Quando si pensa ai paesi black list o ai paradisi fiscali ci si rifà spesso a qualche isola caraibica, immaginandosi un’unica lista ufficiale di ciò che è white list e consentito rispetto a ciò che invece non presenta profili di conformità. Come sempre la realtà è molto più varia, in particolar modo in Italia.
Nel nostro paese il legislatore ha preferito creare, in funzione di ogni obiettivo che voleva raggiungere, una specifica lista o una serie di criteri che permettono di individuare quando un paese è considerato ai fini della norma un paese a fiscalità privilegiata o quando invece risulta collaborativo.
Si aggiunge infine la difficoltà legata all’aspetto internazionale: non è solo il Ministero dell’Economia e delle Finanze o l’Agenzia delle Entrate a pubblicare le proprie liste. A questi istituti si aggiungono l’Unione Europea e la GAFI: con l’obiettivo in primis di contrastare fenomeni quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
In questo articolo ho quindi provato a sintetizzare le principali fattispecie che prevedono penalizzazioni nel caso in cui deteniamo denaro o produciamo reddito in un paese considerato a rischio (black list o paradiso fiscale). Come avrai modo di vedere, le liste cambiano molto e un paese potrebbe risultare iscritto ad una lista essendo escluso però dalla successiva (come la Svizzera).
- Quali sono i paesi black list per l'Agenzia delle Entrate?
- Residenza fiscale delle persone fisiche ed inversione dell'onere della prova
- Quadro RW e imposte patrimoniali per attività finanziarie e immobiliari estere: IVIE, IVAFE e IVACA
- Quadro RW e monitoraggio fiscale per attività finanziarie e immobiliari estere
- Quadro RW, raddoppio dei termini e presunzione di reddito "nero"
- Disciplina CFC ed individuazione dei paesi black list
- Disciplina delle rendite finanziarie ed individuazione dei paesi black list
- Lista dei paesi appartenenti alla White List
- Quali sono i paesi black list per l'Unione Europea?
- Paesi aderenti al CRS: quali scambiano automaticamente informazioni con l'Italia?
- Quali sono i paesi inseriti nella black list finanziaria per le transazioni internazionali? Lista GAFI / Banca d'Italia
- Conclusioni
Quali sono i paesi black list per l’Agenzia delle Entrate?

Un paese black list non è considerato tale per il semplice fatto di essere a fiscalità privilegiata o per essere presente in uno specifico elenco.
L’Agenzia delle Entrate ha elaborato differenti liste, spesso cumulative, richiamate da differenti previsioni. Dobbiamo quindi, in primis, individuare quando l’essere paradiso fiscale prevede una disposizione peggiorativa rispetto alla norma ordinaria, a seguire, una volta identificato il riferimento legislativo, individuare se il paese in oggetto si qualifica quale paese a fiscalità privilegiata e/o non collaborativo.
Con riferimento alle liste predisposte dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ho analizzato le seguenti fattispecie:
- Residenza fiscale delle persone fisiche ed inversione dell’onere della prova: DM del 4 maggio 1999
- Quadro RW e imposte patrimoniali per attività finanziarie e immobiliari estere: IVIE, IVAFE e IVACA: DM del 4 maggio 1999
- Quadro RW e monitoraggio fiscale per attività finanziarie e immobiliari estere: DM del 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001 (in formula “light“)
- Quadro RW, raddoppio dei termini e presunzione di reddito “nero“: DM del 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001 includendo i paesi di cui all’art. 3 (es. Svizzera)
Residenza fiscale delle persone fisiche ed inversione dell’onere della prova
La riforma del dicembre 2023, nonostante l’importante modifica dell’art. 2 del TUIR relativo alla residenza delle persone fisiche, non ha intaccato quanto già previsto in materia di paradisi fiscali.
Chi decide di lasciare l’Italia, sia prima del 2024 che successivamente, e si trasferisce in un paese black list o a fiscalità privilegiata, viene considerato ancora fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria.
Cosa vuol dire ciò? Vi è un ribaltamento dell’onere probatorio: sarai ora tu a dover provare all’Agenzia delle Entrate di non avere più in Italia, per la maggior parte dell’anno, la dimora abituale (abitazione principale), il centro delle tue relazioni affettive e la presenza fisica. Se non riesci a fornire sufficienti prove, l’Agenzia delle Entrate ti considererà ancora residente in Italia e quindi – tra le altre cose – assoggettato ad imposizione sui redditi ovunque prodotti (principio di tassazione mondiale).
