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Successione di azioni, titoli di stato, BTP e conti correnti

In questo articolo approfondiamo la successione degli strumenti finanziari: azioni, BTP, obbligazioni e la successione del conto corrente.

Cosa succede agli investimenti in caso di morte? E’ necessario esaminare due profili: gli aspetti fiscali e quelli civilistici.

Sotto il profilo fiscale non tutti gli strumenti finanziari seguono la medesima strada nel trasferimento per successione. Alcuni infatti risultano esenti. Altri devono scontare l’imposta di successione. Altri ancora prevedono una automatica rivalutazione esentasse al momento del decesso.

E’ poi necessario considerare i profili civilistici: non più quanta imposta di successione l’Agenzia delle Entrate ci richiede ma chi diviene titolare di questi attivi.

In caso di morte gli investimenti sono trasferiti secondo le disposizioni testamentarie, se presenti, o in loro mancanza sulla base delle disposizioni di legge.

In questo articolo approfondiremo meglio quanto in premessa.

Gli eredi nella successione mortis causa di strumenti finanziari

eredi nella successione a causa di morte

Come abbiamo visto in premessa tutte le attività e le passività sono trasmesse con l’apertura della successione agli eredi.

La successione può essere testamentaria o legale. La successione testamentaria prevede la presenza del testamento. La successione legale si applica quando non è stato redatto un testamento.

Ipotizziamo non ci sia un testamento. In questo caso, in applicazione dell’art. 565 del codice civile e successivi, l’eredità è così ripartita:

  • coniuge: 100%;
  • coniuge e un figlio: 50% a ciascuno;
  • coniuge e più figli: 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
  • coniuge e fratelli: 2/3 al coniuge e 1/e ai fratelli;
  • coniuge, fratelli e genitori: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri ma almeno 1/4 ai genitori;
  • figli: in parti uguali a ciascun figlio;
  • genitori: in parti uguali a ciascun genitore;
  • genitori e fratelli: in parti uguali ma almeno 1/2 ai genitori;
  • fratelli: in parti uguali;
  • nonni: metà tra nonni paterni e materni;
  • bisnonni o altri ascendenti: a chi ha il grado di parentela più vicino;
  • altri parenti: entro il sesto grado al parente più vicino che esclude gli altri.

Gli strumenti finanziari, quindi azioni, obbligazioni, BTp, titoli di stato e fondi di investimento saranno ripartiti a questi soggetti secondo dette percentuali.

Alcune considerazioni pratiche.

Al momento della successione il mandato viene estinto: il dossier titoli e tutti gli strumenti di cui il de cuius era proprietario vengono trasferiti agli eredi.

Le scelte sono due: proseguire l’attività finanziaria in comunione o liquidare il portafoglio. Per la liquidazione è necessario l’accordo di tutti gli aventi diritto. La scelta naturale infatti per previsione civilistica è la comunione.

Nel caso di cointestazione, il cointestatario – pensiamo ad esempio alla cointestazione di conto corrente – può disporre della quota di sua competenza. Per presunzione questa quota è pari al 50%.

E’ importante ricordare che l’erede subentra nella posizione complessiva del de cuius: si ereditano non solo gli attivi ma ci si deve far carico anche di tutti i debiti e le passività del defunto come mutui, prestiti, fideiussioni, ipoteche.


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Quanto si paga di imposta di successione sui titoli?

Affrontato il profilo civilistico delle eredità di strumenti finanziari, ora è necessario esaminare gli aspetti fiscali.

L’Italia è un vero e proprio paradiso fiscale in tema di imposta di successione e donazione. Abbiamo le aliquote più basse in Europa. Si pensi che in Francia si arriva fino ad un 45% mentre negli Stati Uniti l’aliquota raggiunge anche il 40%.

In Italia l’imposta di successione varia in ragione del grado di parentela tra de cuius e erede e prevede delle franchigie, anch’esse variabili:

  • coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, …): 4% con franchigia pari a 1.000.000 euro;
  • fratelli e sorelle: 6% con franchigia di 100.000 euro;
  • altri parenti fino al quarto grado, affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;
  • altri soggetti: 8% senza franchigia.

La franchigia successoria è una sorta di esenzione.

Facciamo un esempio.

