Frontalieri e conti all’estero: devo fare il Quadro RW?

Generalmente un residente italiano deve dichiarare in Italia tutte le attività finanziarie possedute all’estero. Sto parlando di conti correnti e investimenti finanziari.

Sono previste delle esenzioni, sia soggettive – per esempio nel caso dei lavoratori frontalieri, sia oggettive e legate all’ammontare che è detenuto nei conti correnti esteri.

In questo articolo andrò quindi a spiegarti, dopo aver brevemente individuato quando un lavoratore è da considerarsi frontaliere, i criteri di esonero nella dichiarazione dei conti esteri e più in generale, cosa dice la normativa in tema di disclosure di attività estere e compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Quando un lavoratore è frontaliere?

lavoratore frontaliere italia estero

Ci sono diverse definizioni di lavoratore frontaliere. Come sempre in Italia amiamo complicare le cose.

Ai fini della legislazione sulla sicurezza sociale, la normativa europea definisce lavoratore frontaliere quel soggetto, sia dipendente che autonomo, che svolge la propria attività in uno stato diverso da quello di residenza e rientra in linea di massima quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

L’Agenzia delle entrate ci ha confermato che questo inquadramento non è automaticamente estendibile alla disciplina tributaria.

Ai fini tributari è prevista un’esenzione fino a 10.000 euro sui redditi prodotti in uno stato estero, a patto che il soggetto sia:

  • residente in Italia;
  • quotidianamente si rechi all’estero per svolgere la propria;
  • prestazione lavorativa in zone di frontiera (Francia, Austria, …) o in paesi limitrofi (come il Principato di Monaco).

Il nuovo Accordo Italia – Svizzera del 2020 in vigore dal 1 gennaio 2024 definisce nuovo lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore:

  • residente in un comune che si trova totalmente o parzialmente entro la zona di 20 km dal confine;
  • svolge un’attività di lavoro nell’area di frontiera (cantoni Grigioni, Ticino e Vallese) dell’altro stato per un datore di lavoro residente;
  • ritorna in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio nello stato di residenza (tolleranza di 45 giorni, escluse ferie e malattia).

Come puoi vedere la definizione è via via sempre più stringente.


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Conti esteri: cosa dice la normativa italiana

La normativa italiana prevede due distinti obblighi che determinano la necessità di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi e indicare conseguentemente i conti esteri:

  • monitoraggio fiscale a fini antiriciclaggio;
  • pagamento dell’IVAFE (imposta di bollo sulle attività estere).

Il primo obbligo si attiva quando per almeno un giorno durante l’anno, il saldo del tuo conto corrente è maggiore di 15.000 euro. Non è previsto un importo minimo per i dossier titoli (azioni, titoli di stato, …), che dovranno sempre essere dichiarati.

Il secondo obbligo comporta il pagamento dell’IVAFE in misura fissa (circa 34 euro l’anno) nel caso in cui il conto corrente abbia una giacenza media superiore a 5.000 euro nell’anno di riferimento. Come visto precedentemente, gli investimenti esteri non hanno alcuna soglia minima di attivazione, dovendo scontare un’imposta proporzionale pari al 2 per mille delle somme nei conti investimento esteri.

Le soglie di esenzione per non dichiarare un’attività finanziaria all’estero riguardano quindi solo i conti correnti nel caso in cui abbiano:

  • un saldo mai superiore nell’anno a 15.000 euro
  • un saldo medio mai superiore nell’anno a 5.000 euro

Al di fuori di questi casi, si deve andare a verificare la posizione di frontaliere. Anche i frontalieri, nel rispetto di specifiche condizioni, sono esonerati dalla presentazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi.

I fondi pensione e più in generale le pensioni obbligatorie fanno eccezione. Ho scritto un approfondimento in questa pagina: tassazione delle pensioni svizzere e obblighi dichiarativi.

Quando un frontaliere è esonerato dalla dichiarazione dei suoi conti e investimenti esteri?

conto all'estero frontaliere casi di esonero

Il comma 13, lettera b), dell’articolo 38 del D.L. n. 78 del 2010 stabilisce un’esenzione per il solo monitoraggio fiscale ai fini antiriciclaggio (articolo 4 del D.L. n. 167/1990) a favore di:

  • soggetti residenti in Italia
  • che prestano la propria attività lavorativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
  • con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria
  • detenute nel paese in cui è svolta l’attività lavorativa.