La lista adottata dall’Agenzia delle Entrate per identificare un paese black list ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche è il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999, con ultima modifica del luglio 2023 (che elimina dalla Black-list la Svizzera) e contiene i seguenti paesi:
| Alderney | Andorra | Anguilla |
| Antigua e Barbuda | Antille Olandesi | Aruba |
| Bahamas | Bahrein | Barbados |
| Belize | Bermuda | Brunei |
| Costa Rica | Dominica | Ecuador |
| Emirati Arabi Uniti | Filippine | Gibilterra |
| Gibuti | Grenada | Guernsey |
| Hong Kong | Isola di Man | Isole Cayman |
| Isole Cook | Isole Marshall | Isole Vergini Britanniche (BVI) |
| Jersey | Libano | Liberia |
| Liechtenstein | Macao | Malaysia / Malesia |
| Maldive | Mauritius | Montserrat |
| Nauru | Niue | Oman |
| Panama | Polinesia Francese | Principato di Monaco |
| Saint Kitts e Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent e Grenadine |
| Samoa | Sark | Seychelles / Seicelle |
| Singapore | Taiwan | Tonga |
| Turks e Caicos | Tuvalu | Uruguay |
| Vanuatu |
Ricordo che una volta proceduto all’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), disiscrivendoti quindi dall’ANPR (Anagrafe della Popolazione Residente), i comuni entro 6 mesi sono tenuti ad informare gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della cessata residenza nel territorio nazionale.
Per il triennio successivo si è quindi iscritti in una lista di controllo privilegiata volta ad accertare l’effettiva cessazione della residenza nel territorio nazionale. L’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi delle facoltà istruttorie previste ai fini dell’accertamento delle imposte ai fini di appurare eventuali condotte abusive: massima attenzione.
Quadro RW e imposte patrimoniali per attività finanziarie e immobiliari estere: IVIE, IVAFE e IVACA
Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, le società semplici e gli enti non commerciali sono tenuti al pagamento delle seguenti imposte patrimoniali (simmetriche a quelle che abbiamo nel caso di detenzione di conti correnti, investimenti e immobili in Italia):
- IVIE (art. 41 del D.lgs. n. 174/2024): 1,06% del valore dell’immobile estero;
- IVAFE e IVACA (art. 168 del D.lgs. n. 123/2025): generalmente 0,2% del valore dell’attività finanziaria estera o delle criptovalute o 34,20 euro in misura fissa per i conti correnti.
Sono imposte patrimoniali “sorelle” delle ben più note IMU (immobili) e imposta di bollo (attività finanziarie).
Perché dico generalmente quando mi riferisco alle attività finanziarie estere (es. azioni, titoli di Stato, … detenute mediante intermediario bancario estero)? A partire dal 2024, la detenzione di attività finanziaria o denaro in conti situati in paradisi fiscali è assoggettata ad un’imposizione patrimoniale non più dello 0,2% ma incrementata allo 0,4% all’anno.
Avere un conto corrente in Svizzera risulta quindi più conveniente rispetto a detenerlo negli Emirati Arabi Uniti dato che l’imposizione patrimoniale è dimezzata. La lista da prendere a riferimento è sempre quella di cui al DM 4 maggio 1999, quindi quella rilevante ai fini della determinazione della residenza delle persone fisiche.
Per comodità, questi sono gli stati nei quali l’IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere) è incrementata dallo 0,2% allo 0,4% annuo a partire dal 2024:
| Alderney | Andorra | Anguilla |
| Antigua e Barbuda | Antille Olandesi | Aruba |
| Bahamas | Bahrein | Barbados |
| Belize | Bermuda | Brunei |
| Costa Rica | Dominica | Ecuador |
| Emirati Arabi Uniti | Filippine | Gibilterra |
| Gibuti | Grenada | Guernsey |
| Hong Kong | Isola di Man | Isole Cayman |
| Isole Cook | Isole Marshall | Isole Vergini Britanniche (BVI) |
| Jersey | Libano | Liberia |
| Liechtenstein | Macao | Malaysia / Malesia |
| Maldive | Mauritius | Montserrat |
| Nauru | Niue | Oman |
| Panama | Polinesia Francese | Principato di Monaco |
| Saint Kitts e Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent e Grenadine |
| Samoa | Sark | Seychelles / Seicelle |
| Singapore | Taiwan | Tonga |
| Turks e Caicos | Tuvalu | Uruguay |
| Vanuatu |
Quadro RW e monitoraggio fiscale per attività finanziarie e immobiliari estere
Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, le società semplici e gli enti non commerciali sono tenuti altresì ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi la detenzione di attività finanziarie, immobiliari e criptovalute all’estero nel quadro RW (art. 4 del D.l. n. 167/1990). Una volta lasciata l’Italia perdendo la residenza fiscale, l’onere dichiaratorio cessa.
Questa normativa nasce proprio per evitare che vengano nascosti denari all’estero, spesso frutto di redditi non dichiarati.
La mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività estere – qualora si fosse tenuti in qualità di residenti fiscali – configura una violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale e quindi è duramente sanzionata. L’allegato art. 67 del D.l. n. 173/2024 prevede una sanzione base dal 3% al 15% delle somme detenute in caso di mancato monitoraggio. La sanzione base è incrementata del doppio, dal 6% al 30% delle somme detenute / degli immobili esteri nel caso in cui queste siano depositate / situati in un paradiso fiscale.