Se il mio patrimonio complessivo è pari a 500.000 euro e ho un figlio, al momento della mia morte mio figlio non andrà a pagare alcuna imposta di successione in quanto potrà beneficiare della franchigia (esenzione) fino a 1.000.000 di euro.

Facciamo un altro esempio.

Quanto si paga di successione su 100.000 euro? Se si hanno figli o c’è un coniuge, si può beneficiare della franchigia. Se si ha però solo un lontano parente e la franchigia non è più applicabile l’aliquota è pari all’8%, ovvero 8.000 euro.

Ai fini di questo articolo, ovvero l’analisi della successione di strumenti finanziari, l’unica imposta (impropriamente chiamata tassa di successione) che rileva è l’imposta di successione.

Per completezza segnalo che ci sono altre tasse che si pagano sulla successione di immobili: le imposte ipotecarie e catastali (2% e 1% del valore degli immobili).

Ricapitolando.

Superata la franchigia si applica l’imposta di successione in misura variabile tra il 4 e l’8% in funzione del rapporto di parentela tra de cuius ed erede. Sono soggetti ad imposta di successione tutti gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, certificati, fondi comuni di investimento) salvo eccezioni che esaminerò nella successiva sezione.

Non casualmente ho evitato di menzionare il denaro liquido: i contanti. Questi rientrano nella presunzione del 10% di denaro, gioielli e mobilia.

Cosa intendo con questo? Il denaro contante, i gioielli e l’arredamento sono di difficile stima e individuazione. L’Agenzia delle Entrate incrementa forfettariamente il 10% del totale del valore complessivo dell’asse ereditato per considerare questi beni.

I soldi in banca rientrano in questa presunzione? Quanto si paga di successione sui soldi in banca?

Il denaro depositato presso un conto corrente bancario, come confermato dall’ordinanza n. 33682/2022 della Corte di Cassazione, non rientra nella presunzione del 10% di cui sopra. Sarà quindi valutato al valore nominale e tassato secondo le aliquote dal 4 al 8% e franchigie in funzione del rapporto tra erede e de cuius.

Come evitare la tassa di successione? Non è dovuto il pagamento della tassa di successione quando la quota ereditata è inferiore alla franchigia o quando vengono impiegati degli strumenti che non rientrano nell’asse ereditario o alternativamente ci rientrano ma sono esenti da imposta.

Quali titoli non vanno in successione?

Quali titoli non vanno in successione

Tutti i titoli vanno in successione. Cosa però non cade in successione?

Torniamo agli aspetti civilistici. Ci sono degli strumenti finanziari che non rientrano nell’asse ereditario, non fanno quindi parte del patrimonio ereditato.

Sto parlando delle polizze assicurative sulla vita e dei fondi pensione complementari (PIP, fondi chiusi, fondi aperti). Questi strumenti finanzari generalmente non rientrano nell’asse ereditario.

Questo si traduce nel fatto che nella successione legittima quanto apportato in polizza non sarà oggetto di attribuzione agli eredi ma segue un binario autonomo. I beneficiari della polizza verranno liquidati dalla compagnia assicurativa.

Ci sono dei risvolti fiscali: non rientrano nell’asse ereditario, le somme elargite dall’assicurazione per effetto di una polizza assicurativa non sconteranno l’imposta di successione.

Fai però attenzione alle polizze. Questa è la regola generale. I premi pagati potrebbero essere riqualificati come donazione indiretta e soggetti a riduzione per garantire il rispetto delle quote di legittima degli eredi.

Ci sono degli altri strumenti che, seppur rientrino nell’asse ereditario (aspetto civilistico), non scontano l’imposta di successione (profilo fiscale) per espressa previsione della normativa tributaria.

Sono dei titoli che sono considerati esenti dall’imposta di successione.

Sto parlando dei titoli di stato per i quali è prevista un’esenzione totale.

I trasferimenti di azienda, al rispetto dei requisiti come il controllo e la prosecuzione dell’attività, garantiscono il medesimo beneficio.


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Il deposito titoli cointestato nella successione

In ipotesi di deposito titoli cointestato tra più soggetti, alla morte di uno di essi verrà trasferita la metà della quota di proprietà del de cuius. L’altra metà resterà nella titolarità dell’altro cointestatario in vita.

