La segnalazione di clienti, o più elegantemente definitiva come “segnalazione di pregi” è un’attività molto diffusa che consiste nella presentazione ad un soggetto (il potenziale cliente), da parte di un terzo (il segnalatore), ad un intermediario autorizzato.
Il segnalatore di pregi ha quindi il compito di illustrare a potenziali clienti le caratteristiche positive e i pregi di un intermediario, per l’eventuale conclusione di operazioni bancarie e/o finanziarie.
Come vedremo successivamente la differenza è proprio qui.
La segnalazione di operazioni bancarie come la conclusione di un contratto di credito è un’attività riservata agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.
La segnalazione di servizi di investimento come la consulenza finanziaria personalizzata è invece un’attività consentita a qualsiasi soggetto.
Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi
Gli agenti in attività finanziaria sono professionisti o società che svolgono un’attività diretta alla promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. Questa attività è svolta per conto di uno o più intermediari finanziari operando su mandato diretto. Il cliente non andrà quindi a remunerare in via diretta l’agente ma sarà compito della banca retrocedergli una commissione. Agisce quindi come rappresentante dell’intermediario, promuovendo e concludendo contratti bancari direttamente con i clienti.
Il mediatore creditizio è una figura che non è legata per il tramite di un mandato ad un istituto di credito. Non conclude quindi direttamente i contratti di finanziamento ma facilita l’incontro tra domanda (i clienti) e l’offerta (le banche). Il mediatore è quindi remunerato con una provvigione che può essere corrisposta da entrambe le parti coinvolte. Può ricevere pagamenti sia dall’istituto finanziario che dal cliente, anche se spesso quest’ultimo è responsabile del pagamento della provvigione.
Ora affrontiamo la tematica delle segnalazioni.
Da un lato abbiamo il D.lgs n. 72/2016 che in attuazione della Direttiva 2014/17/UE prevede che le segnalazioni prestate a titolo accessorio non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. Non richiedono quindi l’iscrizione nell’albo OAM. E’ stato demandato al MEF il compito di emanare un provvedimento che regoli questa attività accessoria.
L’unica fonte normativa primaria per i servizi bancari che fa espressa menzione dell’attività di segnalazione è il D.lgs.141/2010 che all’art. 12, comma 1-quater richiamando esclusivamente i contratti di credito rimanda al MEF.
Da qui la circolare MEF del 21 dicembre 2012 che prevede che “l’esercizio dell’attività di ‘segnalazione’ è subordinato all’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM“. Con riferimento invece alle segnalazioni di pregio (informali): “la circostanza che il privato non conferisca formalmente alcun mandato di mediazione e non sia, pertanto, “apertamente e direttamente” obbligato al pagamento di alcun corrispettivo (provvigione) per la mediazione, non vale ad escludere che il rapporto contrattuale atipico che si instaura tra “segnalatore” e “segnalato” sia inquadrabile, inequivocabilmente, in termini di mediazione“
La comunicazione OAM del gennaio 2013 citando la circolare MEF di cui sopra e quella del 30 ottobre 2012 ribadisce che l’attività di segnalazione è riservata agli agenti in attività finanziaria per la concessione di finanziamenti e per i servizi di pagamento, mentre per la sola concessione di finanziamenti ai mediatori creditizi.
Fino a quando non sarà emanato un provvedimento del MEF che autorizza l’attività di segnalazione accessoria, la presentazione di clienti (remunerata) non potrà essere fatta da soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi.
Cosa è previsto invece per le segnalazioni di pregio ad un agente o ad un mediatore creditizio da parte di un professionista?
Considerando le circolari del MEF estremamente restrittive, e prescindendo dagli aspetti deontologici legati all’indipendenza del professionista segnalatore (si faccia riferimento all’avviso dell’ODCEC di Bologna), si può ritenere che anche l’attività di segnalazione mediata o ancora meglio “interposta” comporti la necessità di procedere con iscrizione negli appositi elenchi gestiti dall’OAM.
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I consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è un professionista che opera per conto e sotto la responsabilità di un’impresa di investimento, quindi di una banca o di una SIM. Promuove e/o colloca i servizi e i prodotti finanziari presso clienti o potenziai clienti al di fuori della sede dell’intermediario per cui lavora. Tra le altre, fornisce consigli in materia di investimenti limitatamente ai prodotti o servizi offerti dall’intermediario per cui lavora. Potrebbe quindi avere obiettivi di vendita specifici. E’ remunerato dall’intermediario e quindi opera in una posizione di conflitto di interessi.
Il consulente finanziario autonomo è invece un professionista che si pone in una posizione di completa indipendenza dato che non è legato ad alcun intermediario o istituto finanziario e sottostà all’espresso divieto di percepire compensi, inducement o retrocessioni da soggetti diversi dal cliente. Il cliente quindi corrisponderà un onorario al professionista per la prestazione del servizio di consulenza finanziaria. Il consulente finanziario autonomo (consulente finanziario indipendente) è remunerato direttamente dal cliente e quindi ha l’obbligo di agire nel miglior interesse del cliente fornendo consulenza imparziale.
Come opera la segnalazione di pregi nei confronti della figura di un consulente finanziario autonomo o di un consulente abilitato all’offerta fuori sede?
L’organismo di vigilanza è diverso. Operando in materia finanziaria (TUF) e non più bancaria (TUB), la vigilanza spetta alla Consob e non più alla Banca d’Italia.
La CONSOB con comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002 ha sostenuto che: “non risulta sottoposto a riserva e, quindi, non è operante l’obbligo di impiego di promotori finanziari”, e pertanto può essere svolta da persone non iscritte al relativo Albo“.
L’attività si deve comunque limitare alla mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato (la Banca o il consulente finanziario autonomo), senza lo svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati. Questa attività quindi non rappresenta un’effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare, quindi non è riservata.
Via libera quindi alla segnalazione di pregi a favore dei consulenti finanziari autonomi da parte di privati e professionisti, mettendo in atto le opportune cautele al fine di non qualificarla come offerta di servizi di intermediazione mobiliare.
Conclusioni
La segnalazione di pregi a favore di consulenti finanziari autonomi è quindi possibile e lecita a differenza di quanto avviene invece in materia bancaria nella concessione di finanziamenti.
A tal proposito i consulenti finanziari autonomi di Studio Tibaldo si rendono disponibili a sviluppare partnership con Dottori Commercialisti, Avvocati e altri professionisti interessati. Potete entrare in contatto con i professionisti di Studio Tibaldo tramite l’apposita pagina “Contattaci“, accessibile dal menu principale.
Bibliografia
- D. Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia, La figura del “segnalatore di pregi”
- Avviso ODCEC di Bologna, Attività di “segnalazione”, comportamenti non regolamentati
- D.lgs. n. 72/2016
- Direttiva 2014/17/UE
- D.lgs. n. 141/2010
- Circolare MEF del 21/12/2012
- Comunicazione OAM del 1/2013
- Comunicazione CONSOB n. DIN/2049119 del 15/07/2002
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