Ti faccio un esempio: se detieni un conto corrente in Svizzera con somme depositate pari a euro 100.000 ma non lo hai dichiarato, lo Stato italiano potrebbe chiederti a titolo sanzionatorio da 3.000 a 15.000 euro per anno di mancata dichiarazione (post 2024). Nel caso questo conto non dichiarato fosse negli Emirati Arabi Uniti, la sanzione è raddoppiata, quindi compresa tra 6.000 e 30.000 euro all’anno. È possibile correggere eventuali dimenticanze mediante l’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata (e non omessa), ma valutiamo bene la presunzione reddituale di cui alla prossima sezione.
Un’importante precisazione: il raddoppio delle sanzioni per mancato monitoraggio si applica prendendo a riferimento le liste dei paesi di cui al DM 4 maggio 1999 (residenza fiscale) e al DM 21 novembre 2001. Ho evidenziato in grassetto le “new entry“ rispetto alla precedente lista:
| Alderney | Andorra | Anguilla |
| Antigua e Barbuda | Antille Olandesi | Aruba |
| Bahamas | Bahrein | Barbados |
| Belize | Bermuda | Brunei |
| Costa Rica / Costarica | Dominica | Ecuador |
| Emirati Arabi Uniti | Filippine | Gibilterra |
| Gibuti | Grenada | Guatemala |
| Guernsey | Herm | Hong Kong |
| Isola di Man | Isole Cayman | Isole Cook |
| Isole Marshall | Isole Vergini Britanniche (BVI) | Isole Vergini statunitensi |
| Jersey | Kiribati | Libano |
| Liberia | Liechtenstein | Macao |
| Malaysia / Malesia | Maldive | Mauritius |
| Montserrat | Nauru | Niue |
| Nuova Caledonia | Oman | Panama |
| Polinesia Francese | Principato di Monaco | Saint Kitts e Nevis |
| Saint Lucia | Saint Vincent e Grenadine | Salomone |
| Samoa | Sant’Elena | Sark |
| Seychelles / Seicelle | Singapore | Taiwan |
| Tonga | Turks e Caicos | Tuvalu |
| Uruguay | Vanuatu |
Alcuni Stati indicati all’art. 3 del DM 21 novembre 2001 – tra cui Angola, Giamaica, Kenya, Portorico e Svizzera – non sono stati inseriti nell’elenco precedente, pur essendo compresi in quella lista. Il motivo è che, per questi paesi, il decreto prevede condizioni di applicazione che ne escludono le persone fisiche.
La Svizzera, ad esempio, viene considerata dal DM 21 novembre 2001 solo con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, come le società holding, ausiliarie e “di domicilio“, risultando quindi esclusa dal regime sanzionatorio per le persone fisiche.
Quadro RW, raddoppio dei termini e presunzione di reddito “nero”
La mancata indicazione di attività finanziarie all’interno della dichiarazione dei redditi per un residente fiscale italiano, se detenute in un paradiso fiscale di cui alla successiva tabella, espone poi ad un’ultima contestazione che l’Agenzia delle Entrate potrebbe muoverci. Da qui le mie precedenti avvertenze sulla valutazione preliminare dell’impiego dello strumento del ravvedimento operoso.
Ai soli fini fiscali, le disponibilità di questi conti esteri si presumono costituite, salvo prova contraria, da redditi non tassati (art. 12, comma 2 del D.l. n. 78/2009) con un raddoppio delle sanzioni ordinarie per infedele o omessa dichiarazione (sempre comma 2) e dei termini (successivo comma 2-bis). Anche i termini legati al monitoraggio fiscale sono raddoppiati (successivo comma 3-bis).
Cosa vuol dire tutto questo? Se hai un conto negli Emirati Arabi e hai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, i termini di accertamento non sono più pari a 5+1 anni, ma vengono raddoppiati arrivando nella sostanza a complessivi 11 anni (31 dicembre del 10° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi). Esempio: l’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate non potrà più essere espletata per l’anno d’imposta 2025 dopo il 31 dicembre 2036.
Non si ha solo un allungamento del periodo accertativo: è presente una presunzione – non da poco – di aver generato queste somme mediante redditi non dichiarati (“in nero”), con sanzioni nello scenario dell’infedele dichiarazione pari al 140% (non più 70% – sanzione per infedele dichiarazione ordinaria).
Estrema attenzione quindi nel non indicare attività finanziarie detenute in paradisi fiscali. Nel caso in cui il danno fosse già stato fatto, mi raccomando di valutare una regolarizzazione raccogliendo sufficiente documentazione per provare la provenienza lecita dei fondi.
Un’ultima doverosa precisazione: anche in questo caso le contestazioni non si rivolgono più esclusivamente alla lista di paesi di cui al DM 4 maggio 1999. Sono integrate dalle previsioni di cui al DM 21 novembre 2001: le liste, quindi anche in questo caso due, con una particolare differenza. Per semplicità riporto la lista completa ad oggi dei paesi contenuti in entrambe le liste ai fini della presunzione di “reddito nero” e del raddoppio di sanzioni e termini.