Con provvedimento n. 151663/2013, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che questo esonero è riconosciuto per l’intero periodo di imposta nel caso in cui l’attività sia svolta all’estero per la maggior parte di questo periodo di imposta.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro il lavoratore deve traferire entro 6 mesi le attività finanziarie nuovamente in Italia.

Al verificarsi di queste condizioni un residente italiano lavoratore frontaliere può non dichiarare i suoi investimenti esteri.


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Esoneri per coniuge e familiari di primo grado

Al comma 13.1 dell’articolo 38 del D.L. n. 78 del 2010 è inoltre prevista un’ulteriore esenzione che non riguarda più il frontaliere ma il coniuge e i familiari di primo grado.

Limitatamente ai conti correnti costituiti all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative svolte nel territorio estero e limitatamente a queste somme, il coniuge e i familiari di primo grado sono esentati dall’indicazione del conto in dichiarazione.

Si sta parlando in questo caso di conti cointestati o di conti per i quali sia presente una delega ad operare.

Attenzione: i conti di investimento cointestati non sono esonerati per il coniuge e i familiari di primo grado.

Eccezioni all’esonero: quando un frontaliere deve dichiarare i propri redditi?

eccezioni all'esonero quando è necessario dichiarare conti estero

Attenzione al fatto che l’esonero di cui alle sezioni precedenti riguarda solo la norma di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990, quindi il monitoraggio fiscale degli investimenti esteri, e non l’IVAFE.

Se il vostro conto corrente ha un saldo medio maggiore di 5.000 euro sarà comunque necessario versare l’IVAFE in dichiarazione dei redditi. Non c’è una soglia minima per i conti deposito e i dossier titoli.

Nella pratica l’esenzione è circoscritta a casi eccezionali.

Caso pratico

Ti faccio un esempio concreto. Immagina di essere un lavoratore frontaliere che lavora in Svizzera, residente in Italia.

Se hai un conto corrente svizzero in cui ricevi lo stipendio, puoi ricevere bonifici di importo superiore a 15.000 euro (soglia per il monitoraggio fiscale) ma dovrai mantenere il saldo medio inferiore ai 5.000 euro per non doverlo inserire in toto in dichiarazione. In caso contrario dovrai versare l’IVAFE (34 euro/annui) in dichiarazione dei redditi.


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Sanzioni per omessa compilazione del quadro RW: cosa si rischia?

conclusioni quadro RW conti correnti frontalieri

L’articolo 5 del D.L. n. 167/90 ha previsto un regime sanzionatorio nel caso in cui non si adempia agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le sanzioni sono elevate e comprese in un intervallo tra:

  • 3% e 15% delle somme estere nel caso in cui il conto estero sia in stati non black-list
  • 6% e 30% delle somme estere nel caso in cui il conto estero sia in stati black-list (come la Svizzera fino al 31 dicembre 2023)

Per le attività detenute in paradisi fiscali i termini di prescrizione degli accertamenti sono inoltre raddoppiati.

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione riducendo sensibilmente le sanzioni.

Conclusioni

La normativa tributaria locale prevede due obblighi per i residenti italiani: il monitoraggio fiscale (obbligo antiriciclaggio) e il versamento dell’IVAFE (imposta di bollo su conti esteri).

Le soglie di “attivazione” sono diverse. Per i conti correnti sono previste due tolleranze:

  • fino a 15.000 euro gli obblighi antiriciclaggio non sono applicabili
  • mentre l’IVAFE non è dovuta se il saldo medio è inferiore a 5.000 euro.

In aggiunta per i lavoratori frontalieri, per il coniuge e i parenti di primo grado, non si applicano le sole norme legate al monitoraggio fiscale.

Continuano invece ad applicarsi gli obblighi di versamento dell’IVAFE, rendendo l’esonero dichiarativo sostanzialmente limitato ai soli conti correnti con giacenze contenute.

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