Come per il conto corrente sarà possibile decidere se aprire un conto cointestato mantenendo i titoli fino alla loro eventuale scadenza, oppure liquidare la posizione e sudddividere quanto risultante pro quota. Per ripartire la posizione è necessario l’accordo di tutti gli eredi.

Cosa si dovrà fare:

  • notificare il decesso alla banca
  • l’istituto bancario probabilmente bloccherà temporaneamente il conto fino a quando non è fornita tutta la documentazione
  • presentazione della documentazione da parte degli eredi: dichiarazione di successione, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la loro qualità di eredi
  • trasferimento delle quote: la banca procederà al trasferimento delle quote spettanti agli eredi con un nuovo deposito titoli cointestato agli eredi o su conti già esistenti intestati agli stessi (serve unanimità).

Non c’è immediato trasferimento della quota al cointestatario. In assenza di testamento si applicano le regole civilistiche di cui ti ho parlato precedentemente.

Si applica una presunzione secondo la quale in presenza di un conto cointestato tra due soggetti, salvo prova contraria, la quota che cade in eredità è pari al 50% prescindendo da chi ha alimentato il conto cointestato. E’ possibile superare la presunzione con prova contraria.

Trasferimento dei titoli per successione, prezzo di carico e capital gain

Trasferimento dei titoli per successione

In capo al de cuius, con eccezione dei fondi comuni di investimento e degli ETF, le plusvalenze non ancora realizzate non generano un’imposizione aggiuntiva.

Esemplifico. Se il de cuius ha un’azione in portafoglio comprata a 100 e che ora vale 1.000, al momento della morte non ci sarà pagamento di un’imposta calcolata sulla plusvalenza non realizzata.

Questo avviene invece nel caso di intermediario residente per gli ETF e le quote di fondi comuni di investimento a seguito di applicazione dell’art. 26-quinquies del DPR 600/1973 e dell’art. 10-ter della Legge 77/1983.

A tal proposito puoi fare riferimento a questo articolo in cui ho parlato della tassazione degli ETF e dei fondi comuni di investimento in successione.

Può invece essere dovuta un’imposta nel caso in cui l’erede vada a vendere successivamente gli strumenti finanziari ricevuti per successione. La tassazione è calcolata applicando l’aliquota del 26% alla differenza tra il prezzo di vendita dello strumento finanziario e il prezzo di carico.

Questo prezzo di carico è determinato in misura diversa a seconda dello strumento, ma in linea di massima coincide con quello rilevante ai fini della dichiarazione di successione.

Per semplificare e mi scuso per l’approssimazione, l’art. 68 TUIR stabilisce che per le plusvalenze realizzate e qualificate come redditi diversi, il prezzo di carico è pari al valore dichiarato nell’imposta di successione o in mancanza il valore normale (prezzo di mercato generalmente) alla data di apertura della successione.

Il prezzo di carico delle azioni quotate coinciderà con la media dei prezzi dei tre mesi precedenti. Per le azioni e le quote societarie non quotate si farà riferimento solitamente al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato.


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Le azioni e le aziende in successione

Le azioni quotate che cadono in successione scontano unicamente l’imposta di successione. A norma dell’art. 68 del TUIR godono del meccanismo dello step-up: il de cuius non paga alcuna plusvalenza e l’erede si vede aggiornare il valore a quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

Questo comporta che per importi inferiore al milione di euro, il figlio che riceverà dal padre un pacchetto azionario acquistato a 10 e ora con valore pari a 100, non dovrà versare alcuna imposta sulla plusvalenza al momento della vendita.

Il valore di carico dell’azione infatti coinciderà spannometricamente con il prezzo di mercato se la vendita viene fatta in tempi brevi.

La normativa successoria (art. 3, comma 4-ter del TUS), al fine di agevolare il passaggio generazionale di azienda, ha previsto un’esenzione dall’imposta di successione nel caso in cui vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • soggetti beneficiari: discendenti (figli, nipoti) e coniuge;
  • beni trasferiti: trasferimento di aziende o rami di azienda nonchè partecipazioni societarie (quote sociali o azioni)
  • impegno nella prosecuzione dell’attività per cinque anni
  • detenzione o integrazione del controllo a seguito dell’acquisto della partecipazione

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dell’agevolazione, con obbligo di versamento dell’imposta dovuta e degli interessi maturati.

E’ quindi necessario pianificare adeguatamente queste operazioni.