Ho evidenziato in grassetto le “new entry” rispetto alle precedenti liste. A differenza della precedente lista, che già citava il DM 21 novembre 2001, è stato previsto dall’art. 12, comma 2 del D.l. n. 78/2009 l’inclusione anche dei nominativi di cui all’art. 3 in quanto la norma recita “senza tener conto delle limitazioni ivi previste” (limitazioni di cui all’art. 3).
| Alderney | Andorra | Angola |
| Anguilla | Antigua e Barbuda | Antille Olandesi |
| Aruba | Bahamas | Bahrein |
| Barbados | Belize | Bermuda |
| Brunei | Costa Rica / Costarica | Dominica |
| Ecuador | Emirati Arabi Uniti | Filippine |
| Giamaica | Gibilterra | Gibuti |
| Grenada | Guatemala | Guernsey |
| Herm | Hong Kong | Isola di Man |
| Isole Cayman | Isole Cook | Isole Marshall |
| Isole Vergini Britanniche (BVI) | Isole Vergini statunitensi | Jersey |
| Kenia | Kiribati | Libano |
| Liberia | Liechtenstein | Macao |
| Malaysia / Malesia | Maldive | Mauritius |
| Montserrat | Nauru | Niue |
| Nuova Caledonia | Oman | Panama |
| Polinesia Francese | Portorico | Principato di Monaco |
| Saint Kitts e Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent e Grenadine |
| Salomone | Samoa | Sant’Elena |
| Sark | Seychelles / Seicelle | Singapore |
| Svizzera | Taiwan | Tonga |
| Turks e Caicos | Tuvalu | Uruguay |
| Vanuatu |
Attenzione alla Svizzera (ma non solo): l’art. 1 del DM del 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera unicamente dalla prima lista (DM 4 maggio 1999) e non dalla seconda (DM 21 novembre 2001). Sembrerebbe essere un refuso normativo, ma ad oggi un’interpretazione letterale della norma non ci consente di escludere la Confederazione Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali.
Disciplina CFC ed individuazione dei paesi black list
Spostandoci invece sul fronte societario, il legislatore ha inserito una fattispecie definita “CFC” o “Controlled Foreign Companies” (società controllate estere) volta ad evitare un differimento a tempo indeterminato della tassazione per quelle partecipazioni che generano prevalentemente passive income in stati a fiscalità privilegiata. La tassazione di una CFC avviene per trasparenza.
Prima le condizioni, poi un esempio per semplificare il tutto.
Le condizioni per avere una tassazione per trasparenza (come nel caso delle società di persone) sono:
- i proventi realizzati dalla società non residente siano oltre ad un terzo derivanti da passive income (interessi, dividendi, royalties, …);
- la società non residente è controllata (anche indirettamente) da un soggetto residente o da una stabile organizzazione italiana;
- assoggettamento della partecipata a tassazione effettiva inferiore al 15% e non inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
È possibile non vedersi applicare la disciplina CFC nel caso in cui, anche con apposito interpello disapplicativo, si dimostri che la partecipata non residente svolge un’attività economica effettiva (impiego di personale, attrezzature, uffici, …).
La nozione di paradiso fiscale in questo caso non è da rifarsi a una specifica lista, ma si rinviene in una situazione di fatto: la tassazione ad un’aliquota effettiva inferiore al 15% (semplifico volutamente).
Immaginiamo quindi un rapporto di controllo in una società emiratina. Se la società incassa esclusivamente redditi passivi come dividendi, royalties o interessi ed è controllata da soggetti italiani, allora viene tassata per trasparenza in Italia. Il reddito è quindi imputato direttamente in capo ai soci italiani e gli eventuali dividendi distribuiti non sono più imponibili.
Attenzione, non sto parlando di società amministrata dall’italia (esterovestita) o di società interposta (non esistente). La disciplina CFC è una norma di chiusura che prevede una tassazione per trasparenza in Italia: la società non viene disconosciuta o attratta ad imposizione in Italia: è il reddito che viene attribuito in capo ad un soggetto residente per evitare differimenti a tempo indefinito di imposizione in paesi che non prevedono carichi tributari importanti.
Attenzione anche ai regimi speciali / agevolativi che alcuni stati offrono, considerato il parametro della tassazione effettiva (la disciplina CFC potrebbe colpire anche società localizzate in stati UE).
Disciplina delle rendite finanziarie ed individuazione dei paesi black list
Anche i redditi di natura finanziaria seguono una disciplina simile a quella applicabile alle CFC, seppur con criteri autonomi individuati dall’art. 47-bis:
- L’art. 47, comma 4 TUIR prevede un concorso integrale alla base imponibile per i dividendi percepiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l’art. 68, comma 4 TUIR prevede l’imponibilità integrale per le plusvalenze;
- l’art. 87, comma 1, TUIR esclude l’applicazione della PEX su plusvalenze e dividendi (detassazione al 95%) per proventi derivanti da paesi a fiscalità privilegiata.
