
La precedente formulazione richiedeva sempre la residenza civilistica, il domicilio (civilistico – quindi con rilevanza sia delle relazioni affettive sia di quelle professionali / lavorative) e la mancata iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (e quindi simmetricamente l’iscrizione all’AIRE). La mancata iscrizione AIRE post 2024 è sanabile con prova a carico del contribuente, fino al 2023 la presunzione era assoluta, quindi non superabile.
In relazione al tema della residenza poi, l’art 24 ter, disciplinante il regime, pone un richiamo specifico solo ai criteri dell’art 2 comma 2 del TUIR e non alle previsioni convenzionali (Convenzione contro le doppie imposizione – se stipulata), per cui si conclude che, alla luce anche di quanto precisato dalla Circolare 21/E 2020, non sia possibile esercitare l’opzione da parte dei soggetti che non si sono mai cancellati dall’anagrafe della popolazione residente.
Non è quindi possibile, a differenza di quanto accade per il regime dei lavoratori impatriati o del regime dei docenti e dei ricercatori, accedere al regime dei pensionati esteri previsto dalla normativa, sulla base di una residenza fiscale estera fatta valere attraverso le Convenzioni contro le doppie imposizioni per i soggetti non iscritti all’AIRE.
Si precisa poi che non ha rilievo la nazionalità del soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia. Si può trattare infatti sia di un cittadino straniero sia di un cittadino italiano, nella misura in cui sia rispettato il requisito di residenza fiscale estera richiesto dalla normativa.
Trasferire la propria residenza fiscale da paesi esteri con cui sono in vigore accordi di cooperazione in materia tributaria
Come approfondito dalla Circolare 21/E 2020, questo requisito fa riferimento a tutti i paesi, oltre a quelli europei, “con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA – Tax Information Exchange Agreement- ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.
È quindi necessario verificare la presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni (l’Italia ha stipulato circa un centinaio di convenzioni contro le doppie imposizioni) o di un accordo di cooperazione (come l’Accordo Italia – Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale).
Trasferire la propria residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno
La norma prevede che i contribuenti che vogliono accedere al regime opzionale, trasferiscano la propria residenza fiscale “in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con una popolazione non superiore a 30.000 abitanti”, oppure in uno dei Comuni rientranti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Trattasi di circa 2.500 comuni tra il centro e il sud Italia: località quali Roseto degli Abruzzi (Teramo), Ostuni (Brindisi), Noto (Siracusa), Pompei (Napoli), Tropea (Vibo Valentia) e Alberobello (Bari).
Come chiarito dalla stessa Circolare 21/E 2020, per individuare tali comuni si deve fare riferimento al dato della popolazione residente, pubblicato dall’ISTAT, al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento.
È importante quindi sottolineare che, da un lato, non rileva l’eventualità in cui, durante il periodo di fruizione del regime della flat tax 7%, la popolazione residente del comune prescelto cambi (si pensi ad un accorpamento tra comuni), e dall’altro che il contribuente mantiene la possibilità di continuare a beneficiare dell’opzione nel caso in cui decida di cambiare comune (salvo il rispetto della soglia dei 30.000 abitanti nel nuovo comune di destinazione), fermo restando i requisiti previsti dalla normativa.
Durata e decadenza del regime agevolativo

L’opzione del regime agevolato è valida per 10 anni, in particolare per i primi 9 periodi di imposta successivi a quello in cui viene esercitata. La successiva cessazione del regime comporterà che i redditi esteri debbano scontare l’imposizione ordinaria IRPEF, concorrendo questi ultimi alla formazione del reddito mondiale (worldwide taxation) se il contribuente mantiene la residenza fiscale in Italia.
Vi è la necessità poi di sottolineare che in caso di decadenza del regime si perde la possibilità di riaccedere all’agevolazione. Le cause di decadenza possono spesso fare riferimento allo spostamento della residenza in un comune non agevolato, oppure, come chiarito anche dalla Circolare 21/E 2020, anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta. In particolare, la decadenza del regime produrrà effetti a partire dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde i requisiti necessari previsti dalla normativa.
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Conoscere le regole è essenziale, ma ogni situazione ha le sue particolarità.
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Esercizio dell’opzione della flat tax 7% per pensionati
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo di imposta per i successivi nove anni (dieci periodi di imposta complessivi).
In particolare, può essere esercitata sia con la dichiarazione periodica presentata nei termini previsti dalla normativa (generalmente entro fine ottobre dell’anno successivo) sia con la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (entro fine gennaio).
Il contribuente che ha deciso di accedere al regime agevolativo, può eventualmente scegliere di revocare l’opzione in uno dei periodi successivi indicando espressamente in dichiarazione dei redditi la volontà di non avvalersi più del regime, rinunciando contestualmente però alla possibilità di esercitare nuovamente l’opzione stessa in futuro.
Facoltà di esclusione di uno o più stati dall’ambito di applicazione del regime

L’art 24 ter del TUIR prevede inoltre che i contribuenti possano eventualmente esercitare la facoltà di escludere uno o più redditi prodotti in paesi esteri dal regime agevolativo, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione. Per tali redditi viene applicata la normativa tributaria ordinaria.
Questo potrebbe convenire quando altre discipline agevolative prevedono imposte sostitutive inferiori al 7% come nel caso di pensioni di primo e secondo pilastro svizzere (imposta sostitutiva al 5%) ma al contempo esistono redditi esteri che intendiamo escludere (es. portafoglio di investimento detenuto negli Stati Uniti) o nello scenario in cui le imposte pagate nello stato estero siano notevoli (risultando quindi conveniente richiedere l’applicazione del credito per imposte estere).
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato con la circolare 21/E 2020 che “la scelta dei paesi può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione.” Una volta operata però la scelta di esclusione di uno o più redditi dal regime agevolativo, questa può essere modificata solo con l’obiettivo di escludere ulteriori redditi rispetto a quelli inizialmente indicati. Non risulta quindi possibile tornare indietro.
Conclusioni
Il regime agevolativo delle pensioni estere al 7% è decisamente importante e di valore, permettendo un sostanziale risparmio di imposta. Ci permette infatti di evitare il pagamento dell’IRPEF ordinaria (scaglioni dal 23% al 43%) a cui si devono aggiungere le relative addizionali regionali e comunali (circa il 2-3% a seconda del luogo di residenza) e la necessità di dover indicare in dichiarazione dei redditi la detenzione di attività finanziarie e immobili siti al di fuori del territorio italiano (minore compliance fiscale, maggiore riservatezza, sostanziale riduzione delle imposte patrimoniali gravanti sugli stessi).
Al contempo, l’analisi dei requisiti e la pianificazione della localizzazione del patrimonio (es. cherry picking delle giurisdizioni nei confronti delle quali applicare l’agevolazione) necessitano di un’approfondita analisi per massimizzare il beneficio fiscale ed evitare pesanti sanzioni (contestazioni legate al monitoraggio fiscale – sanzioni fino al 30% delle somme detenute all’estero per annualità e disconoscimento del beneficio fiscale – restituzione dello stesso con sanzioni fino al 70%). Affidarsi ad un professionista specializzato in fiscalità internazionale è altamente consigliato: siamo qui per questo.