I BTP e i titoli di stato in successione

BTP e titoli di stato

I titoli di stato rientrano nell’asse ereditario ma godono dell’esenzione da imposta di successione. Questo vuol dire che verranno ripartiti tra gli eredi secondo quanto disposto dal testamento o dalla legge in sua mancanza.

Non saranno però considerati nella base imponibile utile alla determinazione dell’imposta di successione.

Cosa succede al BTP in caso di morte e quindi di successione?

I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono titoli di stato. Rientrano quindi nell’asse ereditario e vengono trasferiti agli eredi secondo le disposizioni testamentarie o in assenza secondo la normativa della successione legittima.

Sono esenti da imposta di successione ma scontano le ordinarie imposte (agevolate) conseguenti alla maturazione degli interessi e la loro eventuale successiva vendita.

Per i buoni fruttiferi postali il trattamento è similare. In genere sono parificati ai titoli di stato e quindi non scontano l’imposta di successione.

Non è necessario indicare in dichiarazione i buoni cartacei anche se ciò è consigliato da Agenzia delle Entrate. Si è invece tenuti ad inserire in dichiarazione i buoni dematerializzati essendo questi riportati nella dichiarazione di consistenza.


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Altri titoli e strumenti: fondi comuni, ETF e certificati in successione

In un precedente articolo avevo parlato della successione di ETF e fondi comuni di investimento. Questi strumenti presentano delle difficoltà di gestione sotto il profilo fiscale nel momento della successione.

In questo breve riepilogo non considererò per facilità strumenti finanziari detenuti all’estero ma parlerò solo di quote di fondi comuni di investimento ed ETF detenuti in un dossier titoli amministrato da un intermediario residente.

I fondi comuni e gli ETF rientrano a pieno titolo nell’attivo ereditario quindi scontano l’imposta di successione. Non godono inoltre del meccanismo di favore di cui all’art. 68 del TUIR per le plusvalenze.

Le plusvalenze di ETF e di fondi comuni generano dei redditi di capitale, le minusvalenze generano dei redditi diversi. Ne consegue che l’aggiornamento al prezzo di mercato avviene solamente con le minusvalenze per rimando all’art. 68 del TUIR.

Nel caso in cui il fondo sia quotato ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, in applicazione dell’art. 26-quinquies del DPR 600/1973 e dell’art. 10-ter della Legge 77/1983 ci sarà una tassazione immediata della plusvalenza, anche in assenza di vendita, in capo al de cuius.

L’aggiornamento del prezzo di carico per le plusvalenze quindi non avviene esentasse come accade invece per le azioni. Si pagherà sia l’imposta di successione che la fiscalità latente dello strumento.

Nella successione dei fondi comuni di investimento cointestati si applicano le medesime regole valide per la successione degli strumenti finanziari cointestati.

La quota di spettanza del de cuius (solitamente il 50%) cadrà in comunione ereditaria. La vendita sarà possibile solo con l’assenso unanime, in mancanza ci sarà cointestazione della posizione tra tutti gli eredi.

I certificati generando redditi diversi possono godere del beneficio di cui all’art. 68 TUIR.

Il conto corrente e i libretti postali in successione

Il conto corrente e i libretti postali in successione

Termino questo articolo parlando del conto corrente e dei libretti postali in successione. Al momento del decesso la posizione viene congelata dalla banca o dalla Posta (comprese le deleghe ad operare) in attesa di informazioni da parte degli eredi.

Di chi sono i soldi sul conto corrente del defunto? Degli eredi. E’ possibile disinvestire la liquidità del conto corrente e ripartirla tra gli eredi. Questo denaro verrà quindi liquidato sui rispettivi conti. In presenza di minori o interdetti sarà necessario coinvolgere il giudice tutelare.

Il conto verrà scongelato solo quando gli eredi forniranno la seguente documentazione:

  • certificato di morte in originale
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • copia dei documenti di identità e di codice fiscale di tutti gli eredi
  • testamento, se applicabile

In caso di conto cointestato, cadrà in eredità salvo prova contraria, la quota di proprietà del defunto. Non rileva quindi ai fini della presunzione chi ha alimentato il conto ma sarà necessario eventualmente provarlo successivamente.