L’art. 47-bis TUIR prevede un’esclusione dalla definizione di regime fiscale privilegiato se il territorio appartiene all’UE o allo SEE in caso di stipula di accordi che assicurino lo scambio di informazioni. Richiede inoltre:
- esistenza del controllo con tassazione effettiva inferiore al 15%;
- assenza di controllo con livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (tenendo conto dei regimi agevolativi).
Anche in questo caso è prevista un’esimente nel caso in cui si dimostri lo svolgimento di un’attività economica effettiva (personale, attrezzature, uffici, …) o il non aver “parcheggiato” il reddito nel paradiso fiscale.
Per le rendite finanziarie (dividendi e plusvalenze in primis) l’analisi è nuovamente sostanziale e non si rifà meramente ad una lista di paesi blacklist.
Lista dei paesi appartenenti alla White List
Per converso, è possibile individuare i paesi white list che, in contrapposizione alle giurisdizioni black list, offrono un adeguato scambio di informazioni.
Il Ministero dell’Economia ha fornito una lista di paesi considerati in white list nel decreto ministeriale 28 dicembre 2015, di anno in anno aggiornato nei suoi allegati C e D con l’introduzione di nuovi paesi collaborativi. Queste liste, come si vedrà di seguito, sono in prevalenza utilizzate per identificare i paesi aderenti al CRS da cui l’Italia ottiene informazioni (Allegato D – flusso in entrata) e a cui l’Italia trasmette informazioni (Allegato C – flusso in uscita).
Ogni caso è diverso. Parliamo del tuo.
Conoscere le regole è essenziale, ma ogni situazione ha le sue particolarità.
Da oltre 30 anni aiutiamo imprenditori, professionisti e lavoratori a orientarsi tra le norme fiscali, contabili e finanziarie: verifichiamo il tuo caso specifico e ti aiutiamo a scegliere senza commettere errori.
Quali sono i paesi black list per l’Unione Europea?

L’Unione Europea ha stilato a sua volta una lista di paesi black list, in questo caso definiti come paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. È allegata (allegato I) alle conclusioni adottate dal Consiglio ECOFIN. Segue una seconda lista (allegato II) la quale elenca le giurisdizioni che hanno assunto impegni sufficienti per non essere inserite nella lista in futuro.
Ai nostri fini rileva la lista di cui all’Allegato I adottata con le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (10 paesi complessivi).
| Anguilla | Guam | Isole Turks e Caicos |
| Isole Vergini degli Stati Uniti | Palau | Panama |
| Russia | Samoa americane | Vanuatu |
| Vietnam |
Deduzione di costi da fornitori in giurisdizioni black list
Le implicazioni fiscali per le imprese che operano con giurisdizioni non cooperative sono legate in primis ad una maggior attenzione posta dall’Agenzia delle Entrate alla deducibilità dei costi dell’attività di impresa.
Le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con altre imprese o professionisti localizzati in paesi non cooperativi (vedi lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali dell’UE di cui alla precedente tabella), sono deducibili secondo particolari condizioni a partire dal 2023.
La disciplina della deducibilità dei costi blacklist non è sempre stata presente: nel 2015 è stata introdotta una disciplina simile all’attuale con deducibilità dei costi legata al valore normale o con dimostrazione dell’interesse economico e l’esecuzione dell’operazione, poi abrogata nel 2016 e solo successivamente ripristinata dal 2023 riproponendo elementi tipici della disciplina del 2015.
La normativa in vigore è quindi stata introdotta dalla legge di stabilità 2023 all’art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies del TUIR.
Ammette la deducibilità al:
- valore normale nel caso in cui le spese e gli altri componenti negativi derivano da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione (comma 9-bis);
- costo indicato nella fattura nel caso in cui le spese e gli altri componenti negativi derivano da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione e rispondono ad un effettivo interesse economico (comma 9-ter).
La condizione per ottenere la deduzione al pari di un costo da operatore nazionale, quindi, è duplice e l’onere della prova è in capo all’impresa residente che vuole procedere alla deduzione. A tal proposito al contribuente è data la possibilità di presentare un interpello probatorio al fine di interpellare l’Agenzia delle Entrate preventivamente in merito alla deducibilità del costo.
Queste spese, tra l’altro, devono essere separatamente indicate in dichiarazione dei redditi e l’Agenzia delle Entrate può quindi agevolmente identificarle e procedere con attività ispettive. Prima di procedere alla vera e propria emissione dell’avviso di accertamento è previsto un termine di 90 giorni successivo all’invio di apposito avviso fornito al contribuente per provare l’integrazione della duplice condizione.
La disciplina CFC descritta nella sezione precedente elimina di fatto il rischio di infinito differimento dell’imposizione, poiché prevede l’integrale assoggettamento all’imposizione per trasparenza in capo alla società residente italiana. Di conseguenza, non trova applicazione la disciplina sulla deduzione dei costi da fornitori black list: non ho limiti alla deduzione di tali costi (né oneri di prova aggiuntivi) quando derivano da una mia partecipata CFC, dato che il reddito di quest’ultima confluisce comunque, per trasparenza, nella base imponibile.