Facciamo un esempio. In caso di morte del coniuge, il conto corrente verrà congelato (quindi bloccato) e si aprirà la successione. A seguito di presentazione della documentazione richiesta dall’istituto questo verrà liquidato a favore degli eredi. Se cointestato sarà oggetto di successione ereditaria solo la quota di proprietà del defunto.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo esaminato il meccanismo di successione civilistico e fiscale dei conti correnti e degli strumenti finanziari: azioni, BTP, titoli di stato e fondi comuni di investimento (tra cui gli ETF).

Abbiamo inoltre appreso che per alcuni strumenti finanziari non è applicabile l’imposta di successione e donazione (polizze vita e fondi pensione), per altri invece è espressamente prevista una esenzione (aziende familiari e titoli di stato).

I fondi comuni e gli ETF hanno un trattamento sfavorevole al momento della successione. A differenza delle azioni il loro valore non è aggiornato a quello più recente. Di conseguenza sarà necessario pagare l’imposta sulle plusvalenze immediatamente e l’imposta sulle successioni.

I professionisti di Studio Tibaldo possono aiutarti nella gestione più efficente di questi trasferimenti di ricchezza. Contattaci tramite il form che trovi nel menù principale. Puoi accedere anche tramite questo link: Contattaci!

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Commenti

24 risposte a “Successione di azioni, titoli di stato, BTP e conti correnti”

  1. Avatar Davide Erasmo Lacalamita
    Davide Erasmo Lacalamita

    Egregio dott. TIBALDO,
    la ringrazio vivamente per la gentile e chiara spiegazione di tutto quello che va in successione testamentaria e legale con le relative esenzioni e non.

    1. Buonasera Davide, la ringrazio per il suo gentile commento. Se lo desidera, possiamo approfondire la sua situazione e quella della sua famiglia per garantire una minimizzazione del carico fiscale e un passaggio generazionale privo di criticità. Come saprà, si tratta di un tema spesso complesso e oggetto di discussioni. Può contattarci direttamente attraverso questa pagina dedicata: Contattaci!. Buona serata ancora.

  2. Avatar Dionisio Sciascia
    Dionisio Sciascia

    Egregio dott. TIBALDO,
    la ringrazio per l’articolo che ha condiviso da cui emerge la seguente mia perplessità. Da quel che Lei dice gli ETF e i Fondi sono soggetti a ritenuta sulla eventuale plusvalenza tra il costo medio di acquisto e il valore al momento della succcessione.
    La mia perplessità sono due:
    1) se oltre al pagamento della pluvalenza devo anche pagare il 6% di imposta di successione (sono erede collaterale di terzo grado)
    2) se devo pagare l’imposta i successione di cui al precedente punto e ETF\Fondi includono anche titoli di stato (il LIE è minore del 100%) che sono esenti dalla imposta di sucessione come faccio ad evidenziare ciò in dichiarazione di successione? devo indicare un valore dell’ETF/fondi inferiore per escludere i titoli di stato?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.

    1. Buongiorno Dionisio, confermo il punto 1 in quanto sono imposte indipendenti e non alternative (un conto sono le imposte sui redditi di cui si occuperà la banca e un conto sono le imposte di successione). L’indicazione dei titoli esenti (es. titoli di stato) è opzionale seppur raccomandata. Quindi in dichiarazione di successione è opportuno indicare sia i titoli di stato (interamente esenti), che i fondi (parzialmente esenti in funzione dell’ammontare dei titoli di stato) e altri strumenti (es. azioni quotate – non esenti). Ci contatti per un’analisi personalizzata del caso tramite questa pagina: Contattaci!

  3. Egregio dott. TIBALDO,
    la ringrazio per l’articolo che ha condiviso.
    Potreste aiutarmi e chiarire la seguente situazione.
    Nel 2023 è stato firmato un accordo con un dipendente (contratto a tempo indeterminato) che società italiana S.p.a datrice di lavoro
    assegnerà un ammontare di restricted shares di valore compreso tra i xx ed i xx Euro all’anno, in un piano triennale 2023/2025, con assegnazione dall’anno 2026.
    Nel 2024 il dipendente è morto. Società datrice di lavoro ha inviato all’erede una dichiarazione dove si comunica che che il numero di diritti a ricevere azioni società al defunto, e spettanti agli eredi in conseguenza del suo decesso, sono xxx.
    Ho capito giusto o no che gli eredi devono dichiarare questi xxx diritti alle azioni nella dichiarazione di successione?
    La società S.p.a ha inviato agli eredi una CU che non specifica il pagamento di azioni/equivalenti in denaro al defunto.
    Chi e quando (Società S.p.a o gli eredi) deve pagare l’imposta sul reddito (al ricevimento delle azioni/equivalente in denaro) se in realtà gli eredi e il defunto non hanno ricevuto né le azioni né l’equivalente in denaro nei loro conti?
    Gli eredi hanno l’obbligo di indicare nel 730 2025 del defunto o nel 730 2025 degli eredi che hanno diritto alle azioni se di fatto gli eredi e il defunto non hanno ricevuto le azioni o il loro equivalente in denaro nei loro conti?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.

    1. Buongiorno Maria, sommariamente mi pare di aver capito che il dipendente maturava ogni anno un dato ammontare di diritti (una sorta di opzione con prezzo di esercizio favorevole o prossimo allo zero). Questi diritti sono considerati redditi da lavoro dipendente e tassati come fringe benefit solo quando vengono esercitati (ci sono delle cause di esclusione). Il caso delle restricted stock unit è abbastanza similare (non c’è un diritto come prima ma l’assegnazione diretta delle azioni): sono imponibili al momento in cui entrano nelle disponibilità del dipendente. Ai fini delle imposte di successione entrambe rilevano, essendo parte dell’attivo ereditario. Ai fini delle imposte sui redditi dovrei comprendere meglio il caso, aprendosi vari scenari. Le chiederei di contattarmi tramite questo modulo per procedere con una consulenza.

  4. Buongiorno. Ho letto il post e mi rimane un dubbio. I fondi comuni obbligazionari di tipo governativo sono equiparati ai titoli di stato e quindi esenti da tassa di successione? Al lato pratico la società di gestione non dovrebbe fare la fotografia del sottostante?

    1. Buongiorno Gianpiero, la norma successoria ci dice che i titoli di stato sono esenti, quindi anche le rispettive quote dei fondi comuni obbligazionari di tipo governativo lo saranno. La società di gestione oltre al prospetto di valorizzazione delle quote dovrà fornire indicazioni circa i titoli contenuti. Se necessita di maggiori chiarimenti o supporto nella costruzione del suo portafoglio finanziario mi contatti tramite questa pagina.

  5. Avatar Matteo Manfroni
    Matteo Manfroni

    Buongiorno, ottimo articolo, ma avrei una domanda.
    Siamo 3 eredi di mio padre (la moglie di mio padre (non mia mamma), mia sorella, ed io).
    Non c’e testamento.
    In Banca (bper) sono presenti sia vari titoli, che conto corrente, e vogliono farci aprire un conto cointestato a noi 3 eredi, per poter ereditare e trasferire questi titoli, e conto corrente.
    Siccome l’operazione dei titoli potrebbe richiedere varie settimane, vorrei sapere se questa banca può liquidarci subito i soldi del conto corrente.
    Scusate i termini ma non mi intendo di queste cose.
    Grazie
    Matteo

    1. Buongiorno Matteo, la banca ha procedure stringenti per garantire che la liquidazione dei titoli venga effettuata a favore degli eredi legittimi. Sarà quindi necessario presentare, tra le altre, il certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva con indicazione degli eredi e consenso scritto di tutti gli eredi sulla suddivisione delle somme. Può prenotare un primo incontro conoscitivo tramite questa pagina se ha piacere di essere assistito in questa delicata fase e nella successiva gestione del patrimonio finanziario risultante.

      1. Avatar Matteo Manfroni
        Matteo Manfroni

        Grazie per la risposta.
        Si abbiamo gia tutto fatto venerdì ci incontriamo per sbrigare le cose, ma a quanto pare non vogliono darci i contanti finche non è tutto finito, mi pare strano. Comunque grazie ancora.

  6. Avatar Matteo Manfroni
    Matteo Manfroni

    Cioe mi spiego meglio, ci sono vari titoli, piu il conto corrente, io pensavo che una volta sbloccato il conto, almeno i contanti si potessero dividere tra gli eredi, per poi aspettare 4/6 settimane per trasferire i titoli, invece dicono che verra metto tutto quanto nel conto cointestato, e alla fine del trasferimento titoli, poi di dividerà tutto.