Paesi aderenti al CRS: quali scambiano automaticamente informazioni con l’Italia?

Il Common Reporting Standard (CRS) è un sistema ideato dall’OCSE e impiegato attualmente da 120 giurisdizioni e prevede uno scambio automatico di informazioni tra i vari paesi aderenti basato sulla residenza.
Le istituzioni finanziarie di ogni paese sono tenute a comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno le informazioni (interessi maturati, dividendi, plusvalenze, saldo al 31 dicembre, …) relative ai conti correnti, conti deposito, dossier titoli, trust, fondi, polizze assicurative, … all’amministrazione finanziaria di riferimento che procederà, in funzione della residenza fiscale, alla comunicazione di dette informazioni alla controparte estera entro il 30 settembre dello stesso anno.
Le giurisdizioni che scambiano informazioni con l’Italia e da cui l’Italia riceve informazioni sono indicate rispettivamente nell’Allegato C e nell’Allegato D del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, aggiornato annualmente con provvedimento congiunto del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (ultimo: Provvedimento del 13 maggio 2026).
Per i paesi aderenti al CRS abbiamo quindi due liste da prendere a riferimento:
- Allegato C (flusso in uscita): ad oggi conta 94 paesi (91 nel 2025) e riporta le giurisdizioni a cui l’Italia invia informazioni. È rilevante per un soggetto fiscalmente residente all’estero che detiene un conto presso un intermediario finanziario italiano;
- Allegato D (flusso in entrata): ad oggi conta 120 paesi (117 nel 2025) e riporta le giurisdizioni da cui l’Italia riceve le informazioni. È quindi rilevante per un soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene un conto presso un intermediario finanziario non residente.
L’Allegato D contiene più paesi rispetto all’Allegato C: l’Italia quindi riceve più informazioni rispetto a quelle che trasmette.
Per comodità vi riporto di seguito l’elenco dei paesi a cui l’Italia trasmette informazioni (allegato C – flusso in uscita):
| Albania | Andorra | Arabia Saudita |
| Argentina | Armenia | Aruba |
| Australia | Austria | Azerbaijan |
| Barbados | Belgio | Belize |
| Bonaire, Sint Eustatius e Saba | Brasile | Bulgaria |
| Canada | Cile | Cipro |
| Colombia | Corea | Costa Rica |
| Croazia | Curacao | Danimarca |
| Ecuador | Estonia | Federazione Russa / Russia |
| Finlandia, incluse Isole Åland | Francia, includendo Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin e Mayotte, Saint Barthélemy e Nuova Caledonia (seppur quest’ultima non espressamente indicata nel provvedimento) | Georgia |
| Germania | Ghana | Giamaica |
| Giappone | Gibilterra | Grecia |
| Grenada | Groenlandia | Guernsey |
| Hong Kong | India | Indonesia |
| Irlanda | Islanda | Isola di Man |
| Isole Cook | Isole Faroe | Israele |
| Jersey | Kazakistan | Kenya |
| Lettonia | Liechtenstein | Lituania |
| Lussemburgo | Maldive | Malesia |
| Malta | Mauritius | Messico |
| Moldavia | Principato di Monaco | Nigeria |
| Norvegia | Nuova Zelanda | Paesi Bassi |
| Pakistan | Panama | Perù |
| Polonia | Portogallo, incluse Azzorre e Madera / Madeira | Regno Unito |
| Repubblica Ceca | Repubblica Popolare Cinese / Cina | Repubblica Slovacca / Slovacchia |
| Romania | Ruanda | Saint Kitts e Navis |
| Saint Lucia | San Marino | Senegal |
| Seychelles | Singapore | Slovenia |
| Spagna, incluse isole Canarie | Sudafrica | Svezia |
| Svizzera | Tailandia | Turchia |
| Ucraina | Uganda | Ungheria |
| Uruguay |
Queste invece sono le giurisdizioni da cui l’Italia riceve informazioni (Allegato D), evidenziando in grassetto per differenza l’elenco delle giurisdizioni (26 stati) da cui l’Italia riceve informazioni (Allegato D) ma a cui non le trasmette (Allegato C). Trattasi prevalentemente di paradisi fiscali che si stanno man mano adeguando allo scambio di informazioni e al rispetto degli standard internazionali:
| Albania | Andorra | Anguilla |
| Antigua e Barbuda | Arabia Saudita | Argentina |
| Armenia | Aruba | Australia |
| Austria | Azerbaijan | Bahamas |
| Bahrain | Barbados | Belgio |
| Belize | Bermuda | Bonaire, Sint Eustatius e Saba |
| Brasile | Brunei | Bulgaria |
| Canada | Cile | Cipro |
| Colombia | Corea | Costa Rica |
| Croazia | Curaçao | Danimarca |
| Dominica | Ecuador | Emirati Arabi Uniti |
| Estonia | Federazione Russa / Russia | Finlandia, incluse Isole Åland |
| Francia, includendo Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin e Mayotte, Saint Barthélemy | Georgia | Germania |
| Ghana | Giamaica | Giappone |
| Gibilterra | Grecia | Grenada |
| Groenlandia | Guernsey | Hong Kong |
| India | Indonesia | Irlanda |
| Islanda | Isola di Man | Isole Cayman |
| Isole Cook | Isole Faroe | Isole Marshall |
| Isole Turks e Caicos | Isole Vergini Britanniche | Israele |
| Jersey | Kazakistan | Kenya |
| Kuwait | Lettonia | Libano |
| Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo |
| Macao | Maldive | Malesia |
| Malta | Mauritius | Messico |
| Moldavia | Monaco | Monserrat |
| Nauru | Nigeria | Niue |
| Norvegia | Nuova Caledonia | Nuova Zelanda |
| Oman | Paesi Bassi | Pakistan |
| Panama | Perù | Polonia |
| Portogallo, incluse Azzorre e Madera / Madeira | Qatar | Regno Unito |
| Repubblica Ceca | Repubblica Popolare Cinese / Cina | Repubblica Slovacca / Slovacchia |
| Romania | Ruanda | Saint Kitts e Nevis |
| Saint Lucia | Saint Vincent e Grenadines | Samoa |
| San Marino | Senegal | Seychelles |
| Singapore | Sint Maarten | Slovenia |
| Spagna, incluse isole Canarie | Sudafrica | Svezia |
| Svizzera | Tailandia | Trinidad e Tobago |
| Turchia | Ucraina | Uganda |
| Ungheria | Uruguay | Vanuatu |
Concludo infine con una lista dei paesi da cui l’Italia ancora non riceve automaticamente informazioni via CRS (stati non aderenti al CRS – 97 giurisdizioni). Tra i principali troviamo Stati Uniti, Vaticano, Egitto, Vietnam, Filippine, Taiwan, Tunisia, Algeria, Marocco, Venezuela e Sri Lanka. Tra parentesi ho riportato alcune note riguardanti gli stati che hanno aderito al CRS e nei prossimi anni inizieranno a scambiare informazioni, ma che ad oggi non le comunicano all’Italia.
| Afghanistan | Algeria | Angola |
| Bangladesh | Benin | Bhutan |
| Bielorussia | Bolivia | Bosnia ed Erzegovina |
| Botswana | Burkina Faso | Burundi |
| Cambogia | Camerun (adesione il 9 febbraio 2024, scambio da settembre 2026) | Capo Verde |
| Ciad | Città del Vaticano | Comore |
| Corea del Nord | Costa d’Avorio | Cuba |
| Egitto | El Salvador | Eritrea |
| Eswatini | Etiopia | Figi |
| Filippine | Gabon | Gambia |
| Gibuti | Giordania | Guatemala |
| Guinea | Guinea-Bissau | Guinea Equatoriale |
| Guyana | Haiti | Honduras |
| Iran | Iraq | Isole Salomone |
| Kirghizistan | Kiribati | Kosovo |
| Laos | Lesotho | Liberia (OCSE dichiara l’adesione dal 7 agosto 2018 e lo scambio da settembre 2020. Non risulta nel provvedimento ministeriale / AdE) |
| Libia | Macedonia del Nord | Madagascar |
| Malawi | Mali | Marocco (OCSE dichiara l’adesione dal 25 giugno 2019 e lo scambio da settembre 2021. Non risulta nel provvedimento ministeriale / AdE. Da fonti pubbliche l’applicazione operativa risulta rimandata al 2028) |
| Mauritania | Micronesia | Mongolia (adesione il 6 marzo 2025, scambio da settembre 2027) |
| Montenegro (OCSE dichiara l’adesione dal 3 marzo 2022 e lo scambio da settembre 2023. Non risulta nel provvedimento ministeriale / AdE) | Mozambico | Myanmar |
| Namibia | Nepal | Nicaragua |
| Niger | Palau | Palestina |
| Papua Nuova Guinea (OCSE dichiara l’adesione dal 26 novembre 2024 e lo scambio da settembre 2027. Non risulta nel provvedimento ministeriale / AdE) | Paraguay | Repubblica Centrafricana |
| Repubblica del Congo | Repubblica Democratica del Congo | Repubblica Dominicana |
| Sao Tomé e Principe | Serbia | Sierra Leone |
| Siria | Somalia | Sri Lanka |
| Stati Uniti | Sudan | Sudan del Sud |
| Suriname | Tagikistan | Taiwan |
| Tanzania | Timor Est | Togo |
| Tonga | Tunisia (dal 2024 sta lavorando all’implementazione del CRS ma non risulta avere ancora aderito al sistema OCSE) | Turkmenistan |
| Tuvalu | Uzbekistan | Venezuela |
| Vietnam | Yemen | Zambia |
| Zimbabwe |
Pongo l’attenzione sul fatto che la mancata adesione al CRS di questi stati non comporta l’impossibilità di scambi di informazioni: l’esistenza di accordi bilaterali che esulano dal CRS (es. FATCA per gli Stati Uniti, convenzione bilaterale firmata il 1° aprile 2015 tra Italia e Stato del Vaticano, accordi contro le doppie imposizioni) assicurano spesso uno scambio di informazioni, non sempre automatico.