  7. Buongiorno, In primis molto interessanti i suoi approfondimenti, avrei una domanda da sottoporla, essendo titolare di una pensione minima Inps, che attualmente viene integrata da cedole e interessi di titoli di stato ( BTP ) per una sopravvivenza dignitosa sia mia che di mia moglie, vi chiedo se in caso di morte dei due coniugi nel testamento cedole e interessi derivanti da titoli di stati vengono erogati al coniuge superstite, allo scopo di garantirle, un proseguo di vita dignitosa ( conte corrente cointestato marito moglie con relativo deposito titoli ) eredi moglie e due figli maggiorenni, grazie anticipatamente.

    1. Buongiorno Claudio, gli eredi erediteranno i beni caduti in successione (ad esempio i BTP) e beneficeranno delle cedole e degli interessi che questi distribuiranno nel tempo. Potranno altresì vendere i titoli e investire in strumenti finanziari o attivi differenti. Attenzione che il trasferimento dei beni non è immediato, meglio dotare gli eredi di un adeguato buffer di liquidità per espletare tutte le pratiche necessarie.

  8. Gentile.dott
    io moglie del defunto ho con lui un conto cointestato, ho due figli e nessun testamento. Vorrei sapere quale parte del denaro mi spetta in fase di successione. I miei figli dicono un terzo, io pensavo la metà,. La ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Laura carraro

    1. Buon pomeriggio Laura, si presume salvo prova contraria che il conto cointestato sia di proprietà del 50% di ogni coniuge. Alla morte di suo marito la quota che cade in successione è pari al 50% del conto residuo. Dato che i figli sono due e manca il testamento (successione legittima), i suoi figli erediteranno i 2/3 mentre a lei spetterà 1/3. Se fosse stato solo un figlio, le sarebbe spettata la metà. Nel caso concreto quindi lei sarà titolare – salvo prova contraria – del 50% del conto + 1/3 * 50% residuo = 67% delle disponibilità del conto. I suoi figli erediteranno invece i 2/3 del 50% ovvero il 33% del conto. Mi contatti in privato per approfondire l’analisi del suo caso. Un caro saluto.

  9. Avatar loredana guffi
    loredana guffi

    Buongiorno. Vorrei avere conferma su azioni in successione che vengono trasferiti agli eredi non a prezzo di carico ma a prezzo della data del decesso e l’ eventuale Capital gain parte da questa data.
    Grazie

    1. Buongiorno, la ringrazio per averci scritto. Le chiederei di contattarci in privato per una consulenza in modo da approfondire il suo caso. Un caro saluto.

  10. Avatar Beniamino Lapa
    Beniamino Lapa

    Ho letto con molta attenzione il Suo chiarissimo articolo. Le vorrei porre una domanda: in presenza di libretti postali il software delle successioni mi chiede il “valore” oppure il “valore esente”, lo stesso per Fondi SGR delle poste. Mi potrebbe dare delucidazioni in merito? Grazie

    1. Buongiorno Beniamino, la quota parte riferita a titoli di stato dei fondi SGR analizzati non rileva ai fini del calcolo dell’imposta di successione. Un caro saluto.

  11. Buonasera Dottore,
    Una curiosità : i titoli di Stato sono esenti ed è stato chiarissimo.
    Ma secondo lei fanno cumulo in termini successori con gli altri attivi in capo al de cuius..?
    Grazie

    1. Buon pomeriggio Stefano, fa cumulo a che fini? Civilistici certamente (es. computo della legittima), fiscali no (non concorrono a formare l’attivo ereditario secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUS). Per assistenza nella pianificazione successoria mi contatti in privato, un caro saluto.

  12. Avatar Antonio Colombo
    Antonio Colombo

    Buongiorno dottore
    Le volevo chiedere se è corretto che la banca, alla vendita di un fondo cointestato a causa della morte di mia mamma, applichino le plusvalenze senza tener conto delle minusvalenze, aventi scadenza 31.12.2026, a lei stessa intestate.
    Premetto che il saldo delle tasse sulle plusvalenze me lo hanno inoltrato a nome del de-cuius.
    Grazie

    1. Buonasera Antonio, la rimando a questo articolo dove ho approfondito il tema del doppio binario: https://www.studiotibaldo.com/tassazione-etf-fondi-comuni-successione/. Un caro saluto

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