Ogni caso è diverso. Parliamo del tuo.
Conoscere le regole è essenziale, ma ogni situazione ha le sue particolarità.
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Quali sono i paesi inseriti nella black list finanziaria per le transazioni internazionali? Lista GAFI / Banca d’Italia

Il GAFI (Gruppo d’Azione FInanziaria), anche conosciuto come FATF (Financial Action Task Force), è un organismo intergovernativo che definisce standard per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. È stato fondato a fine anni ’80 su iniziativa dell’OCSE.
Ha elaborato nella sua ultima riunione del giugno 2026:
- una lista di paesi ad alto rischio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo (black list)
- una lista di paesi con mancanze nei sistemi AML e sottoposti a monitoraggio (grey list)
Un paese iscritto nella lista del GAFI (e poi dell’Unione Europea) è un paese che in primis non è compliant per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio di denaro. La rilevanza fiscale (paese black list in quanto paradiso fiscale) è da analizzarsi principalmente secondo aspetti sostanziali e sulla base delle liste pubblicate mediante i vari decreti ministeriali.
Paesi black list secondo il GAFI:
| Nord Corea | Iran | Myanmar |
Paesi grey list secondo il GAFI:
| Angola | Bolivia | Bosnia ed Erzegovina |
| Bulgaria | Camerun | Costa d’Avorio |
| Haiti | Iraq | Isole Vergini Britanniche |
| Kenya | Kuwait | Libano |
| Nepal | Papua Nuova Guinea | Principato di Monaco |
| Repubblica Democratica del Congo | Repubblica Democratica Popolare del Laos | Siria |
| Sud Sudan | Venezuela | Vietnam |
| Yemen |
Queste liste vengono principalmente utilizzate a fini antiriciclaggio da banche, intermediari finanziari e professionisti per la valutazione del rischio di un paese e l’obbligo di adeguata verifica rafforzata. È quindi necessario provare con documentazione aggiuntiva la provenienza dei fondi (adottando eventualmente le dovute contromisure).
Se l’adeguata verifica non riesce ad essere completata, il soggetto (banca o professionista) ha l’obbligo di astenersi. Nella pratica, quindi, queste liste alimentano i sistemi di monitoraggio delle banche: sono uno dei parametri che generano gli alert interni e, in alcuni casi, portano alla segnalazione di operazione sospetta all’UIF.
Come verificare se un paese è nella blacklist per l’apertura di conti bancari online e per il trasferimento di denaro
Ti ho quindi spiegato come non esista un’unica blacklist ma molte liste “blacklist“ in funzione dell’obiettivo che il legislatore vuole raggiungere. Le banche nell’apertura e nella gestione di conti correnti bancari prendono in considerazione sia aspetti di natura fiscale che aspetti legati all’antiriciclaggio, attuando quindi presidi rafforzati qualora un contribuente detenga conti correnti o attività finanziarie in paesi a rischio e decida di trasferirli in Italia.
Questo non implica l’impossibilità di detenere denari in paradisi fiscali, ma la necessità di avere sufficienti prove per spiegare al funzionario bancario, all’agente della Guardia di Finanza o al funzionario dell’Agenzia delle Entrate la provenienza lecita di queste risorse e le motivazioni del trasferimento.
Per trasferire quindi denaro da un paese in blacklist ad un conto italiano raccomando un’adeguata descrizione del trasferimento nella causale del bonifico ed una preliminare avvertenza al responsabile della filiale bancaria della movimentazione in modo da ridurre le allerte interne dei sistemi antiriciclaggio dell’istituto e fornire le dovute prove ove richieste.
Conclusioni
Se sei arrivato sino a qui, avrai capito che la domanda: quali sono i paradisi fiscali o i paesi in blacklist non ha una risposta univoca. Questa è funzione di chi lo sta chiedendo e a che scopo. Ci sono alcuni paesi sostanzialmente sempre presenti nelle liste blacklist (es. Nord Corea) e paesi che stanno venendo eliminati via via grazie ad una maggiore compliance (es. Svizzera).
Il metodo quindi è sempre lo stesso e prevede l’individuazione della norma, la determinazione della lista o del criterio sostanziale richiamato e da qui l’esclusione o l’inclusione della giurisdizione esaminata. Non significa che detenere attività all’estero sia sbagliato, ma questo deve essere fatto alla luce del sole adeguandosi alla stringente normativa.
Se hai quindi un conto corrente, un immobile o una partecipazione all’estero e non sai come trattarli, ti consiglio di prenotare una consulenza con il nostro studio in modo da analizzare il caso ed evitare pesanti errori. Una valutazione preliminare costa infinitamente meno (anche solo in termini di tranquillità) di un rischio fiscale mal gestito.
